Commento all'ordinanza della Cassazione n. 4528/2017

Avv. Giampaolo Morini - È inevitabile, nell'affrontare il tema, molto discusso, della notifica della cartelle di pagamento, passare attraverso la disamina, delle disposizioni del codice di procedura civile.

Il procedimento di notificazione

La notificazione, è un mezzo di produzione e diffusione di conoscenza, che si differenzia dagli altri fenomeni ricordati sotto il pro caratterizzato dalla predeterminazione, fin dalla fase propulsiva, della direzione verso la quale l'effetto di conoscenza è destinato a prodursi nei confronti del o dei soggetti destinatari[1]. La notificazione ha la funzione di dare conoscenza legale di un atto perché si verifichino ulteriori effetti processuali, mediante la consegna al destinatario, per il tramite di un intermediario, di una copia integrale ed autentica dell'atto notificato. Da questi pochi cenni, si comprende da subito che la notificazione non va confusa con la conoscenza effettiva dell'atto, che costituisce scopo del tutto estraneo alla disciplina giuridica della notificazione[2] che può, quindi realizzarsi anche senza la collaborazione del notificando. Basti pensare al caso del rifiuto a ritirare l'atto da parte del destinatario , disciplinata dall'art. 138, comma 2 cpc; la notifica si perfezionerà comunque nella certezza che il notificando non abbia avuto l'effettiva conoscenza dell'atto; ciò, è possibile, perché sarà un terzo soggetto, il Notificante, al quale l'Ordinamento riconosce la Funzione di Pubblico Ufficiale, ad attestarne il rifiuto; inoltre, il soggetto destinatario, pur rifiutando l'atto saprà della sua esistenza, a poco rilevando, che poi lo stesso decida di non prenderne conoscenza e di assumere rispetto allo stesso le proprie difese.

Il procedimento di notificazione, dunque, mira non già alla conoscenza effettiva, da parte del notificando, dell'atto da notificare, bensì alla sua conoscibilità, assicurata dal rispetto delle procedure[3] ovvero si potrà dare per perfezionata con l'esecuzione delle formalità previste.

Il procedimento di notificazione, salvo il caso previsto dall'art. 4 L. 53/1994, in cui l'avvocato procede personalmente alla notifica, per cui abbiamo solo due figure, ha come protagonisti tre soggetti oltre a due eventuali:

a) il soggetto ad iniziativa del quale il procedimento è introdotto (ossia il notificante ovvero istante o richiedente);

b) il soggetto a conoscenza del quale va portato l'atto processuale (ossia il notificando ovvero destinatario);

c) il soggetto titolare per legge della potestà di portare a conoscenza l'atto processuale (ossia l'ufficiale notificante, che è generalmente l'ufficiale giudiziario, al quale si affiancano tuttavia altre figure);

d) (eventuale) l'Uff. Giud. Potrebbe notificare l'atto per posta ex art. 140 cpc - l. n. 890/1982; l'Uff. Giud. Ricevente avrà la funzione di garantire la certezza dell'atto che viene inserito nel plico poi sigillato e consegnato all'Ufficio Postale,; l'Ufficiale Postale, nella sua sfera di competenze, procederà a recapitare l'atto, indicando chi, se e quando l'atto sarà consegnato.

L'Ufficiale Postale, potrà solamente garantire una fase della notifica, ma non potrà, ovviamente garantir, le formalità perfezionate dall'Uff. Giud. Che ha preso in consegna l'atto ed ha proceduto ad imbustarlo (tale profilo assume importanza determinante ai fini della notifica della cartella di pagamento);

e) (eventuale) il soggetto al quale l'atto processuale può talora essere consegnato in luogo del notificando o destinatario (consegnatario e, dunque, familiare, addetto, vicino, portiere ecc.).

