Multe fino a 6mila euro e chiusura stabilimento per chi è recidivo. Dal 1° luglio in vigore il d.lgs. 103/2016 riguardante le norme di commercializzazione dell'olio di oliva

di Lucia Izzo - Dal 1° luglio 2016 entrerà ufficialmente in vigore il d.lgs. n. 103/2016 che contiene le "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonchè ai metodi ad essi attinenti" e che va a sostituire il precedente d.lgs. 225/2005.


Il nuovo testo concerne la commercializzazione di tutti i tipi di olio di oliva (vergine, extra vergine e anche semplice olio d'oliva alla sansa) e punisce in primis gli illeciti relativi all'etichettatura, che non sono stati depenalizzati come temuto in sede parlamentare, ma rappresentano un vero e proprio reato perseguibile penalmente.


Infatti, l'art. 3 precisa in apertura la preminenza del reato penale a cui si accompagna la sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque non indichi o indichi in maniera difforme nell'etichetta dell'olio d'oliva le informazioni previste dal regolamento UE.

"Una semplice multa" spiega Alberto Grimelli direttore di Teatro Naturale "di fatto bloccherebbe la possibilità di un'indagine più approfondita e si arriverebbe al paradosso che ai produttori furbi converrebbe pagare qualche euro e continuare a truffare".


Oltre alle irregolarità sull'etichetta, il provvedimento penale può scattare anche se non sia indicata o sia indicata in maniera difforme la designazione dell'origine, ad esempio tramite segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata.

La contraffazione per cui scatta la denuncia è sia quella presente nell'etichetta e nei documenti commerciali degli oli che quella relativa alla  loro presentazione e pubblicità.


Può, inoltre, costituire reato anche la mancata o scorretta indicazione della categoria merceologica, una precisazione che evoca i recenti casi di cronaca in cui diversi marchi rinomati sono stati accusati e multati per aver venduto olio vergine al posto dell'extra vergine.


In altri casi, invece, scatta la sola sanzione amministrativa, ad esempio per chiunque, essendo obbligato, non provveda all'iscrizione al registro previsto nell'ambito del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale): costoro saranno tenuti al pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, mentre per chi non rispetta le modalità di tenuta telematica del predetto registro, la sanzione andrà da 300 a 1.200 euro.

Se tale comportamento violativo viene reiterato, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.


Infine, viene designata quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal decreto, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'autorità dovrà prevedere modalità organizzative che assicurino la separazione tra funzioni di accertamento e quelle di erogazione delle sanzioni. 


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