Per la Cassazione è sufficiente l'interruzione del normale svolgimento della circolazione stradale con conseguente rischio per la collettività anche potenziale

di Valeria Zeppilli - Le sanzioni che il nostro ordinamento riserva alla guida in stato di ebbrezza, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 186 del codice della strada, sono aggravate nel caso in cui il conducente che sia sotto l'influenza di alcool provochi un incidente stradale.

A tal proposito la Corte di cassazione penale, con sentenza numero 38203/2016 depositata il 14 settembre (qui sotto allegata), ha precisato che il concetto di incidente stradale deve essere inteso in senso ampio e va ricondotto a qualsiasi impedimento che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale e determini un rischio per la collettività anche solo potenziale.

Più nel dettaglio, quindi, la guida in stato di ebbrezza è aggravata sia in caso di urto contro un ostacolo sia in caso di fuoriuscita dalla sede stradale. Non è invece indispensabile che siano causati danni a cose o a persone.

È quindi del giudice il compito di accertare che nei fatti si sia verificato un avvenimento idoneo, concretamente e significativamente, a interrompere o turbare lo svolgimento normale della circolazione stradale e di rilevare la sua potenziale idoneità a determinare un danno o un pericolo per la collettività.

Ovviamente, sottolinea la Corte, non si può prescindere dall'accertare la sussistenza di un nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del conducente e l'incidente: l'aggravante, infatti, non può applicarsi ai casi in cui un conducente, che comunque guidi sotto l'influenza di alcol, resti coinvolto in un incidente imprevedibile, inevitabile e in nessun modo connesso con le sue condizioni.

Nel caso di specie, l'intervento dei giudici di legittimità si è reso indispensabile a seguito del ricorso per saltum proposto da un uomo, condannato per guida in stato di ebbrezza aggravata, sulla base del fatto che dal suo incidente non sarebbero derivati danni a cose o a persone e che la sua auto non aveva invaso la corsia opposta.

Sulla base di tutte le predette argomentazioni, però, la Cassazione non ha potuto che dichiarare il ricorso inammissibile: l'incidente stradale provocato, innanzitutto, era riconducibile alla nozione rilevante ai fini dell'applicazione dell'aggravante; esso, inoltre, era legato allo stato di ebbrezza del ricorrente da un evidente nesso di strumentalità-occasionalità.

L'imputato deve quindi accettare la condanna aggravata e pagare sia le spese processuali che 2mila euro in favore della cassa delle ammende.

Corte di cassazione testo sentenza numero 38203/2016
Valeria Zeppilli

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