Nell'anagrafe condominiale vanno già indicate le condizioni delle parti comuni dell'edificio

di Valeria Zeppilli - La questione sicurezza degli edifici condominiali è una questione davvero prioritaria e i più recenti fatti di cronaca lo confermano.

In vista dell'arrivo del certificato di stabilità obbligatorio, preannunciato dal Ministro delle infrastrutture e atteso con la prossima legge di stabilità (leggi: "Immobili: arriva il certificato di stabilità obbligatorio"), in realtà già oggi ci sono specifici obblighi, gravanti sugli amministratori di condominio, posti a tutela della sicurezza del fabbricato.

L'anagrafe condominiale

A seguito della riforma dell'articolo 1130 del codice civile apportata dal decreto legge numero 145/2013, infatti, tra i dati da inserire nel registro di anagrafe condominiale (la cui tenuta è obbligatoria), vi sono ora anche quelli relativi alle condizioni delle parti comuni dell'edificio e quindi, implicitamente, anche alla loro sicurezza statica.

Come dichiarato al Sole 24 Ore dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, gli elementi dai quali deve emergere tale sicurezza dell'edificio sono molteplici. Si tratta, ad esempio, dell'eventuale fascicolo del fabbricato, delle certificazioni obbligatorie di conformità alla legge degli impianti comuni e degli aggiornamenti della situazione statica gravanti sull'amministratore in caso di fatti od opere successive all'accettazione del mandato.

Ricostruzione delle vicende edilizie

In sostanza, già oggi l'amministratore ha, tra i suoi compiti, anche quello di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio (art. 1130, n. 8), c.c.), con la conseguenza che i suoi doveri si estendono a quello di ricostruire le vicende edilizie dell'immobile, anche seguendo in prima persona i lavori eventualmente eseguiti sulle parti comuni.

Valeria Zeppilli

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