Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: penalmente rilevante il fallo di gioco che provoca lesioni

Fallo di gioco punibile anche se non volontario La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 19473/2005) ha stabilito che il fallo di gioco commesso durante una partita di calcio che abbia causato una grave lesione all'avversario può essere punito come reato sia a titolo di dolo che di semplice colpa. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultano pregiudizievoli per l'integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito" e che "si tratta di un'area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante". La Corte ha però precisato che "posto che l'uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa di pregiudizi per l'avversario che cerchi di opporre regole azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva" e che "neppure in ipotesi di violazione di quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata l'area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un'azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole deliberatamente piegata al conseguimento del risultato, con cieca indifferenza per l'altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla, allora, in caso di lesioni personali, si entra nell'area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa. Il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso).” La Corte infine precisa che “è evidente che, ai fini dell'indagine in questione, risulta decisivo accertare se il fatto si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, in quanto in ipotesi alternativa ricorre sempre una fattispecie dolosa. Quando, invece, la violazione delle regole avvenga nel corso di una ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, ma al conseguimento, in forma illecita, e dunque antisportiva, di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un'azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all'avversario”.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza n.19473/2005

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso proposto dal difensore denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dinamica della vicenda, ricostruita sulla base di deposizioni testimoniali contrastanti e senza dar conto, peraltro, dei molteplici rilievi mossi nell’atto di appello.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606 lett. e) del codice di rito, nonché mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine a quella stessa dinamica, in palese contrasto con univoche risultanze testimoniali.

Il terzo motivo denuncia identica violazione dell’art. 606 lett. e) del codice di rito con riferimento alla ritenuta volontarietà della duplice lesione della milza e dell’intestino, nonostante le precise affermazioni del dr. Dall’Olivo, il chirurgo che aveva operato la parte offesa.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) del codice di rito in relazione agli artt. 50 e 51 c.p. ed alle cause di giustificazione non codificate; nonché errata interpretazione ed applicazione della lege penale od illogicità della motivazione.

Contesta, in particolare, la qualificazione delle scriminante di cui agli artt. 50, 51 c.p. (consenso dell’avente diritto ed esercizio di un diritto) ovvero di quelle, atipiche e non codificate, dell’esercizio dell’attività sportiva e dell’azione socialmente adeguata, sulla base, peraltro, di autorevoli insegnamenti di questo Giudice di legittimità.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 582, 590 c.p.; errata interpretazione ed applicazione della legge penale sul gradato rilievo che, nel caso di specie, sarebbe stata, semmai, ravvisabile una fattispecie colposa, ai sensi dell’art. 590 c.p.

Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dall’imputato riproduce, in buona sostanza, le censure già espresse nel ricorso del difensore, sotto il profilo del difetto motivazionale, in ordine alla lettura delle risultanze testimoniali.

Il secondo motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, lett. b) del codice di rito, sul riflesso, fondato anche su diversi richiami giurisprudenziali di legittimità e di merito, che nel caso di specie, sarebbe operante la scriminante del consenso dell’avente diritto nell’ambito del rischio consentito che ogni giocatore conosce ed accetta e che l’ordinamento non punisce per l’interesse pubblico sotteso alla pratica sportiva.

Le censure relative alla motivazione ed alla metodologia di lettura delle risultanze di causa, che sostanziano i motivi primo, secondo e terzo del ricorso proposto dal difensore ed il primo motivo del ricorso dell’imputato, valutate globalmente per identità di ratio, devono essere disattese in quanto si risolvono in censure di merito.

Peraltro, la dinamica del sinistro, nelle sue particolari modalità, risulta delineata sulla base di un’argomentazione immune da incongruenze di sorta.

Dal coacervo delle motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado, che, in quanto convergenti in punto di penale responsabilità, si integrano vicendevolmente, costituendo una sola entità giuridica, risulta infatti accertato che le gravi conseguenze fisiche patite dal D. sono riconducibili alla gomitata inferta dal F., nel corso di un’azione di gioco.

