I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla registrazione dei decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato

di Marina Crisafi - I decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del giudice non vanno registrati. Sono queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio scorso (qui sotto allegata), emanata in risposta alla richiesta di chiarimenti di una direzione provinciale.

I dubbi dell'ufficio territoriale traevano origine da analogo quesito proposto dal responsabile del settore esecuzioni civili-fallimenti di un tribunale che riteneva che il decreto ex art. 168 del T.U. in materia di spese di giustizia (d.pr. n. 115/2002) fosse da ascrivere tra gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio, giacchè "assolutamente assimilabile per contenuto e procedimento ai decreti ingiuntivi, ricadente nell'art. 8 della Tariffa del T.U. 131/86, l lettere b) e/o c)" e perciò tassabile con imposta proporzionale al 3%.

A parere della direzione provinciale invece i decreti di pagamento degli ausiliari non potevano essere fatti rientrare nel novero degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio, ex art. 8 della Tariffa, bensì "nella previsione residuale dell'art. 2 della Tabella" ossia tra gli "atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione".

L'Agenzia delle Entrate dà il placet a tale interpretazione.

Per il fisco, infatti, l'elenco degli atti giudiziari indicati dall'articolo 8 della tariffa come soggetti a registrazione in termine fisso "riveste carattere tassativo e non meramente esemplificativo". Da qui discende che non tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio, mentre i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari sono "provvedimenti di volontaria giurisdizione privi del carattere della decisorietà, non idonei ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali".

Pertanto, non si tratta di atti riconducibili alla previsione normativa contenuta nell'art. 8 della tariffa parte I e per gli stessi non sussiste obbligo di registrazione. Rimane fermo, ovviamente, conclude il parere delle Entrate, che qualora la parte ne abbia interesse, potrà richiedere volontariamente la registrazione del provvedimento.

Agenzia Entrate, Risoluzione 23/E/2017

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