
Avv. Laura Bazzan - La costituzione del fondo patrimoniale segue un doppio regime di pubblicità con finalità diverse, cui sono onerati, da un lato, i coniugi con l'annotazione nei registri dello stato civile e la trascrizione nei pubblici registri; dall'altro, i creditori con la consultazione dei registri mobiliari o immobiliari e di quelli dello stato civile.
Per essere opponibile ai terzi, invero, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale
L'atto costitutivo del fondo è altresì soggetto a trascrizione, in adempimento al disposto degli artt. 2643, 2645 e 2683 c.c., quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Infatti, soltanto in seguito alla trascrizione dell'atto di acquisto risultano inefficaci nei confronti dei coniugi primi trascriventi le ulteriori trascrizioni ed iscrizioni, ancorché riferibili a diritti acquisiti precedentemente la prima trascrizione. I coniugi, inoltre, in caso di conferimento al fondo di beni immobili o beni mobili registrati anche successivamente alla sua costituzione, devono avere cura di trascrivere l'atto ai sensi dell'art. 2647 c.c., in modo di potersi giovare del vincolo reale di inespropriabilità sugli stessi. Tale adempimento assolve alla ratio della pubblicità-notizia dello stesso vincolo, rendendolo conoscibile ai terzi che vantano un titolo incompatibile. Se il conferimento dei beni al fondo patrimoniale è avvenuto per mezzo di disposizione testamentaria, invece, deve provvedere alla trascrizione del vincolo il conservatore che cura d'ufficio anche la trascrizione dell'acquisto mortis causa. Nel caso di conferimento di titoli di credito, infine, la pubblicità del vincolo si realizza mediante annotazione sullo stesso titolo.
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