Le canne fumarie sono sistemi di sbocco dei prodotti della combustione obbligatorie dal 2013 in virtù del decreto n. 63/2013, non mancano però norme del codice civile, penale e giurisprudenza della Cassazione in materia

Cos'è una canna fumaria

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Una canna fumaria è parte di un sistema che comprende anche il comignolo e il canale da fumo, che consente l'evacuazione dei fumi, ossia i prodotti di scarto di una combustione.

Disciplina delle canne fumarie

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La disciplina delle canne fumarie è contenuta in disposizioni di natura nazionale e internazionale, ma la prima fonte normativa a cui fare riferimento soprattutto per comprendere le altezze e le distanze delle canne fumarie è il Regolamento del Comune in cui è sito l'immobile.

Dal 31 agosto del 2013 in virtù del DL 63/2013, che ha recepito da Direttiva UE 2010/31, è previsto, ai sensi dell'art. 17 bis, che gli impianti termici siano collegati a canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sulla parte superiore dell'edificio alla quota prevista dalla regolamentazione tecnica vigente.

Nel corso del 2022 è stata inoltre pubblicata la UNI 10640/2022 che oltre a richiamare normative di rilievo precedenti in materia di canne fumarie, detta anche criteri per la verifica delle dimensioni interne delle canne fumarie collettive ramificate per l'evacuazione degli scarti della combustione di più apparecchi a gas (scalda acqua e caldaie), tipo B, a tiraggio naturale con portata non superiore a 35 KW.

Canna fumaria e permesso di costruire

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Per quanto riguarda le questioni relative all'installazione e all'utilizzo della canna fumaria esse interessano trasversalmente diversi settori del diritto.

Tra le principali problematiche giuridiche connesse alla canna fumaria, vengono in in rilievo prima di tutto le norme in materia di urbanistica.

Per la giurisprudenza amministrativa, ad esempio, la realizzazione di una canna fumaria, in quanto volume tecnico, non richiede il rilascio del permesso di costruire, salvo che si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile.

Lo ha ribadito il Tar Basilicata nella sentenza n. 589/2021 sancendo che: "deve ritenersi che la canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire

, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti - il che, in specie, non emerge - di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire".

Canne fumarie: le distanze legali

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In materia civilistica invece, l'aspetto di maggior interesse riguarda invece le distanze legali da rispettare per le canne fumarie in relazione alle quali è stato ribadito dalla Cassazione n. 26690/2020 che "l'art. 890 c.c., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (...) attribuisce lo strumento di tutela civilistico della proprietà e dell'incolumità delle persone nei riguardi anche delle condotte fumarie, con la possibilità di chiedere, ai sensi dell'art. 872, comma 2, c.c., la riduzione in pristino".

Questo perché come ha avuto modo di precisare la Cassazione nell'ordinanza n. 22367/2017 l'art. 890 c.c. pone una presunzione di pericolosità relativa, superabile cioè solo "con la prova che non esiste danno o pericolo per il fondo vicino, quando, come nella specie, non esiste una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una determinata distanza".

Si ricorda infatti che l'art 890 c.c. che disciplina le distanze per fabbriche e dispositivi nocivi o pericolosi dispone che: "Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza".

Canne fumarie e condominio

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Diversi sono i poi chiarimenti forniti dalla Cassazione sulle canne fumarie nei condomini.

L'ordinanza n. 20555/2021 della Corte di legittimità ad esempio chiarisce che la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. è iuris tantum ossia superabile se (...) si prova che la canna fumaria è destinata esclusivo di un appartamento. "Una canna fumaria, quindi, anche se ricavata in parti comuni dell'edificio, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini ove destinata a servire esclusivamente l'appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione" (cfr. Cass. n. 20555/2021).

La Cassazione n. 25790/2020 si è occupata invece dell'aspetto estetico del condominio in relazione alle canne fumarie, ricordando i limiti che il codice civile pone a tutela della destinazione delle cose comune e del decoro architettonico del condominio e precisando al riguardo che "dal collegamento che deve comunque farsi tra l'art. 1102, l'art. 1120 e l'art. 1122 c.c. (...) l'installazione sulla facciata dell'edificio condominiale di una canna fumaria, di pertinenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, non debba recare danno alla cosa comune, alterandone il decoro architettonico".

Le immissioni della canna fumaria

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Con specifico riferimento alla dispersione dei fumi infine promananti dalla canna fumaria, devono essere considerate le disposizioni in materia di immissioni, cui consegue l'obbligo di non superare la soglia della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. anche al fine di evitare la configurabilità del reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose previsto dall'art. 674 c.p.

Interessante il collegamento delle due norme operato dalla Cassazione nella sentenza n. 13324/2020 in cui la Corte ha chiarito che secondo un certo filone giurisprudenziale "il reato di getto pericoloso di cose è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici. Si è, in particolare precisato che, in tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice".


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