di Valeria Zeppilli - Lo diceva già Decimo Giunio Giovenale: "non c'è da sperare concordia familiare finché è in vita tua suocera". E le cose non sono cambiate neanche ai giorni d'oggi, anzi: i problemi che generano le suocere sono finiti persino al vaglio della Cassazione.
Vuoi per le indebite ingerenze nella vita di coppia, vuoi per presunti atti persecutori nei confronti di chi le ha portato via il figlio o la figlia, non sono rare le ipotesi in cui i giudici si sono confrontati con questioni familiari che vedevano coinvolta la mamma del coniuge. Vediamone alcune.
Con la sentenza numero 4540 del 24 febbraio 2011, ad esempio, la Corte ha ritenuto che non possa essere addebitata la separazione al coniuge che decide di abbandonare la casa coniugale perché non riesce più a sostenere la presenza della suocera invadente.
In caso contrario, se cioè si vuole restare a casa propria, "cacciare" la mamma del coniuge è legittimo: con la sentenza numero 47500/2012 i giudici hanno addirittura affermato che, se una coppia è separata (anche solo di fatto), la suocera deve stare alla larga dall'ex casa coniugale e se non lo fa può essere chiamata a rispondere penalmente per il reato di violazione di domicilio!
Detta in questo modo, sembrerebbe quasi che la povera suocera sia uscita dalle aule di giustizia sempre sconfitta: ma non è così!
Si pensi a quanto deciso dalla quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza numero 34247/2009, che ha dato il via libera alle offese rivolta all'amante del genero che ha contribuito alla distruzione della famiglia di sua figlia: gli insulti sono giustificati dal legame con la persona offesa e giustificano il riconoscimento dell'esimente della provocazione!
Invece va condannato per ingiuria il marito che offende la suocera davanti alla moglie, anche se lei non c'è: dal testo della sentenza numero 35874/2009, infatti, si legge chiaro e tondo che "quando sussiste uno stretto legame parentale fra la persona alla quale le espressioni offensive sono comunicate e quelle destinataria delle offese" tale condotta si traduce "in una mancanza, nei confronti del percettore di tali espressioni, del rispetto che, quale componente della dignità umana, è dovuto a ciascuno dei consociati".
Le barzellette, insomma, non sono solo fantasia ma anzi: si può proprio dire che chi trova una buona suocera deve considerarsi davvero fortunato!
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Massime della Cassazione:
Cassazione civile Sezione I sentenza del 24/02/2011 n. 4540
Il coniuge che si allontana dalla casa familiare senza il consenso dell'altro coniuge, viola un obbligo matrimoniale che è causa di addebitamento della separazione; ma tale violazione non sussiste se il coniuge è legittimato da una "giusta causa", ossia dalla presenza di situazioni incompatibili con la protrazione della convivenza, tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. Nella fattispecie è stata cassata la sentenza di merito che aveva addebitato la separazione a una moglie che si era allontanata da casa. I giudici di merito non avevano ravvisato la giusta causa del suo allontanamento nei frequenti litigi con la suocera convivente e nel progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi.
Cassazione civile Sezione I sentenza del 20/01/2006 n. 1202
L'allontanamento dalla casa familiare senza il consenso dell'altro coniuge costituisce violazione di un obbligo matrimoniale che è causa di addebitamento della separazione ma non se l'allontanamento è legittimato da una "giusta causa" come nel caso di frequenti litigi domestici con la suocera convivente.
Cassazione civile Sezione I sentenza del 28/10/1982 n. 5632
Il giudice della separazione può valutare e porre a base del proprio convincimento tutti quei fatti che rendono intollerabile la convivenza dei coniugi, indipendentemente da precise tipizzazioni. Corretta la decisione del giudice del merito che aveva addebitato la separazione al marito che pretendeva che la moglie subisse una posizione di soggezione nei confronti della suocera convivente