I rimedi amministrativi e giudiziari per la mancata liquidazione del T.F.R. tramite l'INPS

Avv. Laura Bazzan - In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il TFR maturato dal dipendente viene erogato dal Fondo di Garanzia tramite l'INPS in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro. L'istituto, in particolare, è tenuto a liquidare la prestazione entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda inoltrata dall'avente diritto unitamente alla documentazione richiesta.

Il diritto ad ottenere la liquidazione del TRF a carico del Fondo di Garanzia è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La relativa domanda, pertanto, deve essere inoltrata all'INPS entro il medesimo termine. Contro l'eventuale mancato accoglimento totale o parziale della stessa, ovvero in caso di inerzia dell'INPS, l'avente diritto può promuovere ricorso amministrativo avanti il Comitato Provinciale entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento espresso impugnato ex art. 46 c. 5 L. 88/89, ovvero dal sessantunesimo giorno dalla trasmissione della domanda in caso di cd. silenzio. Il ricorso, da inoltrare telematicamente attraverso la procedura "Ricorsi on-line" sul sito istituzionale dell'ente, può essere compilato e presentato anche personalmente dall'avente diritto qualora questi non decida di avvalersi dell'ausilio di un avvocato, patronato o altro intermediario abilitato.

Se il procedimento amministrativo così instaurato si conclude con provvedimento negativo per l'avente diritto, ovvero trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, è possibile adire l'autorità giudiziaria. L'azione avanti il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro va esperita, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione della decisione definitiva del ricorso amministrativo o dalla scadenza del termine stabilito per la decisione del ricorso amministrativo.


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