Le cambiali finanziarie sono titoli di credito utilizzati dalle imprese per finanziare fabbisogni di capitale raccogliendo denaro dai risparmiatori

Cosa sono le cambiali finanziarie

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Tecnicamente, le cambiali finanziare sono dei titoli di credito all'ordine. Esse sono emesse in serie e hanno una durata che non può essere inferiore a un mese né superiore a trentasei mesi dalla loro emissione.

Tali strumenti, cui la legge numero 43/1994 che li disciplina dedica poche disposizioni, costituiscono indubbiamente una novità nell'ambito degli strumenti di circolazione della ricchezza mobiliare. Non che manchino, ovviamente, antecedenti, cui ricollegarsi per ricercare analogie, come è naturale in un settore dove è continuo lo sforzo di adeguamento ai bisogni del mercato, quando non addirittura di creazione di nuove esigenze. Ma si tratta di antecedenti rispetto ai quali i punti di contatto sono assai pochi e superficiali, tanto da non consentire di tracciare una linea continua di evoluzione né di reperire grande ausilio per la soluzione dei problemi che la disciplina in questione pone all'interprete.

I connotati delle cambiali finanziarie

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Iniziando dall'affermazione che le cambiali finanziarie sono dei titoli all'ordine, può rilevarsi che si tratta di un connotato non certo originale, rispetto alle ordinarie cambiali, ma allusivo, piuttosto, alla sottoposizione delle cambiali finanziarie, alla pari di quelle ordinarie, ad una certa legge di circolazione dei titoli di credito, con un limite alla libertà di scelta tra quelle contemplate dal legislatore.

Parimenti neutro, sotto il profilo tipologico, il riferimento alla scadenza, trattandosi di un connotato normalmente, ed anzi frequentemente, riscontrabile in qualsiasi cambiale ordinaria.

Più interessante il riferimento alla «emissione in serie»: il dato, di per sé extracartolare in quanto attinente alle modalità dell'emissione, e più precisamente alla sua riconducibilità ad un'unica operazione finanziaria, del cui importo i singoli titoli rappresentano una frazione matematica, potrebbe assumere una valenza tipologica se si ipotizza una sua traduzione in termini cartolari, con l'apposizione, sulla cambiale, di un numero di serie.

Scontata ovviamente la liceità di una siffatta prassi, è importante, al fine di rispondere positivamente al quesito, stabilire la sua necessità, solo in tal caso assumendo la presenza di un numero di serie il valore di una peculiarità formale costante. Orbene, una siffatta necessità troverebbe una sua spiegazione logica solo nell'attribuzione alla cambiale

finanziaria di una caratteristica del tutto eccezionale rispetto al paradigma della cambiale, titolo per eccellenza autosufficiente o a letteralità piena, ossia quella della letteralità indiretta, rappresentata dalla integrazione, per relationem, del contesto documentale cui la « serie » consente di risalire. Perplessità in tal senso derivano, tuttavia, dal fatto che la letteralità indiretta è condizionata alla generale accessibilità della documentazione cui il titolo, esplicitamente o implicitamente, fa richiamo, il che, assicurato per l'ipotesi in cui l'emittente sia una società per azioni, trattandosi, a norma del n. 4 dell'art. 1 citato, di delibera assunta ai sensi dell'art. 2365 c.c. e, quindi, soggetta ad iscrizione, non appare altrettanto garantito laddove l'emittente sia un ente con titoli negoziati in un mercato regolamentato, secondo la previsione del la delibera CICR 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

Nettamente più significativo, per la ricostruzione del concetto « tipologico» di cambiale finanziaria, il comma 2o dell'art. 1. Non certo nella parte in cui prevede l'esclusiva girabilità con la clausola senza garanzia o altra equivalente, la cui presenza è perfettamente compatibile con l'aspetto documentale di cambiale ordinaria nella cui circolazione si sia fatto ricorso alla clausola predetta, mentre la sua necessità resta un connotato normativo.

Bensì laddove impone la denominazione «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo. Trattasi, certamente, di una dizione non contemplata tra i requisiti formali della cambiale, e quindi perfettamente idonea a consentire la riconoscibilità della «specie» nell'ambito del «genus».