Per quanto sopra, salvo il caso previsto dell'art. 4 l. n. 53/1994, il procedimento di notificazione non può di regola attuarsi attraverso il contatto diretto tra notificante e notificando[4]. È quindi evidente l'esigenza di garantire certezza affinché si realizzi la condizione conoscenza o conoscibilità legale dell'atto notificato. Il procedimento di notificazione si divide, dunque, in tre distinte fasi: i) l' impulso, che si realizza attraverso l'istanza della parte la quale chiede la notificazione dell'atto; ii) la consegna dell'atto da notificare ad opera dell'ufficiale notificante; iii) la certificazione delle attività svolte per i fini della notificazione mediante la compilazione, ad opera dell'ufficiale notificante, della relata di notificazione, quest'ultima, tuttavia non necessaria nella notifica della cartella di pagamento.

Il momento perfezionativo della notificazione

L'argomento in rubrica, è stato oggetto di numerosi interventi da parte del giudice delle leggi[5], che ha riconosciuto l'esistenza di un principio di ordine generale secondo cui la notificazione si intende perfezionata, per il notificante, nel momento in cui questi abbia completato le formalità poste a suo carico e, in sostanza, abbia provveduto a consegnare l'atto all'ufficiale giudiziario, senza che possa farsi ricadere sul medesimo l'esito negativo della notificazione causato da errore od inerzia dell'ufficiale giudiziario stesso.

Per il destinatario, la notificazione si perfeziona nel momento in cui si realizza il risultato della conoscenza legale cui la notificazione tende. Tale principio, è stato recepito dal legislatore, che lo ha accolto nell'art. 149, con riguardo alla notificazione a mezzo del servizio postale. Per il notificante, la notificazione è tempestiva per il solo fatto che egli abbia compiuto le formalità a suo carico, mentre per il destinatario, gli effetti si producono al completamento del procedimento di notificazione. Si deve comunque precisare che pr il notificante, il perfezionamento, è subordinato al completamento del procedimento di notificazione; parte della dottrina ha chiarito che detto principio si risolve con il passaggio dell'atto all'ufficiale giudiziario che produrrebbe un effetto prodromico[6], ovvero, una anticipazione degli effetti[7] o in una retrodatazione di essi[8].

L'effetto di anticipazione del perfezionamento della notificazione, assicura l'osservanza del termine perentorio entro cui essa deve essere eseguita, mentre, per ogni altro fine, gli effetti si producono, tanto per il notificante che per il destinatario, dal giorno in cui il procedimento notificatorio viene portato a compimento.

Rilevato che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario consente l'osservanza del termine perentorio , è sorto il problema della prova della data di consegna: la risposta è arrivata dalle Sezioni Unite, che hanno osservato che, ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 d.P.R. n. 1229/1959, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto su tale atto recante il numero cronologico e la data; solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta, l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario[9], confermata dalla successiva giurisprudenza[10].

La notifica delle cartelle di pagamento

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda[11]. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano, 75/26/11), ha ritenuto nulle le cartelle esattoriali inoltrate tramite posta raccomandata da Equitalia. La CTM, ha ritenuto che la notifica delle cartelle esattoriali devono essere eseguite da una persona giuridicamente preposta, pertanto le notifiche che fino ad oggi l'Equitalia ha inoltrato attraverso il servizio postale, sono da considerarsi nulle perché irregolari.

La legge prevede che le cartelle vengano notificate da agenti della Polizia Municipale e più in generale, soggetti che siano ufficialmente abilitati dal concessionario, quindi anche agenti degli uffici della riscossione.

Il Ministero di Giustizia che definisce la notificazione come "l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificatamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto" (diversamente Il diritto processuale civile si limita a disciplinare la notificazione, senza però definire cosa esattamente sia).

Gli articoli da prendere in considerazione sono 137 - 151 cpc e, per ciò che riguarda alcune particolari forme di notificazione in materia tributaria, l'art.26 del D.P.R. 602/73; questo articolo prevede testualmente: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli Agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…". Il legislatore, ha voluto dunque individuare espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli "….ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario".

Dalla normativa, si evince dunque, che Equitalia è stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall'elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l'intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall'Ordinamento.

Una diversa interpretazione violerebbe il disposto legislativo, così come rilevato dalla giurisprudenza più recente che ha chiarito che "in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale. E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente" (C.T.R Bari - sez. distaccata di Lecce - n. 212 del 18 settembre 2013).

