Nell'ambito della verifica della natura del rapporto di lavoro in base a dati fattuali - come da orientamento giurisprudenziale consolidato - l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. Gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumona natura meramente sussidiaria e non decisiva. E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16254 del 26 luglio 2011, ha altresì affermato che "risulta ininfluente che la prestazione si svolga in maniera ripetitiva e che la stessa si protragga nel tempo con le stesse modalità all'interno dell'impresa senza assunzioni di rischio da parte del prestatore; nè tali circostanze e modalità implicano, di per sè, l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, essendo compatibili anche con il lavoro autonomo".

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