La Corte Costituzionale, con sentenza n. 168 dello scorso 29 aprile, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 403 c.p., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, una pena superiore rispetto a quella stabilita dall'art. 406 c.p. per le offese alle altre religioni.
Con questa pronuncia, la Consulta ha così riaffermato le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno appunto alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose.
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