Il diritto di antenna riconosciuto dalla legge n. 554/40 e regolato dall'art. 209 del dlgs n. 259/2003 ha natura soggettiva perfetta e personale ma incontra il limite della proprietà altrui

Diritto di antenna: definizione e natura

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Il cd. diritto di antenna consiste nel diritto ad installare proprie antenne per le telecomunicazioni, ed accessori necessari al loro funzionamento, su beni condominiali o beni altrui.

Si tratta di un diritto soggettivo perfetto di natura personale, cui la giurisprudenza maggioritaria riconosce carattere assoluto quale espressione del diritto costituzionalmente garantito all'informazione.

Il diritto di antenna comprende, altresì, il diritto di accedere alle parti comuni o di proprietà esclusiva per provvedere alla manutenzione e riparazione degli impianti di ricezione e trasmissione.

Tale diritto è riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della L. n. 554/1940 ed è regolato dall'art. 209 del d.lgs. n. 259/2003 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche).

Limiti legali al diritto di antenna

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Il diritto di antenna, in base a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 554/1940, non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà in base alla sua destinazione e non deve arrecare danni alla proprietà stessa e ai terzi.

L'art. 209 del Codice delle comunicazioni elettroniche fornisce maggiori dettagli sui limiti del diritto di antenna, affrontando anche il problema della installazione in condominio, oggetto si estremo interesse per la complessità delle problematiche giuridiche che pone la installazione delle antenne negli edifici condominiali.

Nel dettaglio l'art. 209 sopra richiamato dispone che: "1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà

, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. 3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92. 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria."

Diritto di antenna su proprietà altrui

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Come ha precisato in maggiore dettaglio la Cassazione riguardo alla installazione dell'antenna sulla proprietà esclusiva altrui, condividendo pienamente quanto affermato dalla sentenza impugnata della Corte di Appello: "il diritto derivante dalla normativa in materia di installazione di antenne televisive "incontra il divieto di menomare il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile, ove l'istante abbia la possibilità di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprietà personale o condominiale". Ne discende che il diritto di proprietà non costituisce affatto, secondo il giudice di seconde cure, l'oggetto della tutela azionata in giudizio, ma solo un limite al diritto all'installazione, laddove l'istante abbia la possibilità di collocare le antenne su di una parte del dell'immobile di sua proprietà o di proprietà condominiale" (cfr. sentenza n. 16865/2017).

Concetto che è stato ribadito più dettagliatamente dalla Cassazione nella sentenza n. 6088/2021: " l'art. 209 (del dlgs n. 259/2003) dispone che il proprietario non possa opporsi alla installazione sulla sua proprietà di "antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali - con il limite che - le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi".

L'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione qualifica il c.d. diritto di antenna alla stregua di un diritto soggettivo perfetto e assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all'informazione. Il riconoscimento di tale diritto, tuttavia, incontra un limite nella tutela dell'altrui diritto di proprietà nonché nel principio della necessità. In particolare, in caso di edifici condominiali, il sacrificio imposto al proprietario che debba tollerare l'installazione di antenne televisive altrui si giustifica solamente qualora l'avente diritto non possa utilizzare a tal fine spazi propri o condominiali.

Ha in proposito statuito la S.C.: "Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radiotelevisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dagli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 (ed attualmente regolato dagli artt. 91 e 209 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, poiché il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna" (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9427 del 21/04/2009). La citata sentenza soggiunge altresì che il diritto di antenna "va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini … e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni" (v. Cass. n. 9427/2009; conf. Cass. n. 16865/2017).

Come rilevato, nel caso di specie, si tratterebbe non già di riconoscere il diritto degli attori di installare l'antenna sulla proprietà esclusiva altrui, quanto di imporre al proprietario dell'appartamento sito all'ultimo piano di consentire il passaggio nella sua proprietà al fine del compimento delle attività necessarie all'installazione dell'antenna e della successiva manutenzione. Orbene, sebbene in forza della richiamata normativa ciò non costituirebbe in sé un limite insuperabile all'installazione dell'antenna (astraendo dal fatto che il proprietario interessato non è stato evocato in giudizio), deve rilevarsi come, nel caso di specie, la domanda risulti carente in quanto all'allegazione di un'effettiva esigenza da soddisfare, all'indicazione delle modalità con cui si vorrebbe soddisfarla e all'inesistenza di soluzioni di minore disagio individuale e collettivo.

Non è stato infatti indicato in modo sufficientemente specifico il punto preciso in cui l'antenna dovrebbe essere installata, né è stato indicato quale debba essere il percorso dei cavi di collegamento dell'antenna all'appartamento dell'istante e su quali proprietà, individuali e/o comuni, tale percorso dovrebbe snodarsi. Parimenti, non è stato dimostrato che la soluzione prospettata da parte attrice sia l'unica tecnicamente possibile ovvero preferibile alle altre, né è stata provata la necessità di parte attrice di installare l'antenna anche in relazione alla presenza di altra antenna centralizzata, già presente sulla copertura condominiale.Pertanto, nel caso di specie non può reputarsi soddisfatto l'onere probatorio che la normativa e la giurisprudenza testé citate richiedono al fine del riconoscimento in concreto del diritto di antenna".


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