Per l'ordine degli psicologi della Calabria, gli interventi sia in caso di separazione che di affidamento dei figli devono essere sorretti da un'adeguata motivazione, rischiando, altrimenti, di rivelarsi "sterili e di breve durata"

di Valeria Zeppilli - L'ordine degli psicologi della Calabria, primo in Italia, ha elaborato un documento (qui sotto allegato) che si occupa delle prescrizioni delle psicoterapie nei casi di separazione e affidamento.

Con il documento, che passa per un'attenta disamina attenta dei tempi, degli obiettivi, delle finalità e dell'efficacia della terapia giudiziaria, l'ordine ha preso una posizione netta rispetto agli interventi sanitari coatti sui soggetti adulti, tentando di limitarne la diffusione specificando che essi non possono mai assumere le forme di un invito-imposizione da parte del giudice, ma, semmai, quelle di un Trattamento Sanitario Obbligatorio, con tutte le cautele che lo connotano.

Del resto, in generale "il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole - salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere - della persona che a quel trattamento si sottopone". Ciò in quanto ogni persona è un soggetto attivo e partecipe di tutti i processi decisionali che lo riguardano e che ineriscono all'attuazione del diritto alla salute.

Criticità degli interventi forzati

Peraltro, le dinamiche conflittuali che si generano in una famiglia divisa sono molto complesse e gli interventi psicologici per la loro risoluzione devono essere sorretti da un'adeguata motivazione, rischiando, in caso contrario, di rivelarsi "sterili e di breve durata".

Inoltre, l'intervento psicologico per ordine del Tribunale incontra degli ostacoli, difficili da sormontare, anche nel codice deontologico degli psicologi, in particolare nelle norme che si occupano del rispetto delle opinioni e delle credenze altrui, dell'autonomia professionale, del segreto professionale, della libertà di scelta, del consenso informato, dell'interruzione del rapporto terapeutico e dello sviluppo della libertà di scelta.

Tutto ciò senza dimenticare che, tecnicamente, gli interventi psicologici prescritti dal giudice non possono essere riferiti a una tecnica valutata scientificamente e i loro tempi e la loro frequenza dipendono, in realtà, dalle risorse dei servizi effettivamente disponibili e non dalle peculiarità operative che derivano da determinate scuole.


Si ringrazia il Dott. Marco Pingitore per la cortese segnalazione

Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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