Quinta sezione penale sentenza 34247/2009
Se la suocera vede sfumare il matrimonio di sua figlia per colpa di un'altra può tranquillamente insultare l'amante del genero senza commetter reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Quinta sezione penale sentenza 34247/2009) legittimando i genitori a sfoghi verbali per dare sostegno ai propri figli traditi. Sussisterebbe in questi casi l'esimento della provocazione giacchè "il legame con l'offeso" e' tale "da giustificare lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva". La Corte ha così assolto una mamma che presentandosi davanti all'amante del genero l'aveva ricoperta di insulti dicendole anche 'ti squarto', 'brutta puttana'. Finita sotto processo la donna veniva subito assolta ed ora anche la suprema corte ha confermato il verdetto. "l'esimente", prevista dall'art. 599 c.p., spiega la Corte, e' "applicabile anche nel caso in cui la reazione dell'agente sia stata diretta contro persona diversa dal provocatore, quando quest'ultima sia legata all'offeso da rapporti tali da giustificare, alla stregua delle comuni regole di esperienza, lo stato d'ira e quindi la reazione offensiva". E la rabbia di un genitore di fronte al tradimento che ha subito il proprio figlio si può comprendere.
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