Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 8203/2005), risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno stabilito che nell'ambito del processo civile, in sede di gravame, anche i documenti sottostanno al divieto di produzione di nuovi mezzi di prova.
I Giudici hanno inoltre precisato che si reputa legittimo "l'esame, da parte del giudice di secondo grado, di documenti nuovi solo ove ciò sia indispensabile al fini del decidere ed allorchè la mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intenda avvelersene cfr. Cassazione, 5133/01; Cassazione 15716/00 cui adde, nel medesimo ordine di idee, Cassazione, 2027/03 e Cassazione 9604/00 che, in tema di appello avverso le decisioni delle Commissioni tributaria di primo grado, hanno sostenuto che l'articolo 58, comma 2, del D.Lgs 546/92, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente della impossibilità dell'interessato di esibirli in prima istanza per causa a lui non imputabile, e che hanno altresi evidenziato come questo requisito ala richiesto dall'articolo 345, comma 3, Cpc i ma non dal citato articolo 58)".
Nella decisione i Giudici hanno precisato che "a sostegno della rigorosità dell'indirizzo in esame. è stato evidenziato come non a caso il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d'appello, la disposizione dell'articolo 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase Iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cassazione 6528/04 cit.)".
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 72, 74, 76, 77 disp. att. Cpc, articoli 58, 115, 165, 166, 169 Cpc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 nn. 3, 4 e 5 Cpc) . Sostiene in particolare il ricorrente Ministero che, e fronte del dato inconfutabile che esso Ministero aveva provveduto a depositare presso la cancelleria della Corte d’appello adita il fascicolo contenente la documentazione comprovante l’esistenza e l’ammontare del credito erariale, ora doveroso per la Corte stessa in ragione della successiva mancanza del predetto fascicolo al momento di introitare in decisione la causa disporne la ricerca con tutti gli strumenti a disposizione, eventualmente procedendo alla ricostruzione del fascicolo, invece di attribuirne arbitrariamente la scomparsa alla responsabilità della parte pubblica.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 345, comma 3, Cpc, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 nn. 3, 4 e 5 Cpc), rimarcando che il giudice d’appello ha errato nel considerare tardiva senza peraltro darne adeguata motivazione la produzione documentale volta a comprovare tutti i servizi di vigilanza posti in essere, atteso che il divieto di cui alla citate disposizione del codice di rito non si riferisce alla prova documentale.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli articoli115 e 116 Cpc, degli articoli 2697, 2699 e 2729 Cc nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 nn. 3, 4 e 5 Cpc), assumendo che i fatti addotti in giudizio dovevano considerarsi incontrovertibili si da non richiedere una prova specifica perchè tra l’altro, a seguito della memoria avversarla depositata in secondo grado e dell’atto di citazione di prime cure, si era da controparte finito per ammettere l’avvenuto espletamento del servizio antincendio da parte di tre vigili del fuoco. Conclusione questa confortata anche dagli atti che, per pervenire da pubbliche autorità - legislativamente deputate a regolare il servizio antincendio dovevano reputarsi assistiti da una presunzione juris tantum di corrispondenza al vero.
2. Prima degli altri va preso in esame, per evidenti ragioni di antecedenza logica, il secondo motivo del ricorso.
2.1. Come ha evidenziato la ricordata ordinanza del 19 gennaio 2005, sull’interpretazione da dare al disposto dell’articolo 345, comma 3, Cpc nel testo sostituito dall’articolo 52 della legge 353/90 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), si riscontra in giurisprudenza una diversità di indirizzi.
Si è più volte ribadito con riferimento al giudizio di cognizione ordinaria che il divieto di ammissione di nuove prove si riferisce esclusivamente alle prove costituende e, quindi, non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (ex plurimis : Cassazione, 16995/04; Cassazione 8235/04; Cassazione 6756/03; Cassazione, 60/2003; Cassazione, 5463/02).
Nell’ambito di tale indirizzo al è però da alcune pronunce aggiunto che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo : nè nella decadenza in cui sia incorsa la parte per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito fissato dall’articolo 184 Cpc, perchè tale preclusione ha effetto limitatamente, al giudizio di primo grado, mirando la norma solo a tutelare la concentrazione endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio (cfr. Cassazione, 15646/03); né nella circostanza che al tratti di documenti la cui esistenza sia nota in primo grado e che siano stati menzionati in quella sede, sebbene non prodotti (cfr. Cassazione, 1049/04, secondo cui la produzione in appello prescinde dalla loro indispensabilità al fini della decisione della causa e della colpevolezza del ritardo), perchè la novità del documenti in sede di appello va stabilita in base alla loro materiale esibizione e non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale (cfr. Cassazione, 4765/03).
2.2. Una diversità di indirizzi si riscontra anche sotto un distinto versante, quello cioé relativo alla eventuale esistenza di limiti temporali alla produzione di documenti in sede di appello.
Secondo un primo orientamento la facoltà di produrre nuovi documenti, in armonia con lo spirito della legge 26 novembre 1990 n. 353 - rivolta a concentrare le attività assertivo e probatorie nella fase iniziale del procedimento deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all’uopo fissato dagli articoli 165 e 166 Cpc espressamente richiamati,, anche con riferimento ai termini, dall’articolo 347 dello stesso codice (cfr. Cassazione, 5463/02 cit.; Cassazione 7510/01).
Un diverso indirizzo è volto, invece, a spostare il limite temporale per la produzione di documenti al momento della rimessione della causa al collegio, con la conseguenza che questi, solo se successivamente prodotti, non possono essere utilizzati ai fini della decisione (cfr. Cassazione, 12139/02; Cassazione, 3892/00, che precisano anche, come essendosi in presenza di disciplina dettata nell’interesse delle parti, la sua inosservanza debba ritenersi sanata qualora la controparte non abbia rilevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa davanti al collegio).
2.3. In radicale contrasto con le diverse articolazioni dell’orientamento che sottrae i documenti al divieto di produzione in appello di "nuovi mezzi di prova" si pongono alcune decisioni che ricomprendono anche i documenti tra i "mezzi di prova", il cui regime viene disciplinato dall’articolo 345, comma 3, Cpc e che, conseguentemente, reputano legIttimo l’esame, da parte del giudice di secondo grado, di documenti nuovi solo ove ciò sia indispensabile al fini del decidere ed allorchè la mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intenda avvelersene cfr. Cassazione, 5133/01; Cassazione 15716/00 cui adde, nel medesimo ordine di idee, Cassazione, 2027/03 e Cassazione 9604/00 che, in tema di appello avverso le decisioni delle Commissioni tributaria di primo grado, hanno sostenuto che l’articolo 58, comma 2, del D.Lgs 546/92, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente della impossibilità dell’interessato di esibirli in prima istanza per causa a lui non imputabile, e che hanno altresi evidenziato come questo requisito ala richiesto dall’articolo 345, comma 3, Cpc i ma non dal citato articolo 58).
2.4. Nel quadro globale dei precedenti giurisprudenziali sulla problematica in esame si inserisce sicuramente nell’indirizzo più rigoroso - volto ad estendere i limiti all’ammissibilità dei "mezzi di prova", posti dal codice di rito per il giudizio d’appello, anche alla prova documentale – una recente decisione della Sezione lavoro di questa Corte che, chiamata a pronunziarsi sull’ambito di applicabilità alla prova documentale dell’articolo 437, comma 2, Cpc. (disposizione che è stata costantemente vista come Il precedente normativo su cui si è modellato l’articolo 345, comma 3, Cpc), ha escluso, sulla base di ragioni ala testuali che logico sistematiche. la possibilità di differenziare al fini preclusivi "prove costituite" e "prove costituende", da ciò facendo scaturire attraverso argomentazioni estensibili per il loro carattere generale oltre che al rito del lavoro anche al processo ordinario l’inclusione dei documenti nei "nuovi mezzi di prova" (espressione rinvenibile sia nell’articolo 345, comma 3, che nell’articolo 437, comma 2), con conseguente applicabilità anche per la produzione documentale della disciplina limitativa delle prove In appello (cfr. Cassazione, 775/03 nonchè, sempre per l’opinione favorevole ad equiparare al fini delle preclusioni ogni tipologia dì prova, Cassazione, 14110/02, che ha evidenziato come sia “fuorviante” invocare la nota ripartizione tra prove costituito e prove costituendo al fine di superare le preclusionI rigidamente indicate dall’articolo 427, comma 2, Cpc).
3. L’impossibilità di assegnare una mobilità semantica ad una medesima formula normativa «nuovi mezzi di prova» e la considerazione che la problematica attinente alla diversità di regolamentazione tra “prove costituite” e “prove costituende” rientra nella generale dogmatica del processo, impongono dì dare una risposta in termini unitari, che prescinda cioè dalla natura del rito, alla tematica della inclusione anche delle prove documentali nel "nuovi mezzi di prova", cui fanno riferimento come è stato già evidenziato sia l’articolo 345, comma 3 (per il rito ordinario) che l’articolo 437, comma 2 (per il rito del lavoro).
3.1 E’ generalizzata in dottrina ed in giurisprudenza la distinzione tra “prove costituite” e “prove costituende”, per caratterizzarsi, le prime (come le prove documentali) per la loro formazione al di fuori del processo (e, di solito, prima di esso) e per l’acquisizione nel processo attraverso un mero atto dì esibizione, e le seconde (come le prove orali: prove testimoniali,, confessione, giuramento, ecc.) per formarsi, di contro, nel processo, come risultato dell’attività istruttoria a seguito di una istanza di parte e di successivo provvedimento di ammissione del giudice.
3.2. Orbene, la diversa regolamentazione tra prove costituite e prove costituende concretizzantesi nel
riconoscimento di spazi più ampi (anche se indicati, nel variegato panorama dottrinario e giurisprudenziale, in termini non sempre coincidenti) di ingresso nel processo per le prime viene fondata il sostanzialmente su un duplice ordine di argomenti. il primo di carattere letterale fa leva sulla distinta menzione di “mezzi di prova” (articolo 345, comma 3, per il rito ordinario; articolo 420, comma 5 e 7, articolo 421, comma 2, articolo 437, comma 2, per il rito del lavoro), Identificati con le prove costituende, e del termine “documenti” (articolo 163 n. 5, articolo 167, comma 1, articolo 184 per il rito ordinario; articolo 414 n. 5, 416, comma 2, per Il rito del lavoro), da identificarsi, invece, con le prova costituite.
Il secondo di carattere logico-sistematico viene ravvisato nella diversa ricaduta delle due differenti categorie di prove sulla durata del processo. per non necessitare le prove precostituite di nessuna attività istruttoria capace di ritardare l’esIto della controversia.
3.3. Le argomentazioni suddette, evocate ripetutamente in numerosi pronunziati (cfr. tra le tanto: Cassazione, 10179/02; Cassazione, 15197/00; Cassazione, 1359/93; Cassazione, Su, 9199/90, cui adde,
in epoca più risalente, Cassazione, 2654/78; Casazione, 283597; Cassazione, 3503/76), sono state sottoposte di recente a revisione, oltre che dal ricordati pronunziati, anche dalla dottrina che, con voce quasi unanime, ha ritenuto che la produzione documentale vive delle stesse preclusioni previste per le prove costituende, con considerazioni che questa Corte ritiene di condividere.
3.4. La sottolineatura operata da più parti della distinzione codicística tra "mezzi di prova"(i soli che sarebbero ammessi al vaglio dell’ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza), per inferirne in via argomentativa una diversa incidenza delle preclusioni scaturenti dall’imposizione di termini perentori o decadenziali sull’indagine Istruttoria (con conseguente sottrazione della produzione documentale al dictum dell’articolo 345, comma 3, e 437, comma 2), oltre a non tenere conto che, non certo di rado, lo stesso legislatore codicistico parla di "mezzi di prova" e di "ammissione" degli stessi anche con riferimento alla produzione documentale (cfr. articolo 698 Cpc sull’assunzione delle prove preventive; articolo 495, comma 3, Cpp che, regolando i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce espressamente: “Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione”) non assegna, per di più il dovuto valore all’opinione di chi, autorevolmente nell’ambito della dottrina processualistica, ha rimarcato come anche la prova documentale sia un "mezzo di prova", perchè tutte le prove sono "mezzi", cioè strumenti per asseverare quanto assunto dalle parti nel loro atti difensivi, perchè In senso tecnico l’espressione "mezzi di prova" sta, appunto, ad Indicare "le persone o le cono da cui si vogliono trarre elementi di conoscenza utili alla ricerca della verità".
Ed in una medesima ottica si è affermato che i documenti configurano una specie, sia pure particolare, del genus "mezzi dì prova", evocandosi a sostegno di tale assunto il disposto dell’articolo 163 n. 5, sopravvissuto alle novelle del 1950 e del 1990, che (con formula analoga a quella degli articoli 414 n. 5 e 416, comma 3) prevede che l’atto di citazione debba contenere "l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore Intende valersi e In particolare dei documenti che offre in comunicazione", sicchè è lecito concludere che il legislatore abbia adottato una nozione di "mezzi di prova" comprensiva dei documenti, i quali ne costituiscono, appunto, una species (“in particolare”).
Il dato letterale. cui è stato attribuito una pregnante portata contenutistíca, viene cosi a trovare la sua ratio in ragioni che tele portata non giustificano per risalire unicamente al distacco temporale tra il momento della produzione di documenti e quello della loro ammissione, come è significativamente attestato dall’articolo 97 disp. att. Cpc che, per i documenti offerti in comunicazione dalle parti (dopo la loro costituzione), dispone Il deposito In cancelleria con la comunicazione del relativo elenco alle altre parti ex articolo 170. ult. comma, Cpc, non certo per escludere un giudizio sulla loro ammissibilità, la cui richieste è Implicita nella stessa produzione, ma per consentire che anche su di essa venga assicurato un effettivo contraddittorio.
Merita, dunque, piena adesione l’assunto secondo cui la distinta menzione dei "documenti" (oggetto di produzione) e "mezzi di prova" (oggetto di richiesta di ammissione) (cfr. articoli 184 e 345,, questo nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950 n. 581) ed il parallelismo con cui questi strumenti vengono disciplinati (parallelismo presente anche nell’articolo 416, comma 3) sono di fatto determinati "dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta : la produzione dell’atto, come l’atto che materialmente precede, e necessariamente Implica e formalmente esprime, questa richiesta"(così: Cassazione, 775/03 cit.).
3.5. Nè per andare In contrario avviso, al fine di legittimare un diverso genere di impatto delle preclusioni sulla prova documentale, vale richiamarsi alle esigenze di particolare celerità e di concentrazione (che con il nuovo rito il legislatore del 1990 ha voluto soddisfare) per poi dedurne che dette esigenze non sarebbero messe in pericolo dalla produzione ed acquisizione di nuovi documenti in quanto prove già costituite.
E’ opinione generale che la produzione di nuovi documenti, pur non richiedendo un procedimento di l’assunzione” della prova. può determinare un prolungamento delle attività processuali. Ed invero, al di là del fatto che la produzione di un atto pubblico o di una scrittura privata può determinare giudizi di per sè lunghi e complessi a seguito dei procedimenti di querele per falso o di istanza di verificazione, il richiamo alle esigenze di celerità sembra concretizzare soprattutto un intento meramente evocativo perchè, come è stato autorevolmente notato, ogni volta che consenta ad una parte una acquisizione nel processo di una nuova produzione documentale il giudice non può nel rispetto del diritto dì difesa e del principio del contraddittorio negare alla controparte la possibilità di dedurre mezzi di prova resi necessari in relazione ai documenti prodotti, pur se comportanti l’espletamento di una attività istruttoria incompatibile con quelle esigenze di celerità e concentrazione del processo, che Invece si vorrebbe non essere intaccati dalla tardiva produzione.
4. Corollario di quanto sinora detto è che per qualsiasi delle diverse tipologie di mezzi di prova deve considerarsi unico 1’approccio interpretativo del dato normativo, che non può non condurre per quanto attiene alla individuazione dei limiti di ammissibilità della produzione documentale e delle preclusioni che detta produzione incontra sia in primo grado che in sede di gravame agli stessi approdi di quelli propri di ogni altra prova costituita o costituenda.
5. La considerazione che l’opera ermeneutica in materia processuale tenga conto non solo dell’intento sotteso alla singola norma ma anche all’assetto ordinamentale entro il quale la singola norma si colloca, sollecita alcune preliminari riflessioni, sicuramente utili in una materia irta di difficoltà, come attestano i permanenti dubbi che in dottrina ed in giurisprudenza continuano a manifestarsi in relazione a non pochi profili del regime decadenziale delineato dagli articoli 184 e 345. comma 3, Cpc, ed anche con riferimento alla rigida scansione delle preclusioni Istruttorie ed alle barriere che, sia in primo grado che in grado di appello, incontrano le istanze istruttorie delle parti.
5.l. In primo luogo va evidenziato come pur non potendosi di certo attraverso il sistema delle preclusioni ledere il diritto di difesa delle parti e vanificare la ricerca della verità materiale la garanzia della "ragionevole durata del processo" (riconosciuta come diritto dall’articolo 6 della Convenzione europea, ed ora espressamente sancita dall’articolo 111, comma 2, Costituzione) debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali per essere oggetto "oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale" (così da ultimo Corte costituzionale, 78/2002), con la conseguenza che l’opera ermeneutica del dato normativo deve accompagnarsi - come è stato sovente osservato da quanti si sono confrontati con le problematiche In esame alla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni, volte ad impedire l’ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio della "ragionevole durata" e quello, ad esso correlato, dell’"economicità" del giudizio.
5.2. Va inoltre,, messo in luce che la strumentalità del processo rispetto alle posizioni sostanziali, che nel processo stesso devono trovare guarentigia, consiglia una flessibilità delle regole processuali che della peculiarità di tali posizioni tenga conto e spiega, altresì, perché si stiano accreditando e livello normativo sistemi di tutela (processuale) differenziata, correlati alla specifica natura dei diritti e degli interessi coinvolti nel giudizio, con la conseguenza che accanto al giudizio c.d. ordinario si sono venuti formando ordinamenti
processuali come quello regolato della legge 11 agosto 1973 n. 533 (in materia di controversie del lavoro) nonché quello disegnato dal D.Lgs 546/92 (in materia di controversie tributarle) ed ancore quello ora regolato dal D.Lgs 5/2003 (In materia di controversie di diritto societario) che. Seppure con qualche approssimazIone, possono qualificarsi "settoriali" e che presentano tratti distintivi rispetto al processo ordinario ed anche tra loro per la diversa individuazione del punto dì equilibrio tra le esigenze di celerità e quelle di accertamento della verità materìale. Rilievo questo che confortato dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, secondo cui non sussiste un principio in base al quale differenti tipologie del processo debbano avere una regolamentazione uniforme anche con riferimento ai limiti di ammissibilità dei mezzi istruttori (cfr. Corte Cost. 28 luglio 2000 n. 401, ord.; Corte Cost. 31 maggio 2000 n. 165, ord.) Induce al rifiuto dì tutte quelle opinioni che, sottovalutando la specialità del rito del lavoro, hanno esteso, seppure con diverse accentuazioni, al giudizio e cognizione ordinaria le conclusioni cui nel suddetto rito speciale si è pervenuti sulla determinazione temporale degli sbarramenti all’ammissibilità delle prove, con una sostanziale omologazione della discipline dettata dall’articolo 345, comma 3, a quella fissata dall’articolo 437, comma 2.
6. Al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di efficienza del processo ed il diritto di difesa delle parti in relazione al giudizio di cognizione ordinaria, Il legislatore ha disciplinato le modalità di produzione dei documenti e la proposizione del mezzi di prova, inserendo la fase delle deduzioni e richiesto istruttorie (articolo 184 Cpc) tra la fase di trattazione (fissazione del thema decidendum) e quella di assunzione delle prove costituende (fase istruttoria in senso stretto); ed ha poi fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dall’ordinanza di ammissione delle prove, nel caso in cui non ala stato chiesto il termine ex articolo. 184, ovvero, quando tale termine ala stato concesso, dallo spirare del termine In questione. per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione del documenti, e dello spirare del secondo termine per l’indicazione della (eventuale) prova contraria (articolo 184, comma 1 e 2, del codice di rito sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dell’articolo 18 della legge 26 novembre 1990 n. 353).
6.1. Il superamento della barriera preclusiva. di cui al già citato articolo 184 importa, poi, la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dello sviluppo assunto dal processo o che la formazione ala successiva allo spirare del suddetti termini.
Al di fuori di tali casi, il mancato rispetto dei termini stabiliti per le nuove deduzioni probatorie porta per il carattere perentorio di essi ad effetti che devono ritenersi di regola irreversibili, perchè removibili solo attraverso lo strumento della remissione in termini. Il che porta ad affermare che escluso la ipotesi in cui la parte sia incorsa nella sanzione della decadenza ma ala stata poi rimessa in termini al sensi dell’articolo 184 bis non è consentita una lettura elastica delle avvenute preclusioni, legittimante "movimenti a ritroso" del giudizio di primo grado, capaci di vanificare la riforma della novella n. 353 del 1990, la cui essenza va individuata nella prefissata scansione logico temporale del procedimento al fine di pervenire con celerità ad una decisione capace, pur nella sua non definItiva esecutività, di apprestare una efficace tutela ai diritti lesi.
7. Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinato per una lettura dell’articolo 345, comma 3, che, nel rigido rispetto del dato normativo,, tenga conto al fine di evitare discrasie ed antinomie ord1namentali che la legge n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesístente divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicchè, come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressochè totale abolizione dello jus novorum ha fatto assumere all’appello il carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado.
7.1. In linea con quanto ore detto l’articolo 345, comma 3, va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" (cioè di quel mezzi di prova la cui ammissione non è stata in precedenza richiesta), e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti che detti "nuovi mezzi di prova" devono presentare per potere trovare Ingresso In sede di gravame.
Più specificamente l’incipit della disposizione in esame (“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo delinea, alla stregua del dettato dell’articolo 12 delle preleggi, la natura sostanzialmente "chiusa" del
giudizio d’appello. In tale direzione, il rispetto del chiaro dato normativo, che ne impone rendendone
nello stesso tempo agevole l’interpretazione letterale, Induce questa Corte ad affermare che il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite "Indispensabili", perchè suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. articolo 184, comma 1; articolo 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perchè "indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento del fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado.
E’ stato, al riguardo, osservato in dottrina che la particolare complessità delle controversie ordinarie, rispetto e quelle proprie del lavoro, renderebbe particolarmente pesanti le preclusioni istruttorie, previste per il giudizio di primo grado dal nuovo testo dell’articolo 184 Cpc, ove non si consentisse l’ammissione in appello almeno dei mezzi di prova indispensabili, senza che la parte debba dimostrare anche l’impossibilità ad essa non imputabile dì una loro anteriore produzione.
A conforto di tale opinione che patrocina l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prove, e quindi anche dì documenti sempre che siano "nuovi" ed "indispensabili" e nell’ambito della quale opinione qualche studioso ha ravvisato nel disposto dell’articolo 345, comma 3, una forma alternativa ed Impropria di restituzione in termini va aggiunto che rispondo a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è Improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire In sede di gravame, pure cioè In uno stato avanzato dell’intero Iter processuale, un parziale ridimensionamento proprio perchè si è In presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono Idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale restando di contro salva In tutti I restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verifIcatesi In primo grado.
7. Ragioni di ordine testuale, non disgiunte da doverose opzioni ermeneutiche volte a favorire un ordinato e cadenzato svolgimento delle attività processuali, anche esso funzionale al perseguimento dì una "ragionevole durata del processo", portano e condividere l’indirizzo di questa Corte secondo cui conformemente al disposto degli articoli 163 e 166, richiamati dagli articoli 342, comma 1, e 347, comma 1 nel rito ordinario la produzione del documenti devo essere effettuata dalle parti, e pene di decadenza, mediante la specifica Indicazione dei documenti stessi nei rispetti atti Introduttivi del giudizio(cfr. Cassazione 6528/04 cit.; Cassazione 5463/02 cit.; Cassazione 7510/01 cit.), sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non ala successiva e sempre che la produzione degli stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
Come è stato sul punto osservato, le parti devono Indicare negli atti introduttivi dell’appello I documenti che intendono produrre, perchè alla prima udienza di trattazione Il collegio, a norma dell’articolo 352 Cpc, devo provvedere all’ammissione delle prova eventualmente dedotte o Invitare le parti e precisare le conclusioni. Il che dimostra che In questa fase I termini della controversia devono essere in ogni caso già delineati.
Sotto altro versante, a sostegno della rigorosità dell’indirizzo in esame. è stato evidenziato come non a caso Il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d’appello, la disposizione dell’articolo 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase Iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cassazione 6528/04 cit.).
7.4. Da ultimo, esigenze di maggiore completezza motivazionale impongono di sottolineare come a differenza di quanto sì riscontra nel rito del lavoro, nel quale l’ammIss1one ad opera del giudice di nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una espressa richiesta in tali sensi (cfr. articolo 437, comma 2, Il ... Non sono ammessi nuovi mezzi di prova ... salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga Indispensabili .... Il ), nel rito ordinario, invece, riscontrandosi un ruolo del giudice meno accentuato ad Incisivo nella direzione e nell’impulso del processo l’ammissione dei "nuovi mezzi dì prova" e, quindi, anche della prova documentale. non può prescindere da una espressa domanda delle parti.
Peraltro, se si voglia attribuire una ragionevolezza al sistema e se si intenda, nello stesso tempo, conferire al disposto dell’articolo 345, comma 3, una qualche operatività, non può che concludere con l’affermare che il giudice d’appello, lungi dall’essere portatore di un potere discrezionale al limiti dell’arbitrarietà e, comunque, insuscettibile di controllo, diviene titolare di un potere del cui esercizio deve dare conto con un provvedimento motivato, così come è tenuto a fare nel rito del lavoro il giudice che esercita i poteri d’ufficio ex articolo 437, comma 2 (cfr. al riguardo Cassazione, Su 11353/04 cit., secondo cui l’esercizio del potere officioso del giudice, quand’anche si ritenesse avere carattere discrezionale, non può mai qui esercitarsi in modo arbitrario sicchè il giudice, a senni degli articolo 134 Cpc e 111 Cost. sul giusto processo, è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso al poteri istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso). Tale provvedimento è censurabile davanti al giudici di legittimità alla stregua dell’articolo 360 n. 3 e n. 5 Cpc, sempre che le parti negli spazi di disponibilità ad esse lasciati non abbiano con la loro condotta mostrato di accettare il contraddittorio nel limiti segnati dall’intervento del giudice.
8. Alla stregua dei principi sinora enunciati in relazione alle preclusioni che, nel giudizio d’appello, incontra la produzione dei documenti, il secondo motivo di ricorso, avente sugli altri antecedenza logica, va rigettato perchè, come risulta dagli stessi atti difensivi delle parti, il Ministero non ha rispettato il termine perentorio fissato dal giudice di primo grado ex articolo 184 per le istanze Istruttorie.
8.1. Nè assume rilevanza, per andare In contrario avviso, la circostanza che il Ministero ha in ricorso sostenuto di avere in appello prodotto documentazione volta a dimostrare la fondatezza del suo assunto e della quale lamenta il mancato esame da parte della Corte d’appello di Roma.
Ed invero, anche e volere prescindere dalla pure assorbente considerazione che nel ricorso per cassazione non sono stati precisati contro il principio dell’autosufficienza del ricorso stesso nè il contenuto del documenti In oggetto nè le modalitá temporali della produzione, va osservato che la Corte territoriale, dopo averne riconosciuto la tardività, ha poi aggiunto - con considerazioni non assoggettate ad alcuna specifica doglianza che i suddetti documenti, ritirati con il fascicolo di parte, "non provavano l’entità ed il protrarsi delle prestazioni".
8.2. Giudizio questo che nella fattispecie in esame ha comportato una risposta implicitamente negativa sull’esistenza del requisito dell’"indispensabilità" dei documenti, e che per la sua formulazione va sempre devoluto al giudice del gravame in quanto comportante una valutazione che come è stato già precisato non può prescindere da un esame dello specifico e globale quadro probatorio già acquisito, e che se assistita da una motivazione congrua e corretta sul piano logico giuridico, non è suscettibile di alcuna censura In sede di legittimità. 8.3. Quanto ore detto porta all’assorbimento del primo motivo del ricorso perchè la già evidenziata tardività della produzione documentale rivela la carenza di interesse alla ammissione della richiesta di ricostruzione del fascicolo di parte avanzata dal Ministero.
8.4. Risulta privo di fondamento giuridico anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso - con il quale il Ministero adduce che, anche a non volere considerare il contenuto del documenti reputati tardivi, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto ugualmente, sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie ritenere fondata la sua domanda.
E’ sufficiente osservare però in contrario che a fronte di una motivazione del giudice d’appello, che ha chiaramente, neppure in maniera succinta, esposto le ragioni che lo hanno portato a confermare la decisione di primo grado -il Ministero ricorrente non ha evidenziato nella impugnata sentenza carenze sul piano giuridico o motivazionale tali da consentirne l’annullamento.
9.Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio dì cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.
Leggi la motivazione della sentenza
Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza 3 marzo-20 aprile 2005, n. 8203Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 72, 74, 76, 77 disp. att. Cpc, articoli 58, 115, 165, 166, 169 Cpc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 nn. 3, 4 e 5 Cpc) . Sostiene in particolare il ricorrente Ministero che, e fronte del dato inconfutabile che esso Ministero aveva provveduto a depositare presso la cancelleria della Corte d’appello adita il fascicolo contenente la documentazione comprovante l’esistenza e l’ammontare del credito erariale, ora doveroso per la Corte stessa in ragione della successiva mancanza del predetto fascicolo al momento di introitare in decisione la causa disporne la ricerca con tutti gli strumenti a disposizione, eventualmente procedendo alla ricostruzione del fascicolo, invece di attribuirne arbitrariamente la scomparsa alla responsabilità della parte pubblica.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 345, comma 3, Cpc, nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 nn. 3, 4 e 5 Cpc), rimarcando che il giudice d’appello ha errato nel considerare tardiva senza peraltro darne adeguata motivazione la produzione documentale volta a comprovare tutti i servizi di vigilanza posti in essere, atteso che il divieto di cui alla citate disposizione del codice di rito non si riferisce alla prova documentale.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione degli articoli115 e 116 Cpc, degli articoli 2697, 2699 e 2729 Cc nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 nn. 3, 4 e 5 Cpc), assumendo che i fatti addotti in giudizio dovevano considerarsi incontrovertibili si da non richiedere una prova specifica perchè tra l’altro, a seguito della memoria avversarla depositata in secondo grado e dell’atto di citazione di prime cure, si era da controparte finito per ammettere l’avvenuto espletamento del servizio antincendio da parte di tre vigili del fuoco. Conclusione questa confortata anche dagli atti che, per pervenire da pubbliche autorità - legislativamente deputate a regolare il servizio antincendio dovevano reputarsi assistiti da una presunzione juris tantum di corrispondenza al vero.
2. Prima degli altri va preso in esame, per evidenti ragioni di antecedenza logica, il secondo motivo del ricorso.
2.1. Come ha evidenziato la ricordata ordinanza del 19 gennaio 2005, sull’interpretazione da dare al disposto dell’articolo 345, comma 3, Cpc nel testo sostituito dall’articolo 52 della legge 353/90 (applicabile a decorrere dal 30 aprile 1995), si riscontra in giurisprudenza una diversità di indirizzi.
Si è più volte ribadito con riferimento al giudizio di cognizione ordinaria che il divieto di ammissione di nuove prove si riferisce esclusivamente alle prove costituende e, quindi, non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (ex plurimis : Cassazione, 16995/04; Cassazione 8235/04; Cassazione 6756/03; Cassazione, 60/2003; Cassazione, 5463/02).
Nell’ambito di tale indirizzo al è però da alcune pronunce aggiunto che la produzione di nuovi documenti in appello non trova ostacolo : nè nella decadenza in cui sia incorsa la parte per il mancato rispetto del termine perentorio di deposito fissato dall’articolo 184 Cpc, perchè tale preclusione ha effetto limitatamente, al giudizio di primo grado, mirando la norma solo a tutelare la concentrazione endoprocessuale, quindi interna a ciascun grado di giudizio (cfr. Cassazione, 15646/03); né nella circostanza che al tratti di documenti la cui esistenza sia nota in primo grado e che siano stati menzionati in quella sede, sebbene non prodotti (cfr. Cassazione, 1049/04, secondo cui la produzione in appello prescinde dalla loro indispensabilità al fini della decisione della causa e della colpevolezza del ritardo), perchè la novità del documenti in sede di appello va stabilita in base alla loro materiale esibizione e non anche alla loro mera indicazione, come tale priva di rilevanza processuale (cfr. Cassazione, 4765/03).
2.2. Una diversità di indirizzi si riscontra anche sotto un distinto versante, quello cioé relativo alla eventuale esistenza di limiti temporali alla produzione di documenti in sede di appello.
Secondo un primo orientamento la facoltà di produrre nuovi documenti, in armonia con lo spirito della legge 26 novembre 1990 n. 353 - rivolta a concentrare le attività assertivo e probatorie nella fase iniziale del procedimento deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all’uopo fissato dagli articoli 165 e 166 Cpc espressamente richiamati,, anche con riferimento ai termini, dall’articolo 347 dello stesso codice (cfr. Cassazione, 5463/02 cit.; Cassazione 7510/01).
Un diverso indirizzo è volto, invece, a spostare il limite temporale per la produzione di documenti al momento della rimessione della causa al collegio, con la conseguenza che questi, solo se successivamente prodotti, non possono essere utilizzati ai fini della decisione (cfr. Cassazione, 12139/02; Cassazione, 3892/00, che precisano anche, come essendosi in presenza di disciplina dettata nell’interesse delle parti, la sua inosservanza debba ritenersi sanata qualora la controparte non abbia rilevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa davanti al collegio).
2.3. In radicale contrasto con le diverse articolazioni dell’orientamento che sottrae i documenti al divieto di produzione in appello di "nuovi mezzi di prova" si pongono alcune decisioni che ricomprendono anche i documenti tra i "mezzi di prova", il cui regime viene disciplinato dall’articolo 345, comma 3, Cpc e che, conseguentemente, reputano legIttimo l’esame, da parte del giudice di secondo grado, di documenti nuovi solo ove ciò sia indispensabile al fini del decidere ed allorchè la mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intenda avvelersene cfr. Cassazione, 5133/01; Cassazione 15716/00 cui adde, nel medesimo ordine di idee, Cassazione, 2027/03 e Cassazione 9604/00 che, in tema di appello avverso le decisioni delle Commissioni tributaria di primo grado, hanno sostenuto che l’articolo 58, comma 2, del D.Lgs 546/92, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente della impossibilità dell’interessato di esibirli in prima istanza per causa a lui non imputabile, e che hanno altresi evidenziato come questo requisito ala richiesto dall’articolo 345, comma 3, Cpc i ma non dal citato articolo 58).
2.4. Nel quadro globale dei precedenti giurisprudenziali sulla problematica in esame si inserisce sicuramente nell’indirizzo più rigoroso - volto ad estendere i limiti all’ammissibilità dei "mezzi di prova", posti dal codice di rito per il giudizio d’appello, anche alla prova documentale – una recente decisione della Sezione lavoro di questa Corte che, chiamata a pronunziarsi sull’ambito di applicabilità alla prova documentale dell’articolo 437, comma 2, Cpc. (disposizione che è stata costantemente vista come Il precedente normativo su cui si è modellato l’articolo 345, comma 3, Cpc), ha escluso, sulla base di ragioni ala testuali che logico sistematiche. la possibilità di differenziare al fini preclusivi "prove costituite" e "prove costituende", da ciò facendo scaturire attraverso argomentazioni estensibili per il loro carattere generale oltre che al rito del lavoro anche al processo ordinario l’inclusione dei documenti nei "nuovi mezzi di prova" (espressione rinvenibile sia nell’articolo 345, comma 3, che nell’articolo 437, comma 2), con conseguente applicabilità anche per la produzione documentale della disciplina limitativa delle prove In appello (cfr. Cassazione, 775/03 nonchè, sempre per l’opinione favorevole ad equiparare al fini delle preclusioni ogni tipologia dì prova, Cassazione, 14110/02, che ha evidenziato come sia “fuorviante” invocare la nota ripartizione tra prove costituito e prove costituendo al fine di superare le preclusionI rigidamente indicate dall’articolo 427, comma 2, Cpc).
3. L’impossibilità di assegnare una mobilità semantica ad una medesima formula normativa «nuovi mezzi di prova» e la considerazione che la problematica attinente alla diversità di regolamentazione tra “prove costituite” e “prove costituende” rientra nella generale dogmatica del processo, impongono dì dare una risposta in termini unitari, che prescinda cioè dalla natura del rito, alla tematica della inclusione anche delle prove documentali nel "nuovi mezzi di prova", cui fanno riferimento come è stato già evidenziato sia l’articolo 345, comma 3 (per il rito ordinario) che l’articolo 437, comma 2 (per il rito del lavoro).
3.1 E’ generalizzata in dottrina ed in giurisprudenza la distinzione tra “prove costituite” e “prove costituende”, per caratterizzarsi, le prime (come le prove documentali) per la loro formazione al di fuori del processo (e, di solito, prima di esso) e per l’acquisizione nel processo attraverso un mero atto dì esibizione, e le seconde (come le prove orali: prove testimoniali,, confessione, giuramento, ecc.) per formarsi, di contro, nel processo, come risultato dell’attività istruttoria a seguito di una istanza di parte e di successivo provvedimento di ammissione del giudice.
3.2. Orbene, la diversa regolamentazione tra prove costituite e prove costituende concretizzantesi nel
riconoscimento di spazi più ampi (anche se indicati, nel variegato panorama dottrinario e giurisprudenziale, in termini non sempre coincidenti) di ingresso nel processo per le prime viene fondata il sostanzialmente su un duplice ordine di argomenti. il primo di carattere letterale fa leva sulla distinta menzione di “mezzi di prova” (articolo 345, comma 3, per il rito ordinario; articolo 420, comma 5 e 7, articolo 421, comma 2, articolo 437, comma 2, per il rito del lavoro), Identificati con le prove costituende, e del termine “documenti” (articolo 163 n. 5, articolo 167, comma 1, articolo 184 per il rito ordinario; articolo 414 n. 5, 416, comma 2, per Il rito del lavoro), da identificarsi, invece, con le prova costituite.
Il secondo di carattere logico-sistematico viene ravvisato nella diversa ricaduta delle due differenti categorie di prove sulla durata del processo. per non necessitare le prove precostituite di nessuna attività istruttoria capace di ritardare l’esIto della controversia.
3.3. Le argomentazioni suddette, evocate ripetutamente in numerosi pronunziati (cfr. tra le tanto: Cassazione, 10179/02; Cassazione, 15197/00; Cassazione, 1359/93; Cassazione, Su, 9199/90, cui adde,
in epoca più risalente, Cassazione, 2654/78; Casazione, 283597; Cassazione, 3503/76), sono state sottoposte di recente a revisione, oltre che dal ricordati pronunziati, anche dalla dottrina che, con voce quasi unanime, ha ritenuto che la produzione documentale vive delle stesse preclusioni previste per le prove costituende, con considerazioni che questa Corte ritiene di condividere.
3.4. La sottolineatura operata da più parti della distinzione codicística tra "mezzi di prova"(i soli che sarebbero ammessi al vaglio dell’ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza), per inferirne in via argomentativa una diversa incidenza delle preclusioni scaturenti dall’imposizione di termini perentori o decadenziali sull’indagine Istruttoria (con conseguente sottrazione della produzione documentale al dictum dell’articolo 345, comma 3, e 437, comma 2), oltre a non tenere conto che, non certo di rado, lo stesso legislatore codicistico parla di "mezzi di prova" e di "ammissione" degli stessi anche con riferimento alla produzione documentale (cfr. articolo 698 Cpc sull’assunzione delle prove preventive; articolo 495, comma 3, Cpp che, regolando i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce espressamente: “Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l’ammissione”) non assegna, per di più il dovuto valore all’opinione di chi, autorevolmente nell’ambito della dottrina processualistica, ha rimarcato come anche la prova documentale sia un "mezzo di prova", perchè tutte le prove sono "mezzi", cioè strumenti per asseverare quanto assunto dalle parti nel loro atti difensivi, perchè In senso tecnico l’espressione "mezzi di prova" sta, appunto, ad Indicare "le persone o le cono da cui si vogliono trarre elementi di conoscenza utili alla ricerca della verità".
Ed in una medesima ottica si è affermato che i documenti configurano una specie, sia pure particolare, del genus "mezzi dì prova", evocandosi a sostegno di tale assunto il disposto dell’articolo 163 n. 5, sopravvissuto alle novelle del 1950 e del 1990, che (con formula analoga a quella degli articoli 414 n. 5 e 416, comma 3) prevede che l’atto di citazione debba contenere "l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore Intende valersi e In particolare dei documenti che offre in comunicazione", sicchè è lecito concludere che il legislatore abbia adottato una nozione di "mezzi di prova" comprensiva dei documenti, i quali ne costituiscono, appunto, una species (“in particolare”).
Il dato letterale. cui è stato attribuito una pregnante portata contenutistíca, viene cosi a trovare la sua ratio in ragioni che tele portata non giustificano per risalire unicamente al distacco temporale tra il momento della produzione di documenti e quello della loro ammissione, come è significativamente attestato dall’articolo 97 disp. att. Cpc che, per i documenti offerti in comunicazione dalle parti (dopo la loro costituzione), dispone Il deposito In cancelleria con la comunicazione del relativo elenco alle altre parti ex articolo 170. ult. comma, Cpc, non certo per escludere un giudizio sulla loro ammissibilità, la cui richieste è Implicita nella stessa produzione, ma per consentire che anche su di essa venga assicurato un effettivo contraddittorio.
Merita, dunque, piena adesione l’assunto secondo cui la distinta menzione dei "documenti" (oggetto di produzione) e "mezzi di prova" (oggetto di richiesta di ammissione) (cfr. articoli 184 e 345,, questo nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950 n. 581) ed il parallelismo con cui questi strumenti vengono disciplinati (parallelismo presente anche nell’articolo 416, comma 3) sono di fatto determinati "dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta : la produzione dell’atto, come l’atto che materialmente precede, e necessariamente Implica e formalmente esprime, questa richiesta"(così: Cassazione, 775/03 cit.).
3.5. Nè per andare In contrario avviso, al fine di legittimare un diverso genere di impatto delle preclusioni sulla prova documentale, vale richiamarsi alle esigenze di particolare celerità e di concentrazione (che con il nuovo rito il legislatore del 1990 ha voluto soddisfare) per poi dedurne che dette esigenze non sarebbero messe in pericolo dalla produzione ed acquisizione di nuovi documenti in quanto prove già costituite.
E’ opinione generale che la produzione di nuovi documenti, pur non richiedendo un procedimento di l’assunzione” della prova. può determinare un prolungamento delle attività processuali. Ed invero, al di là del fatto che la produzione di un atto pubblico o di una scrittura privata può determinare giudizi di per sè lunghi e complessi a seguito dei procedimenti di querele per falso o di istanza di verificazione, il richiamo alle esigenze di celerità sembra concretizzare soprattutto un intento meramente evocativo perchè, come è stato autorevolmente notato, ogni volta che consenta ad una parte una acquisizione nel processo di una nuova produzione documentale il giudice non può nel rispetto del diritto dì difesa e del principio del contraddittorio negare alla controparte la possibilità di dedurre mezzi di prova resi necessari in relazione ai documenti prodotti, pur se comportanti l’espletamento di una attività istruttoria incompatibile con quelle esigenze di celerità e concentrazione del processo, che Invece si vorrebbe non essere intaccati dalla tardiva produzione.