Altrettanto è a dirsi per la, parimenti obbligatoria, «indicazione dei proventi in qualsiasi forma pattuiti»: invero, laddove si ritenesse questa prescrizione ottemperabile con la clausola di interessi espressa in percentuale determinata, si tratterebbe di un connotato atipico rispetto alla cambiale ordinaria (e quindi significativo della particolare species di cambiale) in quanto per legge aliunde incompatibile con la presenza di una scadenza determinata.

In conclusione il concetto tipologico di cambiale finanziaria, a norma della legge n. 43/94, si connota per la presenza di una denominazione specifica e per l'indicazione dell'onere finanziario a carico dell'emittente sul differimento nel pagamento dell'importo.

Chi può emettere una cambiale finanziaria

Fatte queste indispensabili premesse, vediamo ora quali sono i soggetti legittimati a emettere una cambiale finanziaria.

Si tratta di:

  • società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle microimprese,
  • società ed enti che non hanno titoli rappresentativi del capitale negoziati nei mercati regolamentati o non regolamentati, ma solo a determinate condizioni, ovvero con l'assistenza di uno sponsor.

A tale ultimo proposito, possono assumere il ruolo di sponsor:

  • le banche o le imprese di investimento
  • le società di gestione del risparmio
  • le società di gestione armonizzata
  • le società di investimento a capitale variabile.

Cambiale finanziaria: possibile pagamento anticipato?

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L'art. 46 della legge cambiaria consente il pagamento anticipato della cambiale, solo ponendo a carico del debitore il rischio del difetto di titolarità del portatore. Si applica tale norma alle cambiali finanziarie?

Anche a tal proposito la risposta positiva apparirebbe ovvia, alla luce della più volte richiamata equiparazione alle cambiali ordinarie, ma parimenti una più attenta meditazione induce a non poche perplessità. L'imposizione, con norma certamente cogente, di un termine minimo di scadenza appare infatti poco compatibile con una facoltà di estinzione anticipata del debito. E' vero che per i depositi vincolati le N.U.B. riconoscono alle aziende di credito la facoltà di consentire il prelievo anche prima della scadenza del vincolo, e, come è noto, le banche, non fosse altro che per ragioni di immagine, ne fanno largo uso, accompagnato, però, da una riliquidazione del tasso di remunerazione; ma è altrettanto significativo che, per uno strumento alternativo di raccolta del risparmio, pure assai affine, almeno nella terminologia, quali i certificati di deposito, il decreto del Ministero delle Finanze del 1982, che ne autorizza il rilascio anche alle aziende di credito ordinarie, stabilisce il divieto di clausole che prevedono un rimborso anticipato.

Cambiali finanziarie e accettazioni bancarie

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Le cambiali finanziarie possono essere assimilate, innanzitutto, alle accettazioni bancarie, ormai relegate, per ragioni soprattutto fiscali, nel campo dei ricordi, ma che rappresentano il primo esempio della trasformazione di un titolo, quale la cambiale tratta, nato per mobilizzare, grazie al tasso particolare di spendibilità dello strumento cartolare in genere e di quello cambiario in particolare, un credito « causale » preesistente, e, quindi, individualizzato, in un titolo di investimento di massa.

Invero se quest'ultimo connotato non è, stante anche l'atipicità (sotto il profilo, ovviamente, non del titolo, ma dell'operazione sottostante l'emissione delle accettazioni bancarie) elevato a rango di « requisito di legge », come avviene per le cambiali finanziarie, non vi è dubbio che esso si presenti come una costante, per le stesse modalità tecniche di emissione, anche del titolo che abbiamo assunto a termine di confronto.

Infatti, se è teoricamente concepibile che il bisogno di finanziamento dell'impresa emittente venga soddisfatto direttamente e con fondi propri da un singolo prenditore di una o più accettazioni bancarie, che le conservi in portafoglio per presentarle alla scadenza alla banca accettante, lucrando la differenza tra quanto versato all'emittente ed il valore facciale del titolo, di norma l'operazione di reperimento di fondi vede la presenza costante di una società di intermediazione finanziaria (che spesso assume addirittura l'iniziativa dell'intera operazione), la quale, percependo una commissione, si occupa, anticipando l'importo globale (sempre decurtato della cenata differenza monetaria), di « collocare » successivamente i titoli tra il pubblico degli investitori (istituzionali o meno). Il che implica la necessità di disporre di una serie di titoli fungibili contrassegnati da un determinato « taglio », come è proprio dei titoli di massa.

