La pretesa dei genitori adottivi di ottenere la rettifica degli atti dello stato civile del figlio straniero adottato al fine di far risultare in questi ultimi come luogo di nascita del minore quello di residenza dei genitori adottivi e, quindi, evitare che in detti atti risulti la sua nascita all'estero, "non ha fondamento in alcuna disposizione o principio della legislazione italiana in materia di adozione internazionale". E' quanto ha osservato la Cassazione (Sent. n. 4878/2004) menzionando al riguardo l'art. 27 della legge n. 184 del 1983 il quale sancisce che per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, così chiaramente intendendo che restino invariate le altre indicazioni contenute nell'atto di nascita originario. A sostegno della motivazione i Giudici della Cassazione affermano che "l'indicazione di un luogo di nascita all'estero non costituisce elemento di per sé rivelatore dell'evento adottivo, ben potendo una nascita fuori del territorio dello Stato avvenire anche in caso di filiazione
naturale. Né può d'altro canto non osservarsi che una rettifica degli atti dello stato civile nel senso invocato potrebbe profilarsi del tutto inidonea a celare la vicenda adottiva, in ogni situazione in cui la differenza tra gli aspetti somatici del minore e quelli dei genitori apparisse di per sé incompatibile con un rapporto di filiazione naturale".

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