La procedura prevista dalla legge sul sovraindebitamento

Dott.ssa Floriana Baldino - È del Tribunale di Trani il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva che arriva il giorno stesso in cui era stata fissata la vendita dell'immobile, come si legge dall'ordinanza del giudice esecutivo allegata.

La legge sul sovraindebitamento

La legge 3/2012 è stata studiata per dare la possibilità, ai consumatori sovraindebitati, di salvare, almeno temporaneamente, il proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare, da azioni intraprese dai creditori.

Il fine di questa legge è di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento da cui difficilmente un semplice consumatore potrebbe uscire senza l'intervento di un giudice che tagli i suoi debiti in maniera definitiva.

Solo con un definitivo taglio del debito il consumatore avrà l'opportunità di reinserirsi nell'economia legale, senza più temere aggressioni da parte dei vecchi creditori.

Ha fatto storia, in merito, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, il cui giudice delegato all'omologa del piano del consumatore, tagliò addirittura oltre l'80% del debito con Equitalia.

La legge 3/2012, in verità, non prevede che vengano tagliati debiti con lo Stato e nemmeno i debiti ipotecari, per intenderci i mutui, ma i giudici delegati invece sembrano essere più dalla parte del consumatore invece che attenersi alla interpretazione letterale della normativa: una legge che, per certi versi, è stata studiata male ma che invece viene ben applicata e ben interpretata in molti tribunali.

La peculiarità di questa procedura sta nel fatto che, come è previsto nell'art. 12 bis: "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il Giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".

La vicenda

Questo è quanto accaduto all'esecuzione immobiliare in oggetto.

Il Giudice dell'Esecuzione, prendendo atto di quanto disposto dal Giudice Delegato per l'omologa del piano, il giorno stesso della vendita dell'immobile del consumatore vessato, ha sospeso la procedura esecutiva sino all'udienza fissata per l' omologazione del piano del consumatore.

Ciò che accadrà sarà poi la definitiva estinzione della procedura, se venisse accolto il piano proposto dal consumatore stesso per definire la sua posizione debitoria.

Il provvedimento del GE di Trani
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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