Saranno le sezioni unite a fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali del formato degli atti telematici

di Valeria Zeppilli - Il processo civile telematico continua ancora a dare problemi interpretativi, tanto che la questione degli standard tecnici dei relativi documenti potrebbe a breve giungere addirittura dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, interpellate dalla sesta sezione civile con l'ordinanza interlocutoria numero 20672/2017 qui sotto allegata.

La vicenda

La vicenda che ha dato alla Corte lo spunto per interessare il Primo Presidente riguardava un contenzioso avente ad oggetto l'opposizione contro un provvedimento di accoglimento della contestazione del credito proposta da due creditori procedenti in un procedimento di espropriazione presso terzi.

Nel corso del procedimento, la parte privata aveva utilizzato due standard diversi per le comunicazioni, il pdf e il p7m, e ciò in ragione della complessità e della diversa natura degli atti (alcuni nativi digitali, altri nativi analogici).

La vicenda è giunta sino in Cassazione, dove però alcune questioni procedurali hanno reso il ricorso manifestamente inammissibile. L'occasione, tuttavia, è stata sfruttata per tentare di fare chiarezza sulla possibilità di sanare la nullità di atti che non rispettano gli standard tecnici.

Effetti della violazione delle disposizioni tecniche

Alle Sezioni Unite viene quindi chiesto di fare chiarezza sugli effetti della violazione delle disposizioni tecniche e in particolare sull'estensione dei file. Occorre, insomma, capire se gli atti nulli sono comunque sanabili se raggiungono il loro scopo.

Per la sesta sezione, l'atto che non rispecchia le specifiche tecniche dovrebbe essere considerato non sanabile e lo standard di conversione p7m dovrebbe essere tutelato in quanto idoneo a offrire la massima garanzia possibile di conformità dei documenti che non sono stati creati in formato digitale.

Il Primo Presidente deve ora valuta l'effettiva opportunità di sentire il parere delle Sezioni Unite.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 20672/2017
Valeria Zeppilli

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