L'inesistenza della notifica

Questa sentenza è un'ulteriore conferma a sostegno della ormai prevalente giurisprudenza di merito in virtù della quale la notifica della cartella di pagamento effettuata da soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza dell'atto di notificazione[12].

La tesi che sostiene l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo raccomandata della cartella di pagamento, produce effetti sotto tre profili di carattere processuale.

Innanzitutto, dal momento che l'inesistenza, non consente la produzione di effetti giuridici, il soggetto debitore rientra nella possibilità, per impugnare la Cartella venendo meno il dies a quo per il decorso dei termini di impugnazione.

L' inesistenza, inoltre, non consente la sanatoria né ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo) né ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (rinnovazione dell'atto). La Suprema Corte ha infatti stabilito che "…solo la notificazione nulla, e non quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di rinnovazione sanante si sensi dell'art.291 c.p.c.." (Cass. n°1084, 13/2/1996). Quanto detto impedirebbe al Concessionario di ripetere la notifica, anche se, medio tempore (o meglio con buona probabilità) potrebbero essere trascorsi i termini di decadenza impedendo al concessionario di utilizzare il Ruolo quale titolo esecutivo, potendo, tuttavia, salvi gli effetti della presxcrizione, procedere con gli strumenti ordinari, come il ricorso per decreto ingiuntivo.

Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep.15/06/2016), n. 12351 ha avuto modo di esprimersi in merito alla notifica per posta, in senso favorevole. La Corte, osserva che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 prevede diverse modalità di notificazione, una delle quali è così descritta nel secondo inciso del primo comma (nel testo risultante dopo le modifiche apportate col D.Lgs. n. 46 del 1999 e col D.Lgs. n. 193 del 2001): "La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". Il riferimento al secondo comma (divenuto terzo soltanto dopo l'inserimento di altro secondo comma col D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, qui non rilevante) è fatto alle seguenti persone: "destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda".

Notifica: rilevante la residenza anagrafica

Il caso affrontato dalla Corte (nell'ordinanza 4528 del 22.2.2017 sotto allegata) riguarda la notificazione della cartella esattoriale avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed in plico chiuso con l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria, quindi a mani proprie di quest'ultima, in conformità al disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Dal momento che l'art. 26 prevede la notifica per posta, l'argomento di discussione si sposta sui soggetti "abilitati" alla notificazione della cartella di pagamento, essendo punto controverso quello se l'Agente della riscossione possa provvedere all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento direttamente o se si debba avvalere dell'intermediazione di uno dei soggetti indicati nell'incipit del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, cioè "...ufficiali della riscossione o... altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,... messi comunali o... agenti della polizia municipale".

Sul punto, la Corte Suprema, si riporta a precedenti pronunce secondo le quali "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (così Cass. n. 11708/11, ma cfr. già Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè successivamente Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14).

Tuttavia, la giurisprudenza citata dalla Corte riguarda casi in cui trovava applicazione il testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, vigente prima del 1 luglio 1999, che prevedeva espressamente che la notificazione potesse essere eseguita anche mediante invio di "lettera" raccomandata con avviso di ricevimento, specificando con un inciso: "da parte dell'esattore".

La Corte, sul punto, tuttavia, non da una risposta esauriente concludendo che con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, sono scomparsi l'inciso "da parte dell'esattore" e la menzione della "lettera" ma vi è rimasta quella della "raccomandata con avviso di ricevimento".

È parere di chi scrive che l'attuale formulazione dell'art. 26 DPR n. 602/73 c. 1, pur prevedendo la possibilità di notificare la cartella di pagamento per posta con raccomandata e ricevuta di ritorno, pone delle limitazioni, sui soggetti che possono eseguire la notifica con tale modalità e ciò è facilmente desumibile da una semplice analisi logica del comma in esame:

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

Essa, rappresenta, senza dubbi la frase principale, mentre rappresenta la frase subordinata:

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Tale lettura appare, oltre che la più logica, la più coerente sotto il profilo storico e quella più costituzionalmente orientata.

Si deve ribadire, infatti, che prima dell'intervento del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, la norma prevedeva che solo l'esattore poteva procedere alla notifica per posta; quindi una limitazione rispetto all'elenco indicato nella frase principale. Indubbiamente la riforma del 1999 ha ampliato la sfera dei soggetti abilitati alla notifica per posta, tuttavia, la motivazione addotta dalla corte del 2016 svuota del tutto il contenuto dell'intera norma, anche di quella parte che elenca i soggetti addetti alla notifica. Ha veramente poco senso il richiamo che la Corte fa dell'Ufficiale postale e del richiamo all'art. 2700, quasi che questo fosse abilitato dall'art. 26 alla notifica: indubbiamente la dichiarazione dell'Ufficiale Postale fa piena fede (fino a querela di falso) e comunque invertendo l'onere della prova sul se e sul chi ha ricevuto il plico, ma non certo sul suo contenuto. Da notare che la norma specifica che la notifica per posta deve essere fatta in plico chiuso, e ciò rappresenta l'elemento forte che porta a dissentire dalla decisione della Corte. L'elenco fatto nella prima parte della norma da fede al contenuto del plico, ma se non è dato sapere chi lo ha formato come è possibile ricondurre una determinata raccomanda e relativa ricevuta di ritorno ad una determinata cartella di pagamento? Non sapendo che ha formato il plico non può pretendersi di applicare il principio presuntivo ed invertire l'onere probatorio: ciò avviene solo se a formare il plico e a spedire la raccomandata è uno dei soggetti indicato dall'art. 26, a poco rilevando chi, poi materialmente lo consegna. Da notare, come la giurisprudenza ha ribadito, che nessuna norma obbliga di accompagnare alla cartella di pagamento la relata di notifica, ed il Concessionario, si trincea dietro questa affermazione quasi fosse per essa un beneficio. In realtà, la relata di notifica consentirebbe al concessionario di invertire l'onere della prova dal momento che da essa sarebbe rilevabile, non solo chi ha ricevuto il plico ma anche l'Ufficiale che ha proceduto all'attività di notifica: la relata, dunque invertirebbe l'onere della prova, per cui anche se non obbligatoria perché non prevista dalla norma, il suo utilizzo renderebbe più trasparente la procedura di notifica, aspetto, tuttavia, quello della trasparenza, ritenuto poco importante.

Non è di marginale importanza il fatto che il plico debba essere chiuso, fatto, che non può essere rilegato alla questione della privacy: si ricorda infatti che il ricorso in opposizione alle cartelle di pagamento devono essere spedite per raccomandata senza busta e la ragione è dovuta al fatto che non essendo un Ufficiale giudiziario a spedire l'atto, la prova che l'atto spedito è quello e solo quello sarà apposto sul medesimo, ovvero il timbro postale: se il plico chiuso fosse motivato da motivi di privacy lo stesso varrebbe, e forse a maggior ragione, per il ricorso in opposizione alle cartelle.

In conclusione la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep.15/06/2016), n. 12351, non ha dato una risposta chiara, e per le ragioni sopra enunciate non può essere condivisa: Se fosse come sostiene la Corte, a poco servirebbero le norme del codice di procedura civile sulla notifica, ed il fatto che esistono gli Ufficiali Giudiziari per tale incombente, e che pure gli Avvocati, per poter procedere alla notifica per posta devono avere una specifica autorizzazione L. 53/94.

Sull'applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 alla L. 24 novembre 1981, n. 689

Si è posta la questione, sull'applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 nel caso in cui la cartella di pagamento da notificarsi da parte dell'Agente della riscossione sia relativa a sanzioni amministrative, per le quali l'ente creditore abbia emesso un'ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689.

La Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2016, n. 12351 ha dato risposta positiva atteso il contenuto dell'art. 27, comma 1, di questa legge, laddove dispone che "decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette", vale a dire alla riscossione mediante ruoli.

Tale riscossione è a disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e succ. mod..

Si tratta di interpretazione data per scontata da alcuni precedenti di questa Corte, pur se chiamata a pronunciarsi non sulla questione in esame ma su questioni connesse[13].

L'art. 27 è norma che ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, art. 127[14]il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale..."[15].

Giova precisare che il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 127, oltre che inapplicabile per le ragioni appena esposte, è stato abrogato col D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, che, così come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha dato attuazione alla delega per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui alla L. 28 settembre 1998, n. 337.

Non è dunque da ignorare, che il legislatore del 1981 abbia fatto rinvio alle norme previste "per l'esazione delle imposte dirette", e non va trascurato che il rinvio riguarda l'"esecuzione forzata" (per come è detto nella rubrica della L. n. 689 del 1981, art. 27), quindi "la riscossione delle somme dovute" mediante ruoli (per come è detto nel comma 1 dello stesso art. 27).

Si segnala la sentenza del Tribunale Pescara, sez. lav., 08/01/2016, (ud. 08/01/2016, dep.08/01/2016), n. 7, secondo il quale: "La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo."

Avv. Giampaolo Morini

Corsi Garibaldi, 7

55049 Viareggio (LU)

legalfinancegpm@gmail.com



[1] Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Giuffrè, 2012

[2] Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995

[3] Cass. n. 4521/1984; Cass. n. 7750/2001.

[4] Cass. n. 9772/2005.

[5] Corte cost. n. 477/2002; Corte cost. n. 28/2004; Corte cost. n. 97/2004; Corte cost. n. 132/2004.

[6] Corsini, Art. 149, in Chiarloni (a cura di), Le recenti riforme del processo civile, I, Bologna, 2007, 117; Caponi, La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile, in Foro it. 2006, V, 165 ss..

[7] Balena, Notificazione e comunicazione, in Dig. civ. XII, Torino, 1995; Conte, Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 e 4, comma 3, l. 890/82: una "rivoluzione copernicana"?, in Corr. giur. 2003, 41.

[8] Campus, Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante", in Studium juris 2003, 694; Vullo, Il momento determinante della giurisdizione italiana, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 2004, 1239.

[9] Cass. S.U., n. 14294/2007.

[10] Cass. n. 7470/2008; Cass. n. 22003/2008; Cass. n. 13640/2013.

[11] Disciplina introdotta dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193

[12] In tal senso: C. T. P. Campobasso, sez. 1°, n. 134, 27 agosto 2013; C. T. P. Roma, sez. 19°, n. 247, 13 giugno 2013; C. T. P. Parma, sez. 4°, n. 18,11 febbraio 2013; C.T.R. Catanzaro -sez. staccata di Reggio Calabria - sez. 6°, n. 157, 31 dicembre 2012; C.T.R. Tributaria Regionale di L'Aquila -sez. staccata di Pescara - sez. 10°, n. 551,21 dicembre 2012; C.T.P. Campobasso, sez. 1°, n. 219 del 21 dicembre 2012; C.T.R. Milano, sez. 45°, n. 80,25 giugno 2012; C.T.P. Campobasso sez. 3°, n. 133,11 giugno 2012; C.T.P.Foggia, sez. 4°, n. 191, 23 maggio 2012; C.T.P. Vicenza, sez. 7°, n. 37, 23 aprile 2012,C.T.P.Lecce, sez. 5°, n. 533, 29 dicembre 2010; C.T.P.Pescara, sez. 4°, n. 743, 3 novembre 2010; C.T.P. Milano, sez. 9°, n. 264, 19 luglio 2010; C.T.R. Lombardia, sez. 5°, n. 141 del 17 dicembre 2009; C.T.P. Lecce, sez. 5°, n. 909, 16 novembre 2009; C.T.P. Genova, sez. 12°, n. 125, 12 giugno 2008; C.T.P. Treviso, sez. 6°, n. 44, 2 luglio 2002.

[13] In particolare, Cass. n. 14105/2000, secondo cui "la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

[14] che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione.

[15] Cfr. anche Cass. n. 16522/05 e, da ultimo, Cass. n. 5898/15.

Cass. Ord. 4528 del 22.02.2017

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