Le violazioni commesse all'estero non rientrano nella definizione agevolata delle cartelle ex d.l. n. 193/2016

di Redazione - Non tutte le multe sono rottamabili, dall'elenco delle infrazioni ammesse alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016 vanno escluse infatti quelle commesse all'estero.

Procediamo con ordine.

Le violazioni al codice stradale, inizialmente escluse dall'operazione rottamazione, sono state ammesse nella versione definitiva della norma (art. 6 del dl 193/2016), a seguito della soppressione della lettera e-bis) del comma 10. Per cui, ex art. 11, anche i ruoli inerenti le sanzioni relative al Cds possono trovare la via della definizione agevolata, andando a "risparmiare", gli interessi di mora compresi quelli per ritardato pagamento (ex art. 27, c. 6, l. n. 689/1981).

Rimangono ferme ovviamente le altre condizioni (affidamento del carico ad Equitalia; ruolo compreso nelle annualità tra il 2000 e il 2016; ecc.) (per approfondimenti vai alla guida completa sulla rottamazione delle cartelle Equitalia).

Tuttavia, per quanto concerne le violazioni commesse all'estero, la situazione cambia.

Innanzitutto, le norme oggetto della violazione non sono quelle del codice della strada italiano, ma soprattutto si tratta di crediti che sono riconducibili ad un Paese straniero.

La stessa Agenzia delle Entrate, del resto, nello specificare i carichi che non possono accedere alla definizione agevolata (circolare n. 2/E/2017), ha escluso i crediti tributari "sorti in uno Stato membro UE, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione", giacchè si tratta di somme non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano, nonché i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: