Il diverso regime impositivo dei veicoli ultraventennali ed ultratrentennali. Quando opera l'esenzione per il bollo auto storiche e d'epoca

Avv. Laura Bazzan - Il cd. bollo auto o tassa automobilistica è un tributo locale sul possesso dei veicoli il cui importo viene determinato in considerazione della potenza e dell'impatto ambientale del veicolo.

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Con riguardo a talune categorie di veicoli operano specifiche esenzioni o limitazioni. Tra di esse rientrano anche le auto storiche.

Indice:

Bollo per le auto storiche: come funziona

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In particolare, la normativa italiana prevede che le auto che siano state costruite oltre 29 anni fa sono esonerate dal pagamento del bollo auto, ma per la loro circolazione è sufficiente il pagamento della tassa di circolazione, di importo pari a euro 31,24 (per i motoveicoli tale importo si riduce a euro 12,50).

Fino alla legge di stabilità 2015, alcuni regolamenti regionali prevedevano l'esenzione dal pagamento del bollo anche per le auto ultraventennali, costruite dai 20 ai 29 anni prima. La legge numero 190/2014 ha invece limitato l'area di esonero dall'imposta, con una norma che tuttavia per diverso tempo molte Regioni hanno deciso di non rispettare, continuando ad applicare l'esenzione.

Con sentenza numero 199 del 22 novembre 2016, tuttavia, la Corte costituzionale ha riportato l'ordine, decretando che "un intervento sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale" e che quindi le auto ultraventennali, in ossequio alla normativa nazionale, non potevano mai considerarsi esentate dal bollo.

Tali veicoli, tuttavia, a seguito della legge di stabilità 2019 possono oggi beneficiare di una riduzione dell'importo del bollo.

Ricapitoliamo dunque i due diversi regimi attualmente in vigore con riferimento al bollo per le auto storiche: l'esenzione e la riduzione.

L'esenzione del bollo per le auto storiche

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In seguito all'entrata in vigore della L. n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015), l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguarda soltanto i veicoli ed i motoveicoli, ad esclusione di quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Attualmente, pertanto, non opera più l'esenzione di cui all'art. 63 c. 2 L. n. 342/2000, che estendeva tale beneficio anche nei confronti dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (veicoli costruiti specificamente per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli di rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume), per i quali il termine era ridotto a venti anni.

In altre parole, ai fini impositivi ha perduto rilevanza la qualifica di un veicolo come storico: se di età superiore ai trent'anni, beneficia dell'esenzione al pari di ogni altro veicolo la cui costruzione risale a quell'epoca; se di età compresa tra i venti e i trent'anni non gode di esenzione dal pagamento dalla tassa automobilistica, ancorché di particolare rilevanza storica o collezionistica.

Per i veicoli ultratrentennali, invece, l'esenzione opera automaticamente senza che sia necessaria l'iscrizione ad un registro storico ed è dovuta la sola tassa di circolazione in misura forfettaria in caso di utilizzazione sulla pubblica strada (cd. mini bollo).

La riduzione del bollo auto per le auto storiche

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Con il venir meno dell'esenzione del bollo auto per i veicoli storici ultraventennali, da qualche anno talune Regioni hanno disposto agevolazioni sul pagamento ridotto dell'ordinaria tassa automobilistica. In Umbria, Toscana e Lazio, ad esempio, operava una riduzione del 10% sul bollo auto per i autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione, previa iscrizione degli stessi agli elenchi di cui all'art. 60 C.d.S.

Con la legge di stabilità 2019, la riduzione del bollo è stata generalizzata e definita esattamente nel suo ammontare. In particolare, oggi si prevede che l'importo del bollo per le auto ultraventennali è ridotto al 50%.

Tale riduzione, però, non è automatica al raggiungimento dei 20 anni, ma, oltre all'età dei veicolo, sono condizioni per il dimezzamento:

  • l'iscrizione ai registri Asi, Fmi, Storico Lancia, Italiano Fiato, Italiano Alfa Romeo o Rivs e il rilascio del certificato di rilevanza storica,
  • l'indicazione dell'iscrizione in uno dei predetti registri nella carta di circolazione.

La differenza tra auto storiche e auto d'epoca

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Nel linguaggio comune si tende spesso ad identificare le auto la cui costruzione è risalente nel tempo con veicoli d'epoca e veicoli storici. In realtà, queste ultime costituiscono due categorie ben distinte, la cui definizione è ricavabile dal combinato disposto dell'art. 60 C.d.S. e dell'art. 250 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del C.d.S.

In questa sede, tale distinzione merita quindi un opportuno approfondimento.

I veicoli d'epoca

Sono veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli:

- iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T.);

- cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;

- inadeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione che può essere consentita, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio territoriale del D.D.T., soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni, con foglio di via e targa provvisoria ex art. 99 C.d.S.

I veicoli storici

Si considerano veicoli di interesse storico e collezionistico (cd. veicoli storici) tutti quelli iscritti in uno dei registri A.S.I. (autoveicoli e motoveicoli), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I. (solo motoveicoli) e da questi dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche (c.r.s.c.). Tali veicoli rimangono iscritti al P.R.A. e sono ammessi alla circolazione purché in possesso di sistemi, dispositivi e componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia. A parità di efficienza, eventuali difformità devono essere dichiarate ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati.

Dopo quanto tempo un'auto può essere considerata storica

Il mero dato temporale non è sufficiente ai fini della configurabilità di un'auto come veicolo storico. La qualifica di veicolo storico, infatti, può essere acquisita soltanto con il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica, che costituisce il presupposto per l'iscrizione ai registri A.S.I., F.M.I., Lancia, Alfa Romeo e FIAT. Il c.r.s.c. - che attesta data di costruzione, marca, modello e caratteristiche tecniche del veicolo, in sintonia con la scheda diramata dalla casa costruttrice al momento dell'omologazione del modello medesimo - viene rilasciato solo ai veicoli costruiti da oltre vent'anni.


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