Se il collegio deliberante non è lo stesso che ha assistito alla discussione c'è infatti vizio di costituzione del giudice

di Valeria Zeppilli - Il primo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile sancisce che la decisione della causa va deliberata in segreto nella camera di consiglio e che ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Ma quale conseguenza comporta il mancato rispetto di tale previsione? Per la Corte di cassazione quella della nullità della pronuncia.

Con la sentenza numero 11581/2016, depositata il 6 giugno e qui sotto allegata, i giudici della prima sezione civile hanno infatti sancito che il fatto che la decisione sia deliberata da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione è riconducibile a un'ipotesi di vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'articolo 158 del codice di rito e, come tale, ne segue le sorti.

Nel caso di specie, originato da un'azione ex art. 702-bis c.p.c. promossa da un legale avverso una società sua debitrice, il giudice istruttore si era riservato la decisione all'udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e poi, a scioglimento della riserva, l'ordinanza ex art. 14, d.lgs. n. 159/201l era stata emessa dal tribunale in composizione collegiale.

Per la Cassazione, una simile ordinanza, emessa da un collegio che non aveva partecipato alla predetta udienza, va quindi considerata affetta da nullità.

Sulla scia di un orientamento ormai consolidato, la Corte ha poi tratto la conseguenza che il giudice di appello che rileva tale nullità, anche d'ufficio, deve trattenere la causa, deciderla nel merito e provvedere così alla rinnovazione della decisione ponendo rimedio al vizio. Al limite può anche dar corso ad eventuali attività sollecitate nell'ambito del regime dei "nova".

Non trattandosi di un'ipotesi di rimessione rientrante tra quelle previste tassativamente dall'articolo 354 c.p.c., il giudice dell'appello non deve, invece, rimettere la causa a quello di prime cure che ha pronunciato la sentenza nulla.

Da tale caso va tenuto distinto quello in cui a rilevare anche d'ufficio il vizio sia la Corte di cassazione: in simile ipotesi, infatti, la causa deve essere rimessa necessariamente al giudice dell'appello o a quello che ha deciso in unico grado affinché rinnovi la decisione.

Ciò in quanto nel giudizio di legittimità non è possibile provvedere alla rinnovazione.

Ecco quindi che nel caso di specie, dichiarata la nullità proprio dalla Cassazione, la parola torna al Tribunale competente, in diversa composizione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 11581/2016
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: