Libri digitali equiparati a quelli cartacei per il prestito pubblico, purché gli autori ricevano equa remunerazione

di Gabriella Lax - Stretta dell'Unione europea per le opere in formato elettronico. Ad esse si estende la direttiva sul noleggio e il prestito di opere coperte da copyright. Dunque: una copia, un lettore. Una volta erano i libri adesso sono gli e-book che, in biblioteca, si potranno noleggiare secondo le regole alla base del prestito di quelli cartacei. Quindi se già qualcuno sta usufruendo della versione pdf, serve attendere il proprio turno. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell'Ue, secondo la quale, i libri elettronici possono essere equiparati a quelli rilegati. La questione è nata nei Paesi Bassi dove il prestito di libri elettronici da parte di biblioteche pubbliche non rientra nel regime del prestito pubblico applicabile ai libri tradizionali. Una direttiva europea del 2006 sul noleggio e il prestito di opere coperte da copyright

, prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare siffatti noleggi e prestiti spetti all'autore dell'opera. Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo per il prestito pubblico, a condizione che gli autori ricevano almeno un'equa remunerazione. Per la Corte "Non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall'ambito di applicazione della direttiva". Così ha deciso la Terza sezione della Corte dopo che l'associazione che riunisce tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi (Vereniging Openbare Bibliotheken), ha presentato un ricorso verso la Stichting Leenrecht, che ha il compito di riscuotere le remunerazioni dovute agli autori. Di principio l'idea è quella di applicare per il prestito dei testi digitali lo stesso regime applicato ai testi cartacei. Per la sentenza
il "prestito" è considerato quello "della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo a un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata".
In Italia già tanti editori hanno consentito il prestito di e-book in biblioteca. In ogni caso, affinchè l'e-book sia fruibile, occorre che la biblioteca lo possegga legalmente. Non si può mettere a disposizione del pubblico una versione digitale di un libro se questa è stata ottenuta a partire da una fonte illegale.


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