Il dato sostanziale, emerso pacificamente dalle risultanze processuali, al di là delle segnalate divergenze su particolari ininfluenti e marginali, depone incontrovertibilmente per l’ascrivibilità del fatti allo stesso imputato e per l’accidentalità dell’evento nell’ambito di una ordinaria fase di gioco, non essendo emerso da alcunché che il colpo sia stato inferto deliberatamente od in un diverso contesto, vale a dire a gioco fermo, con lo specifico e diretto intendimento di aggredire la persona offesa.

In questa sede di legittimità risultano, allora, insindacabili la ricostruzione della dinamica dell’incidente, la determinazione dell’evento lesivo e la sua riconducibilità all’azione violenta del F.

L’esistenza di un idoneo apparato giustificativo a fondamento della versione dei fatti prescelta dal giudice del merito non lascia, dunque, spazio a natura ed eziologia delle lesioni riportate dalla persona offesa, a fronte delle dichiarazioni, giustamente valorizzate, del consulente di parte civile e del chirurgo che aveva operato il D.

Le censure di parte vanno, poi, disattese nella misura in cui, sono intese alla contestazione del mancato rilievo dell’art. 129 c.p.p., a fronte della causa estintiva maturata per decorso del termine prescrizionale, ed alla richiesta di relativa applicazione in questa sede di legittimità.

È ius receptum, infatti, che l’art. 129 c.p.p., come, del resto, è fatto palese dal significato letterale delle locuzioni usate dalla stessa norma, postula che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice debba privilegiare la pronuncia di proscioglimento nel merito, con formula corrispondente, soltanto quando dagli atti di causa risulti evidente, e, dunque, con rilievo percettivo ictu oculi, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 48527 del 18/11/2003, rv. 228505, secondo cui la valutazione che, in proposito, deve essere compiuta dal giudice appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento; con la conseguenza che, qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530, comma II cod. proc. pen., la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione).

La Corte di merito ha correttamente applicato tale principio giurisprudenziale rilevando che non risultava evidente in atti alcuna situazione sostanziale che potesse giustificare il proscioglimento in merito del F., da privilegiare rispetto alla declaratoria della causa estintiva del reato per prescrizione.

Risultano, invece, fondate, nei soli termini di seguito indicati, le doglianze di parte, espresse nei motivi quarto e quinto del ricorso del difensore e nel motivo secondo dell’impugnazione dello stesso imputato, relativamente alla qualificazione giuridica del fatto in questione.

Profilo questo che, nell’economia del giudizio, mantiene la sua rilevanza anche in presenza di una causa estintiva, per la ricaduta che, agli effetti civili, assume la caratterizzazione giuridica ai fini della determinazione del quantum risarcitorio.

Orbene, in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultano pregiudizievoli per l’integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito.

Si tratta di un’area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante.

Il quesito interpretativo se l’esimente in questione debba essere ricondotta al paradigma del consenso di una tipica causa di giustificazione prevista dal sistema positivo, ovvero all’area delle cause di giustificazione c.d. non codificate è stato risolto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport (cfr., tra le altre, Cass. sez. IV, 12/11/1999, n. 2765, rv. 217643; id., sez. V, 2/6/2000, n. 8910, rv. 216716).

Tale interpretazione deve essere certamente ribadita, vuoi perché la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali, quali la salute o anche la vita, dotati, certamente, di valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica sportiva l’ordinamento giuridico assegna un ruolo di assoluto rilievo.

La considerazione privilegiata attiene sia ad una duplice prospettiva, sia individuale, sul piano della tutela della persona, sia di carattere sociale; entrambe meritevoli di protezione.

Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all’acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di record personale) è possibile solo attraverso l’applicazione, il sacrificio e l’allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie.

Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.

La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell’art. 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alla formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive.

Senza dire, poi, dell’ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza.

Funzionale al perseguimento di questi valori è il principio di lealtà e di rispetto dell’avversario, codificato mediante regole tassative che ciascun atleta, al momento del tesseramento, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di specifiche sanzioni.

Non a caso tutti i regolamenti delle federazioni sportive annoverano tra i principi fondamentali quello della lealtà e della correttezza, che costituisce valore fondante di ciascun ordinamento.

