Nota a Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 27.07.2017 n. 18725

Avv. Federica Spanu - Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite della Suprema Corte intervengono per fare chiarezza su un tema assai dibattuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, relativo alla riconducibilità del trasferimento di strumenti finanziari a mezzo banca, dal conto del beneficiante al beneficiario, ad un contratto tipico di donazione di cui agli artt. 782 e ss., oppure al novero delle donazioni indirette.

All'inquadramento della suddetta fattispecie nell'una o nell'altra ipotesi consegue un diverso quadro normativo: mentre nel primo caso il legislatore richiede l'utilizzo della forma solenne (atto pubblico) - e ciò, evidentemente, per accompagnare la volontà del donante con le opportune cautele - nel secondo caso si richiede la forma prevista per la figura negoziale concretamente utilizzata per realizzare indirettamente la liberalità.

Si rammenta, a tal proposito, che mentre la donazione rappresenta, ex art. 769 c.c., un contratto tipico e a scopo di liberalità, caratterizzato da una specifica struttura e disciplina, e dove lo "spirito di liberalità" costituisce la causa del contratto (da non confondere con il "motivo"), nel caso -dicevamo - della liberalità non donativa, la "liberalità" si persegue e si attua mediante un negozio diverso dal contratto tipico innanzi menzionato. Quest'ultima ipotesi, in altre parole, non rappresenta altro che una diversa modalità di arricchire altri, avvalendosi, cioè, di negozi che sono caratterizzati da una causa giuridica diversa da quella liberale.

Trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari: donazione indiretta o liberalità donativa

Un caso particolare è rappresentato dal trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario a mezzo banca. Trattasi, alla luce di quanto sopra esposto, di una donazione indiretta o di una liberalità donativa?

La dottrina ha da tempo ricondotto la fattispecie in esame alla ipotesi della donazione indiretta

, evidenziando il carattere trilaterale dell'operazione, in cui, a ben vedere, è la banca ad attuare il trasferimento dei beni in forza di un rapporto di mandato che lega questa al disponente, realizzando una attribuzione liberale a favore del beneficiario a mezzo bancogiro (atto diverso dal contratto di donazione).

La decisione delle Sezioni Unite

Di diverso avviso sono le Sezioni Unite che individuano nel mezzo del bancogiro una mera attività di intermediazione gestoria della banca, non idonea a giustificare una operazione trilaterale; e ciò, per di più, alla luce del fatto che, in ragione del rapporto contrattuale che lega il beneficiante all'ente creditizio, questo non può scegliere se dare o meno seguito alla disposizione di trasferimento, di talchè non può trovare applicazone lo schema della delegazione di cui all'art. 1269 c.c. (nel qual caso, il delegato può non accettare l'incarico). E dunque, non può che concludersi nel senso che il trasferimento oggetto del bancogiro trovi la propria giustificazione unicamente nel rapporto intercorrente tra beneficiante-disponente e beneficiario.

Per tali ragioni, continua la Suprema Corte, la fattispecie in esame costituisce un contratto tipico di donazione ad esecuzione indiretta, e, pertanto, richiede la forma solenne come prevista dall'art. 782 c.c.

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Avv. Federica Spanu

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