La decisione storica della Cassazione sulla distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione

Abogado Francesca Servadei - La Seconda Sezione della Suprema Corte, con pronuncia 46288/2016 (qui sotto allegata) ha delineato i confini tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione, affrontando in modo incidentale la questione relativa al concorso di persone nel reato ex artt. 392 e 393 c.p.

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni

La ratio degli articoli 392 e 393 c.p. (rispettivamente, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulle cose e Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone), è quella di proteggere l'interesse dello Stato ad ostacolare che il privato cittadino agisca autonomamente, sostituendosi quindi alla funzione giurisdizionale dello Stato nell'ambito di una controversia, tanto è vero che in entrambe le norme il legislatore ha voluto sottolineare la possibilità del privato di ricorrere al giudice.

Elemento oggettivo dell'articolo 392 consiste nel porre in essere azioni contro le cose; in particolare il I ed il II comma chiariscono cosa si intende per violenza sulle cose. Nel primo comma si intende il danneggiamento, la trasformazione ovvero la mutazione della destinazione, nel II comma si intende invece quelle azioni volte ad alterare, modificare, cancellare ovvero turbare o impedire il funzionamento di un sistema informatico. Nell'articolo seguente, invece, la violenza è diretta a persone con l'aggravante, indicato nell'ultimo comma, nel caso in cui tali condotte siano poste in essere anche con violenza sulle cose.

Per quanto concerne invece l'elemento psicologico, in entrambe le condotte, esso consiste nel dolo specifico, ossia nella volontà di esercitare un diritto in modo legittimo, pertanto la buona fede del reo, in tale contesto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. VI Sezione della Suprema Corte, sentenza 41368/2010), ne costituisce un presupposto necessario.

L'estorsione

Diversamente dalle precedenti condotte, l'estorsione, ex articolo 629 del codice penale, reato plurioffensivo, il cui profitto ingiusto è rappresentato da qualsiasi vantaggio, a prescindere se sia economico o meno, è caratterizzato dal dolo specifico, che si traduce nella contezza dell'agente di agire, usando la violenza fisica o non fisica, per procurare a sé ovvero ad altri un ingiusto profitto.

La decisione

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, sostiene che al fine di distinguere le due fattispecie è necessario soffermare l'attenzione sull'elemento psicologico ed il soggetto agente, affrontando nel caso specifico, la questione del concorso di persone.

Per quanto concerne l'elemento psicologico gli Ermellini sostengono che, le condotte tipizzate negli artt. 392 e 393 c.p., sono caratterizzate dal fatto che l'agente pone in essere comportamenti in virtù di una sua propria convinzione, di esercitare un diritto, anche se giuridicamente priva di fondamento; mentre nella fattispecie di cui all'articolo 629 c.p., l'agente persegue il suo obiettivo, quindi il conseguimento di un profitto, consapevole della illegittimità della pretesa.

Inoltre i Giudici di Piazza Cavour sottolineano che la differenza si sostanzia nella proporzionalità tra la condotta violenta ovvero minacciosa e la finalità perseguita, la quale, laddove venisse meno, configurerebbe l'ipotesi di delitto di Estorsione, in quanto tale fattispecie, in grado di costringere appieno ogni scelta della persona offesa, tradurrebbe in modo inequivoco il profitto come ingiusto.

In modo incidentale, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione del concorso di persone nel reato ex artt. 392 e 393, affermando che le fattispecie in esame consistono in reati propri esclusi e che nel caso in cui il soggetto agente non fosse colui che vuole esercitare un diritto, bensì una terza persona da questi incaricata allora si configurerebbe il più grave reato di cui all'articolo 629 c.p.; di contro, si andrebbe a configurare il concorso di persone nel reato di cui agli artt. 392 e 393 nel caso in cui, l'agente interessato a porre in essere l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richieda ausilio ad un terzo estraneo al diritto che lo stesso agente vuol far valere.

Abogado Francesca Servadei

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Cassazione, sentenza n. 46288/2016

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