Orbene, proprio sulla base di tali principi è stata ritagliata la nozione di illecito sportivo, con riferimento all’inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina (ad esempio, determinate tipologie comportamentali anche estranee alla competizione vera e propria; tesseramenti fraudolenti o iniziative volte ad alterare il regolare svolgimento di una gara ed altro ancora), sia delle specifiche regole di gioco che devono essere osservate nell’agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione.

L’area del rischio consentito deve ritenersi coincidente con quella delineata dal rispetto di quest’ultime regole, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve aver piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, o in forma agonistica, un determinato sport.

Le regole tecniche mirano, infatti, a disciplinare l’uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, tale in quanto spiegata, in forme corrette, al perseguimento di un determinato obiettivo, conseguibile vincendo la resistenza dell’avversario, (quale può essere l’impossessamento di un pallone conteso o la realizzazione di un goal nel calcio, calcetto, hockey, pallanuoto, pallamano; di un canestro nel basket o di una meta nel rugby et similia, o ancora il superamento dell’avversario nel pugilato, nella lotta ed altro ancora).

Posto che l’uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa di pregiudizi per l’avversario che cerchi di opporre regole azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva.

Ma neppure in ipotesi di violazione di quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata l’area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un’azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole deliberatamente piegata al conseguimento del risultato, con cieca indifferenza per l’altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla, allora, in caso di lesioni personali, si entra nell’area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa.

Il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso).

È evidente che, ai fini dell’indagine in questione, risulta decisivo accertare se il fatto si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, in quanto in ipotesi alternativa ricorre sempre una fattispecie dolosa. Quando, invece, la violazione delle regole avvenga nel corso di una ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimento, in forma illecita, e dunque antisportiva, di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un’azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all’avversario.

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, è agevole rilevare che dall’esposizione della sentenza impugnata, integrata, per quanto di ragione, dalla motivazione di primo grado, non emerge alcun elemento, neppure dalle dichiarazioni della persona offesa, che potesse indurre a ritenere che il F. avesse profittato delle circostanze di tempo e luogo per colpire deliberatamente il D., sull’impulso motivazionale estraneo allo svolgimento della partita.

È risultato, inoltre, che il fatto lesivo h avuto luogo nel coso di un’ordinaria azione di gioco, sugli sviluppi di un corner, nella tipica situazione che si verifica quando il pallone, dopo la battuta del calcio d’angolo, spiove in area avversaria e viene conteso dal portiere e dagli altri giocatori.

Nello specifico, il D., in elevazione, era saltato più in alto degli avversari e, sia pure contrastato, era riuscito a respingere la sfera e poi, in fase di ricaduta, aveva subito l’azione fallosa del F. che lo aveva colpito con una gomitata.

Quindi, certa la circostanza di gioco, certa l’azione fallosa per violazione di una specifica regola di gioco (tipico fallo sul portiere) ed altrettanto certo l’effetto lesivo, non risulta indicata prova alcuna che l’impatto sia stato volontariamente inteso ad arrecare pregiudizio all’integrità fisica dell’avversario, piuttosto che evento conseguente ad un’intempestiva azione di contrasto (il portiere aveva già colpito il pallone) caratterizzata da salto scomposto (con le braccia allargate ed i gomiti alzai) ovvero da volontaria violazione di regole di gioco (fallo da frustrazione) non accompagnata però da univoca volontà di ledere.

In questa logica, la parte motiva della sentenza impugnata offre un elemento di particolare pregnanza che, riduttivamente, è stato valorizzato dal giudice di merito, al solo fine di ribadire il giudizio di riconducibilità del fatto lesivo al F.

E cioè la circostanza che, al termine della partita, l’atleta si sia recato prontamente nello spogliatoio avversario per sincerarsi delle condizioni del D., ad eloquente riprova, ancorché postuma, non solo che era stato proprio lui l’autore del fallo, ma, soprattutto, che non v’era stato alcun pregresso risentimento od alcuna volontà di far male.

Per tutto quanto precede, il fatto lesivo per cui è causa deve essere riqualificato, ai sensi dell’art. 590, c.p., come fatto colposo, con conseguente statuizione nei termini indicati in dispositivo.

PQM

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che qualifica come reato di lesione colpose.

Rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 20 gen. 2005.


Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2005.

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