L'estratto conto si intende approvato nel termine pattuito, in quello usuale o in quello congruo, ma l'approvazione non preclude sempre l'impugnazione

L'approvazione dell'estratto conto

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L'approvazione dell'estratto conto è disciplinata dall'articolo 1832 del codice civile, in forza del quale tale documento, una volta trasmesso da un correntista all'altro, in difetto di contestazione si intende approvato "nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze".

In forza di tale disposizione, tuttavia, l'approvazione dell'estratto conto non preclude la possibilità di impugnarlo (nel termine massimo di sei mesi dalla data di ricezione) per:

  • errori di scritturazione o di calcolo
  • omissioni
  • duplicazioni.

Comunicazione dell'estratto conto

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L'approvazione tacita dell'estratto conto opera solo se quest'ultimo è inviato in maniera corretta e conforme alle disposizioni di legge e del CICR.

Queste, tra le altre cose, stabiliscono, oltre alla cadenza temporale di tale comunicazione, i principi di completezza e chiarezza cui lo svolgimento del rapporto deve uniformarsi.

L'estratto conto approvato fa piena prova

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Una volta approvato (anche tacitamente), l'estratto conto fa piena prova tra le parti dei reciproci rapporti di dare avere.

Anche prima dell'approvazione, esso costituisce prova scritta al fine dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo

nei confronti del cliente laddove ne sia certificata la sua conformità alle scritture contabili da un dirigente della banca creditrice, il quale deve altresì dichiarare che le credito è vero e liquido. È stato ritenuto che la produzione dell'estratto conto costituisce prova piena del credito della banca non solo nel procedimento monitorio, ma anche del giudizio di opposizione (appello Roma, 28 maggio 2009; tribunale Roma, 21 ottobre 1999) a differenza dell'estratto saldo conto di cui all'abrogato articolo 102 legge bancaria la cui efficacia probatoria era ritenuta limitata al solo procedimento monitorio.

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi, 7

55049 Viareggio (LU)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


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