Per la Cassazione, se manca il consenso dei genitori, è integrata la fattispecie di violenza privata ex art. 610 del codice penale

Avv. Francesca Servadei - Con sentenza pronunciata dalla V Sezione Penale (n. 40291/2017 qui sotto allegata), gli Ermellini hanno statuito che integra la fattispecie di violenza privata ai sensi dell'articolo 610 del codice penale il controllo sull'alunno da parte dello psicologo laddove non vi sia stato il consenso dei genitori.

Il reato di violenza privata

La norma in questione, si ricorda, è volta a tutelare la libertà psichica del soggetto assumendo carattere sussidiario rispetto ai fatti per i quali la violenza sulle persone risulta essere elemento costitutivo del reato.

Secondo diversi orientamenti della Suprema Corte, sentenza 4284/2016, V sezione , nonché 28174/2016 sempre della medesima sezione, la violenza di cui all'articolo 610 del codice penale, si traduce in qualsiasi mezzo capace a comprimere la libertà di determinazione e di offesa della persona offesa, consistendo quindi anche in una violenza impropria che si realizza mediante l'utilizzo di mezzi anomali diretti a porre in essere pressioni sulla volontà altrui, ostacolandone di fatto la libera determinazione.

È importante ricordare la sentenza 13538/2015, della V Sezione, con cui la Cassazione ha ritenuto che integra gli estremi di cui al citato articolo, la fattispecie alla luce della quale, l'insegnante di sostegno, abusando del proprio ruolo, ed approfittando del fatto che l'azione è stata esercitata nei confronti di un soggetto minore portatore di handicap, costringe lo stesso a subire il taglio dei capelli.

La violenza si è tradotta nell'approfittamento dello stato di soggezione e di incapacità del minore e di aver ignorato il non esplicito disaccordo della madre del minore, la quale si era riservata in un secondo momento l'intervento sul figlio per evitare di turbare l'equilibrio psichico dello stesso.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour sostengono che la somministrazione di test psicologici su minori, al fine di ottenere una valutazione relativamente al profilo comportamentale, consiste in una invasione della sfera dell'alunno che necessita di un previo consenso.

Per approfondimenti leggi la guida Il reato di violenza privata

Avv. Francesca Servadei

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Cassazione, sentenza n. 40291/2017

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