Per la Cassazione, i lunghi anni trascorsi a tentare di salvare il rapporto prima dello scioglimento del rapporto non escludono l'addebito all'uomo che ha maltrattato la moglie

di Lucia Izzo - Aggressioni fisiche e morali, oltre all'infedeltà che la moglie ha dovuto sopportare negli anni, giustificano l'addebito della separazione a carico del marito nonostante l'ex abbia atteso a lungo prima di sciogliere il rapporto.


La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell'ordinanza 12541/2016 (qui sotto allegata) conferma la decisione impugnata della Corte d'Appello che aveva a sua volta confermato l'addebito della separazione a carico del marito violento e infedele disposto dal primo giudice.

L'uomo è inoltre tenuto a corrispondere alla ex un assegno di mantenimento, rideterminato in sede d'impugnazione in 1500 euro mensili, in considerazione delle sue condizioni economiche.


È inutile per il ricorrente contestare, innanzi agli Ermellini, sia la somma dell'assegno, ritenuta eccessiva rispetto alle proprie capacità finanziarie, che censurare l'avergli addebitato lo scioglimento del rapporto matrimoniale: infatti, evidenziano i giudici, appare indiscusso, secondo i riscontri delle deposizioni testimoniali, che l'uomo abbia tenuto nei confronti dell'ex moglie e in costanza di matrimonio un comportamento assai violento e maltrattante.


Una situazione che non viene intaccata dal fatto che la donna ha scelto, sotto la spinta dei figli, di separarsi definitivamente dopo molto tempo in cui ha subito le continue angherie del marito: infatti, l'atteggiamento della donna è giustificato dall'aver tentato di salvare il matrimonio nel corso dei lunghi anni in cui è durato, fino a quando ha ritenuto di non poter più sopportare aggressioni fisiche e morali e infedeltà da parte del marito.


Inoltre, la Corte d'Appello ha motivato diffusamente non solo riguardo ai redditi pacificamente percepiti dalle parti, ma anche circa il patrimonio finanziario e immobiliare dell'uomo che giustifica la misura dell'assegno liquidato.

Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.

Cass., VI sez. civ., ord. 12541/2016

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