Nota di commento alla sentenza del Tar Toscana n. 569/2016

Avv. Francesco Pandolfi - L'assegnazione temporanea disciplinata dall'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 è una fattispecie generale, efficace per tutto il personale pubblico (militari e non), compreso quello ad ordinamento non privatizzato.


Il fine di questa norma è quello di soddisfare principi di livello costituzionale, riferiti all'unità della famiglia e alla potestà educativa di entrambi i genitori (leggi anche: "Militari e diniego di assegnazione temporanea: cosa fare").

Essa si combina con la regola del buon andamento, attraverso il requisito dell'esigenza di vacanza nella sede di richiesta assegnazione di un posto disponibile per la corrispondente posizione retributiva.


La norma dice: "il genitore con figli minori fino a tre anni dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato a domanda, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, con obbligo di motivare l'eventuale dissenso, peraltro limitato a casi o esigenze eccezionali".


Vediamo più da vicino un recente caso in questa materia, affrontato e risolto favorevolmente per il militare.


Il caso

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito non accoglie la sua domanda di assegnazione temporanea.


Graduato in servizio a Pisa, il militare chiede di essere trasferito ad una sede diversa (Bracciano, Cerveteri o Roma) avendo tre figli da seguire, di cui una in tenera età.


Il Tar (cfr. sentenza n. 569 del 9 novembre 2016) centra subito il cuore dell'istanza e ragiona su questi dati:


1) la moglie e le tre figlie sono residenti a pochi chilometri da Roma,


2) il diniego si basa sull'asserita insussistenza di vacanze organiche per l'incarico del militare,


3) la mancanza del preavviso di rigetto è giustificata dall'amministrazione con la natura vincolata del diniego e dalla esigenza di celerità del provvedimento.


Il Tar sceglie di accogliere la domanda cautelare del militare tanto per la portata dell'art. 42 bis, quanto per il fondamento costituzionale dei principi protetti dalla norma.


Passa quindi ad individuare la corrispondente "posizione retributiva" che, riferita nello specifico al militare, sembra essere quella di fuciliere e direttore lanci, rispetto alla quale quella (sua) di ripiegatore di paracaduti è uno dei possibili contenuti della prima.


Del resto, prosegue il Tar, in quest'ottica si è orientata la stessa amministrazione militare in occasione di un precedente utilizzo del ricorrente presso artiglieria paracadutisti di Bracciano (nel corso dello stesso anno).


Tanto basta per l'accoglimento del ricorso.


Cosa fare in casi simili


Presentare il ricorso e chiedere la sospensione del diniego con ordine all'amministrazione di provvedere sull'istanza di assegnazione temporanea.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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