Un rapporto di lavoro subordinato può trasformarsi in lavoro autonomo se vengono effettivamente variate le mansioni. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 7310/02) precisando che a tal fine è necessario un apposito negozio novativo che esprima l'univoca volontà delle parti di cambiare il regime giuridico e il nomen iuris del rapporto.
Oltre a questo, affinché si perfezioni la trasformazione, è necessario che vi sia un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni (ancorché identiche nel contenuto) come conseguenza del venire meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro.



