Passato il testo licenziato dalla commissione giustizia della Camera che ha suscitato forti critiche da parte dell'avvocatura. Le novità e il testo in allegato

di Marina Crisafi - Via libera in prima lettura da parte dell'aula di Montecitorio al testo di conversione del decreto legge n. 168/2016, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso in Cassazione, l'efficienza degli uffici giudiziari e la giustizia amministrativa. Con 242 sì, 107 no e 15 astenuti, il provvedimento passa ora all'esame del Senato, nel testo approvato dalla commissione giustizia con gli emendamenti che hanno scatenato le forti critiche dell'avvocatura, soprattutto in relazione all'ampliamento del giudizio camerale, con la possibilità per i difensori di depositare solo memorie scritte.

Ecco le novità più salienti:

Udienze civili camerali

Il testo della legge di conversione del d.l. giustizia dell'agosto scorso, prevede che il giudizio camerale innanzi alle sezioni semplici civili della Cassazione diventi la regola. La Camera ha approvato infatti il testo così come licenziato dalla commissione giustizia, a seguito degli emendamenti presentati.

Ciò comporta che le parti potranno interloquire solo per iscritto e che la Corte decida in base alle carte depositate.

Resta salva la possibilità, in ogni caso, di trattare in udienza pubblica (sia su iniziativa d'ufficio che su richiesta delle parti), le questioni di diritto particolarmente importanti.

Le altre modifiche al rito

Altre misure del decreto, estendono i casi in cui il procedimento può essere definito tramite ordinanza, incentivando in tal modo forme sintetiche di motivazione. Affidato, inoltre, sul modello della Cassazione penale, al presidente della sezione il compito di fissare con decreto l'adunanza della corte, indicando se è stata ravvisata ipotesi di inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza, e notificando il decreto, agli avvocati delle parti, almeno 20 giorni prima della data stabilita con facoltà di presentare memorie non oltre 5 giorni prima.

Le critiche dell'avvocatura

Il testo, così come emendato dalla commissione giustizia della Camera, ha scatenato le ire dell'avvocatura.

"Salta certamente agli occhi, la modifica dell'art.380 bis in tema di inammissibilità del ricorso e l'introduzione di un'udienza a porte chiuse e col contraddittorio assicurato esclusivamente dal deposito di memorie scritte da parte del Procuratore Generale e dei difensori delle parti" ha contestato infatti l'Associazione dei Giovani Avvocati nei giorni scorsi. Si tratta, ha sostenuto l'Aiga, di una "grave compressione del diritto delle parti di interloquire col giudice" presente in tutto il testo "e che raggiunge il suo apice proprio in queste norme". Attraverso l'introduzione di un'udienza a porte chiuse e di un contraddittorio

limitato al mero scambio di comparse, infatti, ha rincarato l'associazione, "si limita fortemente la possibilità delle parti di poter replicare e convincere il Collegio" (leggi in merito: "Aiga: basta con le riforme a rate del processo civile").


A seguire a ruota le doglianze dell'Aiga, anche l'Unione Nazionale delle Camere Civili che ha espresso il proprio dissenso agli emendamenti approvati in commissione al c.d. d.l. giustizia, riscontrando in particolare, "l'omessa possibilità per le parti di replicare in udienza ai contenuti della memoria depositata da controparte, ledendo il principio del contraddittorio e eliminando qualsiasi garanzia del momento di oralità nella trattazione del giudizio, il tutto in palese contrasto con l'art. 6 delle disposizioni Cedu e quindi passibile di sollevamento di eccezioni di incostituzionalità". Un dissenso già espresso su tali punti dall'Uncc e dal Cnf ed esternato tramite i sub emendamenti presentati, ma rincara l'Unione, "ancora una volta la voce dell'avvocatura è rimasta inascoltata e si continua a legiferare ledendo principi basilari e fondamentali per una giustizia che sia per la difesa ed i cittadini veramente giusta". Un sacrificio, quelle delle ragioni difensive, peraltro, affatto proporzionato, secondo l'Uncc, rispetto all'obiettivo di ridurre i tempi di definizione del giudizio in Cassazione.

Le altre novità

Tra le altre novità tenute ferme dal passaggio alla Camera del testo rilevano innanzitutto le norme "salva apicali" che prorogano in servizio fino alla fine del prossimo anno le toghe ai vertici della Cassazione, del Consiglio di Stato dell'Avvocatura e della Corte dei Conti.

Inoltre, ai fini della riduzione dell'arretrato in Cassazione viene confermato il sostegno della task force dei giudici del massimario che potranno essere aggregati alle sezioni (max 1 per collegio) se hanno almeno due anni di anzianità nel servizio. La misura è temporanea (non oltre i tre anni e non rinnovabile) e risponde all'obiettivo di smaltire i processi pendenti.

Ad essere modificate, anche le regole per i trasferimenti di sede dei magistrati (con il periodo di ferma minima che si allunga a 4 anni) e l'allargamento del 10% (su richiesta del ministro al Csm) della platea dei posti disponibili a concorso per magistrati. Sul fronte amministrativo, via libera anche all'ufficio per il processo a supporto dell'attività dei giudici e istituzione di una commissione di monitoraggio che, in vista dell'avvio del processo telematico, riferirà mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il testo della legge di conversione del d.l. giustizia

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