Firmato ieri dal ministro della giustizia il decreto che disciplina le modalità della procedura

di Marina Crisafi - Via libera alla compensazione tra i crediti vantati dagli avvocati per la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i debiti per tasse, imposte e contributi previdenziali. Ieri, infatti, il ministro della giustizia Andrea Orlando, ha firmato il decreto ministeriale (adottato di concerto con il Mef) che disciplina la procedura, finalizzata a risolvere il problema del ritardo nella corresponsione dei compensi agli avvocati difensori e al contempo a garantire il diritto alla difesa dei meno abbienti (leggi: "Avvocati il gratuito patrocinio si compenserà con le tasse"). 

La disciplina in questione, spiega, infatti una nota del ministero riconosce "due principi fondamentali: da un lato, quello alla difesa da parte dello Stato anche dei meno abbienti, fornendogli (art. 24 Costituzione) 'i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione', dall'altro, il diritto del difensore a vedere compensata la propria attività professionale".

'Si tratta di una promessa mantenuta - ha sottolineato il ministro Orlando - che mira a un sostegno dell'avvocatura più impegnata nel patrocinio a spese dello Stato, il più delle volte composta da giovani professionisti che con questa misura potranno compensare il loro crediti. È un segnale di attenzione verso una categoria di professionisti che sta attraversando una grande trasformazione". Questa misura, ha ricordato il ministro, "come le altre di sgravio fiscale per le risoluzioni alternative alla lite - è inserita - nel più ampio progetto che vuole contribuire ad aiutare la professione forense in questa fase di grandi cambiamenti delle giurisdizione e dopo la crisi che ha colpito duramente anche i professionisti".

Ecco come funziona:

Cosa si può compensare

Il decreto disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l'attività di gratuito patrocinio, "con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti".

La compensazione riguarda, in particolare, da un lato i crediti degli avvocati per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, per i quali non sia stata proposta opposizione, e dall'altra ogni imposta o tassa e anche le ritenute previdenziali inerenti i dipendenti dello studio. Non possono essere portati a compensazione, invece, come chiarito dalla Cassa Forense

qualche tempo fa, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla stessa (leggi in merito: "Avvocati: la Cassa non si può pagare con i crediti del gratuito patrocinio").


Come fare domanda

La facoltà di utilizzare i propri crediti in compensazione può essere esercitata presentando apposita domanda attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quando fare domanda

La facoltà riconosciuta dal decreto potrà essere esercitata dagli avvocati a partire dal prossimo 17 ottobre sino al 30 novembre, per l'anno 2016, e dall'1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi.

L'autorità preposta alla liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l'anno in corso è pari a 10 milioni di euro.


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