Il Consiglio di Stato promuove le benedizioni pasquali purchè al di fuori delle lezioni e facoltative

di Lucia Izzo - La benedizione pasquale a scuola è legittima se l'evento viene svolto fuori dall'orario delle lezioni e lascia a studenti e docenti la facoltà di parteciparvi o meno. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza n. 1388/2017 (qui sotto allegata) che di fatto ribalta quanto affermato dal TAR dell'Emilia Romagna  a seguito del ricorso presentato da insegnanti e genitori di un istituto comprensivo bolognese il quale aveva autorizzato le benedizioni religiose per Pasqua all'interno dei locali scolastici (per approfondimenti: Tar: la scuola è laica, niente benedizioni religiose).


Al delibera della scuola, al centro della controversia, aveva concesso l'apertura dei locali scolastici per lo svolgimento delle benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, raccomandando che queste fossero effettuate in orario extra-scolastico e che gli alunni venissero accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto col compito di sorvegliarli.


Ciononostante, i ricorrenti lamentavano che l'iniziativa avrebbe esulato dalle iniziative formative della scuola e, in violazione del principio di laicità dello Stato, avrebbe avuto comunque "l'effetto di accostare l'istituzione al cattolicesimo e di lederne di conseguenza l'imparzialità, la neutralità, la laicità e la aconfessionalità, oltre a condizionare in modo significativo soggetti deboli come gli studenti, senza tenere conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione".


Ricostruzione accolta dal TAR, secondo cui, stante il "principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato" e della "equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose", nella scuola non vi sarebbe stato spazio per riti religiosi, riservati per loro natura alla sfera individuale dei consociati. Pertanto, la scuola avrebbe dovuto sottrarsi alla celebrazione di riti religiosi, attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno e, quindi, estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni. 


Una decisione ribaltata a seguito dell'appello proposto dal MIUR insieme con l'Istituto comprensivo. Per il Consiglio di Stato, infatti, la "benedizione pasquale", come le altre attività "parascolastiche" nelle scuole, non può in alcun modo incidere sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale.


Tuttavia, rispetto alle altre attività "parascolastiche", non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali un trattamento deteriore, soprattutto ove si tenga conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione; nel nostro ordinamento neppure "è rinvenibile alcun divieto di autorizzare lo svolgimento nell'edificio scolastico, ovviamente fuori dell'orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno, di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso".


Ovviamente, prosegue il Collegio, la partecipazione a una qualsiasi manifestazione o rito religiosi (sia nella scuola che in altre sedi) non può che essere facoltativa e libera, non potendo non godere, solo perché tale, di minori spazi di libertà e di minore rispetto di quelli che sono riconosciuti a manifestazioni di altro genere, nonché tollerante nei confronti di chi esprime sentimenti e fedi diverse, ovvero di chi non esprime o manifesta alcuna fede.


Poichè negli atti impugnati i parametri indicati sono tutti rigorosamente rispettati, essendo garantita la libertà di partecipare all'evento in orario non scolastico, senza alcuna forma di contrapposizione con altri credo religiosi o con qualsivoglia diversa ideologia, l'appello va accolto e rigettato il ricorso di primo grado.

Consiglio di Stato, sentenza n. n. 1388/2017

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