Per evitare disguidi con le forze dell'ordine, basta mostrare la polizza stampata in casa o riprodotta sul cellulare. Parola di Ministero

di Lucia Izzo - Per evitare disguidi con le forze dell'ordine, ai conducenti si consiglia di portare con sé la polizza RC Auto che potrà essere esibita anche sotto forma di certificato di assicurazione in formato digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso. Il "pezzo di carta" è dunque ancora necessario, ma non necessariamente l'originale, poiché si potranno evitare sanzioni anche semplicemente mostrando una fotocopia o il file in digitale sullo smartphone.


Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, in una circolare del 1° settembre (qui sotto allegata) avente ad oggetto l'Esibizione del certificato di assicurazione, ai sensi del'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada.


Tale norma stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il perìodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l'adempimento dell'obbligo di assicurazione RCA, nonostante dall'ottobre scorso sia cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione.


Già l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) aveva confermato che, nonostante i provvedimenti di dematerializzazione di contrassegni e documenti assicurativi, resta in ogni caso fermo l'obbligo, previsto dall'articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione che gli agenti dovranno controllare prima di procedere all'interrogazione del portale dell'automobilista (per approfondimenti: Rc auto: serve ancora la carta nel cruscotto. Le istruzioni dell'Ivass).


Ancora l'IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l'art. 10, comma 5, del citato Regolamento del 2010, prevedendo che in caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica.


Per effetto della modifica da ultimo richiamata, precisa il Ministero, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essergli richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Ministero dell'Interno, Circolare 1/9/2016

Foto: 123rf.com
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