La pratica abusiva è vietata dall'art. 663 c.p. e chi viola regolamenti comunali e provinciali è soggetto alla sanzione ex art. 7-bis d.lgs 267/2000

di Lucia Izzo - Una pratica non consentita, ma costantemente messa in atto anche da "ignari" cittadini, è quella di affiggere o distribuire volantini nei luoghi pubblici e in mancanza di autorizzazione. L'art. 663 del codice penale, riguardante "Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni" stabilisce che "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro"


Alla stessa sanzione, prosegue la norma, soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Tali disposizioni, non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.


Il reato, originariamente punito con l'arresto, a seguito della depenalizzazione disposta dall'art. 46 del Decreto Legislativo 30 dicembre 199, n. 507), prevede ora solo una sanzione amministrativa pecuniaria, che potrà essere applicata anche dal Sindaco della località ove si manifesti il comportamento vietato. 

La norma, infatti, richiamando le autorizzazioni richieste dalla legge oppure le prescrizioni o licenze dell'Autorità, si presta ad essere interpretata in maniera elastica, poichè il suo contenuto è soggetto all'evoluzione delle disposizioni normative e regolamentari. Pertanto, prima di denunciare il presunto autore dell'illecito, è necessario verificare i presupposti della contravvenzione.


Poiché la legge consente a Comuni e Province di adottare appositi regolamenti in materia, in caso di violazione andrà applicato anche l'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000: la norma, rubricata "Sanzioni amministrative", precisa che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.  Tale sanzione amministrativa, precisa il comma 2-bis, si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.


Tuttavia, va ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte difeso la libertà di espressione: nella sentenza n. 301/2000, il Collegio ha evidenziato che dalla normativa non discende affatto che siano soggette all'imposta le forme di propaganda di contenuto ideologico effettuate senza fini di lucro (ad esempio messaggi di contenuto religioso, ideologico, ecc.)


Intanto, Comuni italiani hanno attivato appositi controlli in special modo contro il volantinaggio abusivo: ad Orbetello, il Sindaco ha sottoposto alla Giunta una delibera che sanziona con una multa fino a 500 euro per chi diffonde manifesti in spazi non autorizzati, soprattutto collocandoli sulle auto in sosta, sotto al tergicristallo. Un comportamento resosi necessario dai "tappeti di volantini" trovati in diverse zone della località turistica, che desidera mantenere il decoro e l'igiene pubblica che contraddistingue la città.


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