Anche in Italia, come in altri Stati UE, vige il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

di Lucia Izzo - Le multe ricevute dall'estero vanno pagate: in materia trova applicazione, infatti, il cosiddetto principio di reciprocità per cui se si commette un'infrazione fuori dai confini (ma il principio vale anche per gli stranieri in Italia), il trasgressore che si veda arrivare a casa la contravvenzione ha l'obbligo di pagarla, a meno che non possa contestarne il merito.  


L'ufficio di Bolzano del Centro europeo consumatori (CEC), a cui molti cittadini si sono rivolti per chiedere chiarimenti sulle multe prese all'estero, evidenzia in un comunicato stampa come le multe che i consumatori hanno ricevuto dall'estero siano varie: in particolare sanzioni provenienti da Austria, Germania e Francia, multe per eccesso di velocità, ma anche presunti pedaggi autostradali non pagati in Ungheria o parcheggi non pagati in Croazia. Quello che ai consumatori interessa sapere è, però, la situazione relativamente all'esecuzione in Italia.


Il nostro paese ha formalmente recepito la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GUUE L76/16), con decreto legislativo n. 37 del 15 febbraio 2016, entrato in vigore il 27 marzo. 


Viene così individuato un meccanismo comune da applicare per riscuotere sanzioni pecuniarie in seguito a infrazioni commesse e rilevate dalle autorità giudiziarie di altro Paese UE. Il testo (qui sotto allegato) non solo evidenzia la disciplina attiva e quella passiva (potendo l'Italia operare anche come stato di emissione), ma individua le autorità nazionali competenti, le condizioni di trasmissione, l'ambito di applicazione, gli effetti del riconoscimento e così via.


Ciò sostanzialmente significa che l'eseguibilità delle contravvenzioni estere non trova alcun ostacolo nel nostro paese in quanto saranno ivi riconosciute e potranno essere poi eseguite, come avviene per le multe normalmente elevate sulle strade italiane; successivamente, si porranno in essere le opportune misure al fine di recuperare l'importo della multa dal patrimonio del contravventore.


Molti consumatori ritengono che la sanzione non debba essere pagata in quanto sia arrivata soltanto tramite posta ordinaria e non con raccomandata, ma è un errore poiché in merito alle modalità di notifica da marzo 2016 esistono regole ben precise: i verbali di accertamento di un'autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del Paese nel quale è avvenuto l'accertamento. Ciò significa che, in base a quanto previsto in alcuni Paesi UE, per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria.


Il CEC spiega che spesso gli automobilisti italiani si trovano ad affrontare anche richieste di pagamento estere relative a pedaggi autostradali o parcheggi non pagati, e l'invio del sollecito di pagamento giunge da privati prestatori del servizio (ad esempio il gestore di un parcheggio) attraverso un notaio o un servizio di recupero crediti (straniero). 


In questi casi si consiglia, innanzitutto, di leggere attentamente la lettera in modo da controllare che i dati indicati (ora e luogo della presunta infrazione) corrispondano al periodo in cui ci si trovava all'estero.

Inoltre, è prassi fortemente consigliata quella di conservare gli scontrini, che potranno essere utilizzati per dimostrare l'avvenuto pagamento. Talvolta, evidenzia il CEC, è stato anche possibile addivenire a un accordo stragiudiziale con chi ha richiesto il pagamento, accordandosi su un importo ridotto.


Per chi desidera ulteriori approfondimenti sull'argomento è utile fare riferimento al sito internet del CEC che rimane anche a disposizione per eventuali consulenze sull'argomento (e-mail: info@euroconsumatori.org o telefono: 0471 980939). 

Leggi anche: "Multe all'estero conviene pagarle … tanto arrivano a casa"

Decreto legislativo n. 37 del 15 febbraio 2016

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