Gli atti emessi dai Sindaci nella loro qualità di ufficiali dello stato civile possono essere annullati esclusivamente dal Consiglio dei ministri

di Valeria Zeppilli - Il Consiglio di Stato, con due importanti sentenze del 1° dicembre 2016 (la numero 5047 e la numero 5048 qui sotto allegate), ha chiarito che i Prefetti non hanno nessun potere di sciogliere i matrimoni gay. Più precisamente essi non possono annullare gli atti che i Sindaci emanano in qualità di ufficiali di stato civile.

Al vaglio del Consiglio, nel dettaglio, vi erano dei decreti prefettizi emessi nel 2014 che avevano annullato gli atti con cui il Sindaco di Milano e il Sindaco di Udine avevano provveduto a trascrivere nei registri dello stato civile 13 matrimoni gay celebrati all'estero.

Per i giudici amministrativi non bisogna dimenticare che l'ordinamento dello stato civile è settoriale, speciale e completo ed è normato in maniera specifica rispetto a quanto previsto nel TUEL. Ciò comporta che gli atti emessi dai Sindaci nella loro qualità di ufficiali dello stato civile possono essere annullati esclusivamente dal Consiglio dei ministri, mentre nessun potere in tal senso ricade in capo al Prefetto o al Ministro dell'interno. Addirittura neanche il Sindaco può revocare gli atti che emette.

Nell'annullare le trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti fuori dall'Italia, in realtà, i Prefetti di Udine e Milano si erano appigliati alla circolare del ministero dell'interno del 7 ottobre 2014 con la quale in simili ipotesi alle loro figure era stato riconosciuto un intervento sostitutivo sui registri dello stato civile. Ma per il Consiglio di Stato tale circolare, priva di appigli normativi, rappresenta una forzatura e va in sostanza considerata illegittima.

Nulla da dire, invece, sulla correttezza della trascrizione di matrimoni (problema peraltro oggi in parte arginato dalla legge sulle unioni civili): i giudici amministrativi, per ovvie ragioni di carattere processuale, non sono entrati nel merito.

Consiglio di Stato, testo sentenza numero 5047/2016
Consiglio di Stato, testo sentenza numero 5048/2016
Valeria Zeppilli

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