4. Corollario di quanto sinora detto è che per qualsiasi delle diverse tipologie di mezzi di prova deve considerarsi unico 1’approccio interpretativo del dato normativo, che non può non condurre per quanto attiene alla individuazione dei limiti di ammissibilità della produzione documentale e delle preclusioni che detta produzione incontra sia in primo grado che in sede di gravame agli stessi approdi di quelli propri di ogni altra prova costituita o costituenda.
5. La considerazione che l’opera ermeneutica in materia processuale tenga conto non solo dell’intento sotteso alla singola norma ma anche all’assetto ordinamentale entro il quale la singola norma si colloca, sollecita alcune preliminari riflessioni, sicuramente utili in una materia irta di difficoltà, come attestano i permanenti dubbi che in dottrina ed in giurisprudenza continuano a manifestarsi in relazione a non pochi profili del regime decadenziale delineato dagli articoli 184 e 345. comma 3, Cpc, ed anche con riferimento alla rigida scansione delle preclusioni Istruttorie ed alle barriere che, sia in primo grado che in grado di appello, incontrano le istanze istruttorie delle parti.
5.l. In primo luogo va evidenziato come pur non potendosi di certo attraverso il sistema delle preclusioni ledere il diritto di difesa delle parti e vanificare la ricerca della verità materiale la garanzia della "ragionevole durata del processo" (riconosciuta come diritto dall’articolo 6 della Convenzione europea, ed ora espressamente sancita dall’articolo 111, comma 2, Costituzione) debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali per essere oggetto "oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello di un giudizio equo ed imparziale" (così da ultimo Corte costituzionale, 78/2002), con la conseguenza che l’opera ermeneutica del dato normativo deve accompagnarsi - come è stato sovente osservato da quanti si sono confrontati con le problematiche In esame alla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni, volte ad impedire l’ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova, sono funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio della "ragionevole durata" e quello, ad esso correlato, dell’"economicità" del giudizio.
5.2. Va inoltre,, messo in luce che la strumentalità del processo rispetto alle posizioni sostanziali, che nel processo stesso devono trovare guarentigia, consiglia una flessibilità delle regole processuali che della peculiarità di tali posizioni tenga conto e spiega, altresì, perché si stiano accreditando e livello normativo sistemi di tutela (processuale) differenziata, correlati alla specifica natura dei diritti e degli interessi coinvolti nel giudizio, con la conseguenza che accanto al giudizio c.d. ordinario si sono venuti formando ordinamenti
processuali come quello regolato della legge 11 agosto 1973 n. 533 (in materia di controversie del lavoro) nonché quello disegnato dal D.Lgs 546/92 (in materia di controversie tributarle) ed ancore quello ora regolato dal D.Lgs 5/2003 (In materia di controversie di diritto societario) che. Seppure con qualche approssimazIone, possono qualificarsi "settoriali" e che presentano tratti distintivi rispetto al processo ordinario ed anche tra loro per la diversa individuazione del punto dì equilibrio tra le esigenze di celerità e quelle di accertamento della verità materìale. Rilievo questo che confortato dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, secondo cui non sussiste un principio in base al quale differenti tipologie del processo debbano avere una regolamentazione uniforme anche con riferimento ai limiti di ammissibilità dei mezzi istruttori (cfr. Corte Cost. 28 luglio 2000 n. 401, ord.; Corte Cost. 31 maggio 2000 n. 165, ord.) Induce al rifiuto dì tutte quelle opinioni che, sottovalutando la specialità del rito del lavoro, hanno esteso, seppure con diverse accentuazioni, al giudizio e cognizione ordinaria le conclusioni cui nel suddetto rito speciale si è pervenuti sulla determinazione temporale degli sbarramenti all’ammissibilità delle prove, con una sostanziale omologazione della discipline dettata dall’articolo 345, comma 3, a quella fissata dall’articolo 437, comma 2.
6. Al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di efficienza del processo ed il diritto di difesa delle parti in relazione al giudizio di cognizione ordinaria, Il legislatore ha disciplinato le modalità di produzione dei documenti e la proposizione del mezzi di prova, inserendo la fase delle deduzioni e richiesto istruttorie (articolo 184 Cpc) tra la fase di trattazione (fissazione del thema decidendum) e quella di assunzione delle prove costituende (fase istruttoria in senso stretto); ed ha poi fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dall’ordinanza di ammissione delle prove, nel caso in cui non ala stato chiesto il termine ex articolo. 184, ovvero, quando tale termine ala stato concesso, dallo spirare del termine In questione. per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione del documenti, e dello spirare del secondo termine per l’indicazione della (eventuale) prova contraria (articolo 184, comma 1 e 2, del codice di rito sostituito, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dell’articolo 18 della legge 26 novembre 1990 n. 353).
6.1. Il superamento della barriera preclusiva. di cui al già citato articolo 184 importa, poi, la decadenza dal potere di esibire documenti, salvo che la loro produzione sia giustificata dello sviluppo assunto dal processo o che la formazione ala successiva allo spirare del suddetti termini.
Al di fuori di tali casi, il mancato rispetto dei termini stabiliti per le nuove deduzioni probatorie porta per il carattere perentorio di essi ad effetti che devono ritenersi di regola irreversibili, perchè removibili solo attraverso lo strumento della remissione in termini. Il che porta ad affermare che escluso la ipotesi in cui la parte sia incorsa nella sanzione della decadenza ma ala stata poi rimessa in termini al sensi dell’articolo 184 bis non è consentita una lettura elastica delle avvenute preclusioni, legittimante "movimenti a ritroso" del giudizio di primo grado, capaci di vanificare la riforma della novella n. 353 del 1990, la cui essenza va individuata nella prefissata scansione logico temporale del procedimento al fine di pervenire con celerità ad una decisione capace, pur nella sua non definItiva esecutività, di apprestare una efficace tutela ai diritti lesi.
7. Le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinato per una lettura dell’articolo 345, comma 3, che, nel rigido rispetto del dato normativo,, tenga conto al fine di evitare discrasie ed antinomie ord1namentali che la legge n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesístente divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicchè, come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressochè totale abolizione dello jus novorum ha fatto assumere all’appello il carattere della revisio prioris istantiae, per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado.
7.1. In linea con quanto ore detto l’articolo 345, comma 3, va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei "nuovi mezzi di prova" (cioè di quel mezzi di prova la cui ammissione non è stata in precedenza richiesta), e quindi anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe) a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti che detti "nuovi mezzi di prova" devono presentare per potere trovare Ingresso In sede di gravame.
Più specificamente l’incipit della disposizione in esame (“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo delinea, alla stregua del dettato dell’articolo 12 delle preleggi, la natura sostanzialmente "chiusa" del
giudizio d’appello. In tale direzione, il rispetto del chiaro dato normativo, che ne impone rendendone
nello stesso tempo agevole l’interpretazione letterale, Induce questa Corte ad affermare che il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite "Indispensabili", perchè suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti" (cfr. articolo 184, comma 1; articolo 420, comma 5), hanno sulla decisione finale della controversia; prove che, proprio perchè "indispensabili", sono capaci, in altri termini, di determinare un positivo accertamento del fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado.