A questa analogia di tipo « strutturale », che già allontana le accettazioni bancarie del ceppo tradizionale dei titoli cambiari, come esempio classico di titoli individuali, altra se ne aggiunge sotto il profilo funzionale.

Sia pure nella forma indiretta sopra evidenziata, non vi è dubbio che l'operazione di rilascio di accettazioni bancarie abbia come destinatario il pubblico (più o meno vasto) degli investitori di denaro; parimenti non vi è dubbio che, grazie alla clausola senza garanzia che ne accompagna la girata, a partire da quella del traente (ricordiamo che le accettazioni bancarie hanno la forma di tratta all'ordine proprio) a finire a quella dei giranti intermedi (clausola esclusiva, almeno secondo l'opinione prevalente, anche di una responsabilità extracartolare), i vari anelli della catena di circolazione delle accettazioni bancarie si identifichino in operazioni di puro e semplice trading.

Differenze di struttura e funzione

Ma qui si fermano le analogie e cominciano le differenze sia di struttura che di funzione.

Sotto il primo profilo va rilevato che, mentre le accettazioni bancarie hanno la struttura di cambiale tratta, le cambiali finanziarie hanno quella di pagherò cambiario. Questa conclusione a prima vista sembrerebbe addirittura contraddetta dal dettato legislativo, che parla di « cambiali finanziarie» equiparate, per ogni effetto di legge, alle «cambiali ordinarie»: infatti se, come in linea di principio sarebbe corretto, dovessimo assumere questa equiparazione come estesa anche alla terminologia usata dalla legge cambiaria, dovremmo concludere per la legittimità dell'adozione dello schema della cambiale tratta anche per le cambiali finanziarie.

Tuttavia una più attenta considerazione della normativa specifica qui presa in esame induce a conclusione del tutto opposta.

Infatti l'art. 1 comma 2 della legge prevede che il titolo, oltre la denominazione specifica di «cambiale finanziaria», deve contenere «gli altri elementi specificati all'art. 100 delle disposizioni approvate con r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669», ossia i requisiti formali propri del pagherò cambiario.

Ne consegue che, a differenza di quanto avviene per le accettazioni bancarie, in cui vi è una scissione tra il soggetto percettore dei fondi raccolti ed il soggetto obbligato cartolarmente, nei confronti dell'investitore, al pagamento del valore facciale del titolo, restando a carico dell'emittente solo l'onere finanziario costituito dalla differenza rispetto alla cifra investita, nelle cambiali finanziarie vi è una coincidenza tra le due figure.

Sotto il profilo funzionale, poi, occorre ricordare che alla base dell'operazione di emissione delle accettazioni bancarie vi è un accordo tra l'impresa traente e l'azienda di credito, in base al quale la prima è autorizzata ad emettere le tratte sulla seconda e quest'ultima è obbligata ad accettarle, ovviamente con il diritto alla rimessione dei fondi alla scadenza ovvero al loro rimborso dopo il pagamento. In altri termini vi è una preventiva concessione di credito di firma del quale i titoli emessi rappresentano la monetizzazione.

Al contrario, nelle cambiali finanziarie la raccolta dei fondi è fronteggiata da un impegno diretto al pagamento della somma portata dal titolo, senza che preesista alcun altro rapporto creditizio preordinato all'emissione cambiaria. È vero che anche l'emissione di cambiali finanziarie può essere accompagnata da una garanzia fideiussoria prestata da una banca o da un'impresa esercente attività assicurativa, come prevede l'art. 1 n. 4 della legge, ma si tratta di una mera eventualità che dà luogo, in ogni caso, ad un impegno extracartolare del terzo, retto dal principio di sussidiarietà proprio della fideiussione.

La diversa tipologia di coinvolgimento dell'azienda di credito tenuta al pagamento del titolo implica che, mentre le accettazioni attengono al settore degli impieghi, e più specificatamente dei crediti di firma, le cambiali finanziarie attengono al settore della raccolta nelle « altre forme » previste genericamente dall'art. 11 della nuova legge bancaria.

Avv. Giampaolo Morini (Foro Lucca)

Corso Garibaldi, 7 55049 Viareggio (LU)

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