Profili normativi e novità in materia di contrasto al fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive

Avv. Daniele Paolanti - Taluni episodi di cronaca giudiziaria hanno condotto il legislatore a prendere in debita considerazione il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive, adottando misure sempre più severe nei confronti di coloro i quali si rendano responsabili di disordini. La crescente attenzione trova scaturigine da circostanze nel corso delle quali, a seguito di scontri occorsi in occasione di eventi quali competizioni sportive et similia, si sono verificate lesioni a persone o danni a cose. Il legislatore, dunque, perseguendo il precipuo scopo di contenere il fenomeno, ha adottato una serie di provvedimenti consistenti in sanzioni particolarmente aspre (di carattere amministrativo e penale) con le quali si cerca di arginare il problema.

Normativa di contrasto alla violenza negli stadi

Esordiamo dapprima con il commento del decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché' per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" poi convertito in legge 17 ottobre 2014, n. 146, avente ad oggetto l'adozione e l'inasprimento di norme penali ed amministrative poste a tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Il decreto legge citato prevede un solido inasprimento della pena già comminata dall'art. 1 della precedente legge 13 dicembre 1989, n. 401. L'art. 2 del D.L. 119/2014 commina sanzioni più severe rispetto al precedente art. 6 comma 1 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 laddove prevede il divieto di introduzione o esposizione all'interno degl'impianti sportivi di "striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce". La nuova norma così integra: "al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale

, nonché per i delitti di cui all'articolo 80, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale". Vediamo però nel dettaglio in cosa consista la D.A.S.P.O., una delle misure previste dalla legge italiana al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi.

Daspo

La D.a.s.p.o., acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive, viene irrogata nei confronti di coloro i quali prendano parte ad episodi di violenza occorsi durante manifestazioni sportive.

La norma fu introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401, e ad essa ne seguirono delle ulteriori, in species: il D.L. 22 dicembre 1994, n. 717 e la successiva conversione in L. 24 febbraio 1995, n. 45; Il Decreto legge 20 agosto del 2001, n. 336 poi convertito in legge del 19 ottobre 2001, n. 377; Il Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito in legge 24 aprile 2003, n. 88; il Decreto legge del 17 agosto 2005, n. 162, poi convertito in legge 17 ottobre 2005, n. 210 (c.d. legge Pisanu) ed infine il Decreto Legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con la Legge del 4 aprile del 2007, n. 41 (legge Amato). Il provvedimento, emesso dal questore, persegue lo scopo di interdire l'accesso negli stadi a coloro i quali siano ritenuti pericolosi. La durata è variabile da uno a cinque anni (vedi comunque ipotesi di inasprimento di cui sopra) e può essere accompagnato dal contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale delle manifestazioni vietate. Il provvedimento è comunicato all'interessato tramite notifica e, laddove il medesimo sia accompagnato dall'obbligo di firma, è seguito finanche da un'ulteriore comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Entro 48 ore dalla notifica, ne deve seguire la convalida da parte del G.i.p. presso il Tribunale, ovviamente per la sola parte attinente alla firma.

Il Codice Penale sulla violenza nelle manifestazioni sportive

Non solo leggi speciali, ma anche lo stesso codice detta le sanzioni in materia di violenza occorsa in manifestazioni sportive, disponendo l'art. 588 c.p. che "Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa".

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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