La liquidazione di un importo risibile a titolo di spese di lite è coerente con il dettato costituzionale?

di Valeria Zeppilli - La liquidazione esigua e illegittima delle spese processuali potrebbe essere un disincentivo a rivolgersi a un avvocato: talvolta conviene più pagare, anche se si ha ragione.

Il che è assurdo e anche la Corte di cassazione si è recentemente confrontata proprio su una questione del genere, sollecitata dall'impugnazione presentata dal ricorrente avverso la liquidazione delle spese processuali nell'ambito di un giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa: il Giudice di Pace le aveva quantificate in soli 100 euro.

In realtà nel caso di specie la questione è stata risolta con la sentenza numero 128/2017, depositata il 5 gennaio e qui sotto allegata, facendo leva sull'applicabilità in concreto del d.m. 127/2004 in luogo del d.m. 140/2012.

Il giudice del merito, infatti, aveva ritenuto congrua la liquidazione basandosi sui recenti parametri mentre nel caso di specie l'attività professionale si era svolta e si era esaurita prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe: le spese, di conseguenza, avrebbero dovuto essere liquidate tenendo conto delle tariffe di cui al d.m. n. 127/2004 e, quindi, in un importo più elevato, oscillante tra 200 e 370 euro.

La sentenza va pertanto in tali termini riformata.

Così facendo, tuttavia, si è nei fatti sorvolato su un problema non indifferente: la liquidazione di un importo così risibile a titolo di spese di lite è coerente con il dettato costituzionale?

Per il ricorrente è infatti più che lecito chiedersi "se un privato cittadino che a fronte di un illegittimo provvedimento della Pubblica Amministrazione e avvalendosi di quei principi e garanzie costituzionali espresse nelle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., agisce in giudizio per mezzo di un professionista forense per tutelare il suo diritto inviolabile alla difesa garantito proprio dal richiamato art. 24 cost., e che, altresì ne sopporti l'onere economico per le spese e i dovuti compensi al legale di fiducia, si trovi o meno dinanzi ad una ipotesi di denegata giustizia, in spregio dei predetti principi costituzionali di diritto alla tutela giurisdizionale, e tale da costringerlo in futuro a scegliere di pagare l'illegittima sanzione, pur di non dover sostenere ingenti spese di difesa".

Tale domanda, nel caso di specie, è caduta nel vuoto, ma di certo la sua risposta interesserebbe molti cittadini, che si trovano spesso dinanzi al difficile dilemma e che ancora non riescono, per questa come per altre innumerevoli ragioni, a "fare pace" con la giustizia. 

Corte di cassazione testo sentenza numero 128/2017
Valeria Zeppilli

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