Nota di commento alla sentenza del Tar Trento n. 341/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Una questione ricorrente è quella del rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nel caso in cui l'interessato sia stato in passato condannato in sede penale.

Una questione decisamente complicata e delicata, sulla quale da tempo i Tar e soprattutto il Consiglio di Stato si pronunciano, spesso modificando precedenti soluzioni giuridiche del problema.

Il problema è questo: capire se sono legittimi i provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza nega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43 TULPS, molto indietro nel tempo, anche in presenza dell'ottenuta riabilitazione.

Vediamo, nel caso commentato, come hanno ragionato i Giudici in primo grado.

Le ragioni dell'interessato

Tizio ricorre contro Ministero dell'Interno e Questura per l'annullamento del decreto di respingimento della domanda.

Già titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia, in prossimità della scadenza chiede il periodico rinnovo.

Il Questore però respinge, evidenziando che il ricorrente è stato condannato (nel 1961) con sentenza dell'allora Pretore alla pena dell'arresto di cinque giorni ed all'ammenda di Lire 3.200, per reato di porto abusivo d'armi.

Inoltre spiegando che l'interpretazione dell'art. 43 del TULPS non consentirebbe alcuna alternativa al diniego - o alla revoca - della licenza di porto d'armi in ipotesi di condanna per i reati indicati, benché nel vigente quadro l'automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all'autorità.

Né ci sono altre disposizioni - in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione - che consentano deroghe.

Nel ricorso l'interessato fa leva, tra le altre cose, su una circostanza: la motivazione della Questura ricavata da un orientamento in base al quale la mera sussistenza di una sentenza di condanna pronunciata ex art. 43, comma 1 del TULPS è automaticamente ostativa al rinnovo della licenza a prescindere dalla valutazione in concreto della condotta dell'istante, non è condivisibile considerato il principio di proporzionalità, cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

Peraltro l'orientamento seguito dall'amministrazione risulta, a parere suo, superato da altro più recente insegnamento (Cons. di Stato, sez. III, n. 1072/2015) con cui il Giudice d'Appello ha confermato il carattere non "ostativo" di condanne molto remote e in presenza di un successivo comportamento ineccepibile, trovando altresì applicazione l'istituto della riabilitazione penale.

In termini pratici ritiene che l'autorità, prima di assumere il provvedimento di diniego, deve esaminare e valutare i profili di affidabilità e sicurezza che emergono dalla condotta, globalmente considerata (si sofferma poi anche su vari profili di incostituzionalità che mostra l'art. 43 co. 1 lettera a TULPS in relazione agli artt. 2, 3, 27 e 92 Cost.: uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e rieducazione).

L'interrogativo del Tar

A questo punto: sono legittimi o no i provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza nega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43 TULPS, molto indietro nel tempo, anche in presenza dell'ottenuta riabilitazione?

La risposta

Ebbene, il Collegio pensa che, nel caso in esame, il diniego al rinnovo della licenza non può essere disposto semplicemente in relazione alla natura "ostativa" del vecchissimo reato, dovendosi invece ritenere l'autorità gravata dall'onere di valutare anche tutte le circostanze che hanno caratterizzato il caso.

Se questa è la riflessione, il caso nel quale il ricorrente è stato condannato per porto abusivo d'armi (nel 1961) alla pena di cinque giorni di arresto, induce il Collegio ad un ulteriore approfondimento della materia, pur alla luce dei principi di diritto recentemente fissati dalla terza sezione del Consiglio di Stato, tenendo conto che il Giudice penale non ha all'epoca della pronuncia

1) potuto delibare né la possibilità di provvedere all'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva visto che tale misura è stata introdotta solo con la legge 689/81,

2) neppure valutare la "particolare tenuità del fatto", cosa questa che comportava, se applicata, l'esclusione della punibilità in ragione dei principi generali di proporzione (l'art. 131 bis del codice penale è stato introdotto con d. lgs. 16.03.2015).

Il ricorrente era stato sorpreso, nell'anno 1960, appena compiuto il diciottesimo anno di età, "in attitudine di caccia", recando con sé un fucile e sprovvisto della licenza di porto d'armi; per tale fatto condannato per la contravvenzione prevista dall'art. 669 c.p., alla pena di cinque giorni d'arresto (a fronte di una pena edittale detentiva all'epoca stabilita, per tale reato, "fino a sei mesi", ottenendo altresì il beneficio della non menzione).

Orbene: quanto alla (minima) pena detentiva inflitta essa rientra abbondantemente entro il limite (sei mesi) fissato, sia pur successivamente, dal legislatore per la sostituzione con la pena pecuniaria.

Per quel che riguarda le modalità della condotta e l'entità del danno, esse sono oggettivamente circoscritte a profili di particolare tenuità, dovendosi altresì considerare la giovane età dell'autore e la non abitualità del comportamento sanzionato.

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Francesco Pandolfi
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