E’ stato, al riguardo, osservato in dottrina che la particolare complessità delle controversie ordinarie, rispetto e quelle proprie del lavoro, renderebbe particolarmente pesanti le preclusioni istruttorie, previste per il giudizio di primo grado dal nuovo testo dell’articolo 184 Cpc, ove non si consentisse l’ammissione in appello almeno dei mezzi di prova indispensabili, senza che la parte debba dimostrare anche l’impossibilità ad essa non imputabile dì una loro anteriore produzione.
A conforto di tale opinione che patrocina l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prove, e quindi anche dì documenti sempre che siano "nuovi" ed "indispensabili" e nell’ambito della quale opinione qualche studioso ha ravvisato nel disposto dell’articolo 345, comma 3, una forma alternativa ed Impropria di restituzione in termini va aggiunto che rispondo a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è Improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire In sede di gravame, pure cioè In uno stato avanzato dell’intero Iter processuale, un parziale ridimensionamento proprio perchè si è In presenza di prove che, per il loro spessore contenutistico, sono Idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale restando di contro salva In tutti I restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verifIcatesi In primo grado.
7. Ragioni di ordine testuale, non disgiunte da doverose opzioni ermeneutiche volte a favorire un ordinato e cadenzato svolgimento delle attività processuali, anche esso funzionale al perseguimento dì una "ragionevole durata del processo", portano e condividere l’indirizzo di questa Corte secondo cui conformemente al disposto degli articoli 163 e 166, richiamati dagli articoli 342, comma 1, e 347, comma 1 nel rito ordinario la produzione del documenti devo essere effettuata dalle parti, e pene di decadenza, mediante la specifica Indicazione dei documenti stessi nei rispetti atti Introduttivi del giudizio(cfr. Cassazione 6528/04 cit.; Cassazione 5463/02 cit.; Cassazione 7510/01 cit.), sempre che ovviamente la formazione dei documenti da esibire non ala successiva e sempre che la produzione degli stessi non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo.
Come è stato sul punto osservato, le parti devono Indicare negli atti introduttivi dell’appello I documenti che intendono produrre, perchè alla prima udienza di trattazione Il collegio, a norma dell’articolo 352 Cpc, devo provvedere all’ammissione delle prova eventualmente dedotte o Invitare le parti e precisare le conclusioni. Il che dimostra che In questa fase I termini della controversia devono essere in ogni caso già delineati.
Sotto altro versante, a sostegno della rigorosità dell’indirizzo in esame. è stato evidenziato come non a caso Il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d’appello, la disposizione dell’articolo 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase Iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cassazione 6528/04 cit.).
7.4. Da ultimo, esigenze di maggiore completezza motivazionale impongono di sottolineare come a differenza di quanto sì riscontra nel rito del lavoro, nel quale l’ammIss1one ad opera del giudice di nuovi mezzi di prova, per essere espressione del suo potere d’ufficio, non è condizionata da una espressa richiesta in tali sensi (cfr. articolo 437, comma 2, Il ... Non sono ammessi nuovi mezzi di prova ... salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga Indispensabili .... Il ), nel rito ordinario, invece, riscontrandosi un ruolo del giudice meno accentuato ad Incisivo nella direzione e nell’impulso del processo l’ammissione dei "nuovi mezzi dì prova" e, quindi, anche della prova documentale. non può prescindere da una espressa domanda delle parti.
Peraltro, se si voglia attribuire una ragionevolezza al sistema e se si intenda, nello stesso tempo, conferire al disposto dell’articolo 345, comma 3, una qualche operatività, non può che concludere con l’affermare che il giudice d’appello, lungi dall’essere portatore di un potere discrezionale al limiti dell’arbitrarietà e, comunque, insuscettibile di controllo, diviene titolare di un potere del cui esercizio deve dare conto con un provvedimento motivato, così come è tenuto a fare nel rito del lavoro il giudice che esercita i poteri d’ufficio ex articolo 437, comma 2 (cfr. al riguardo Cassazione, Su 11353/04 cit., secondo cui l’esercizio del potere officioso del giudice, quand’anche si ritenesse avere carattere discrezionale, non può mai qui esercitarsi in modo arbitrario sicchè il giudice, a senni degli articolo 134 Cpc e 111 Cost. sul giusto processo, è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso al poteri istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso). Tale provvedimento è censurabile davanti al giudici di legittimità alla stregua dell’articolo 360 n. 3 e n. 5 Cpc, sempre che le parti negli spazi di disponibilità ad esse lasciati non abbiano con la loro condotta mostrato di accettare il contraddittorio nel limiti segnati dall’intervento del giudice.
8. Alla stregua dei principi sinora enunciati in relazione alle preclusioni che, nel giudizio d’appello, incontra la produzione dei documenti, il secondo motivo di ricorso, avente sugli altri antecedenza logica, va rigettato perchè, come risulta dagli stessi atti difensivi delle parti, il Ministero non ha rispettato il termine perentorio fissato dal giudice di primo grado ex articolo 184 per le istanze Istruttorie.
8.1. Nè assume rilevanza, per andare In contrario avviso, la circostanza che il Ministero ha in ricorso sostenuto di avere in appello prodotto documentazione volta a dimostrare la fondatezza del suo assunto e della quale lamenta il mancato esame da parte della Corte d’appello di Roma.
Ed invero, anche e volere prescindere dalla pure assorbente considerazione che nel ricorso per cassazione non sono stati precisati contro il principio dell’autosufficienza del ricorso stesso nè il contenuto del documenti In oggetto nè le modalitá temporali della produzione, va osservato che la Corte territoriale, dopo averne riconosciuto la tardività, ha poi aggiunto - con considerazioni non assoggettate ad alcuna specifica doglianza che i suddetti documenti, ritirati con il fascicolo di parte, "non provavano l’entità ed il protrarsi delle prestazioni".
8.2. Giudizio questo che nella fattispecie in esame ha comportato una risposta implicitamente negativa sull’esistenza del requisito dell’"indispensabilità" dei documenti, e che per la sua formulazione va sempre devoluto al giudice del gravame in quanto comportante una valutazione che come è stato già precisato non può prescindere da un esame dello specifico e globale quadro probatorio già acquisito, e che se assistita da una motivazione congrua e corretta sul piano logico giuridico, non è suscettibile di alcuna censura In sede di legittimità. 8.3. Quanto ore detto porta all’assorbimento del primo motivo del ricorso perchè la già evidenziata tardività della produzione documentale rivela la carenza di interesse alla ammissione della richiesta di ricostruzione del fascicolo di parte avanzata dal Ministero.
8.4. Risulta privo di fondamento giuridico anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso - con il quale il Ministero adduce che, anche a non volere considerare il contenuto del documenti reputati tardivi, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto ugualmente, sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie ritenere fondata la sua domanda.
E’ sufficiente osservare però in contrario che a fronte di una motivazione del giudice d’appello, che ha chiaramente, neppure in maniera succinta, esposto le ragioni che lo hanno portato a confermare la decisione di primo grado -il Ministero ricorrente non ha evidenziato nella impugnata sentenza carenze sul piano giuridico o motivazionale tali da consentirne l’annullamento.
9.Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio dì cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.





