Per il CSM il tirocinio formativo, una volta avviato presso un ufficio giudiziario, deve svolgersi interamente presso tale ufficio

di Valeria Zeppilli - Recentemente il CSM è stato chiamato a pronunciarsi, a seguito del quesito numero 336 del 22 gennaio 2016 presentato dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, circa la possibilità per i laureati in giurisprudenza che decidono di svolgere tirocini formativi presso un ufficio giudiziario, di cumulare i periodi trascorsi in diversi uffici al fine del raggiungimento del limite temporale utile per l'accesso alle professioni legali e ai concorsi pubblici.

Il consiglio, per dare una risposta soddisfacente, ha deciso di esaminare la questione ricostruendo storicamente l'iter evolutivo della normativa relativa ai tirocini formativi e la sua ratio.

Storicamente, a partire dalla metà degli anni duemila, per lo svolgimento dei tirocini sono state sottoscritte diverse convenzioni con enti locali, dapprima per l'inserimento di lavoratori socialmente utili, cassaintegrati, disoccupati, giovani iscritti in apposite cooperative e poi per la formazione professionale in ambito giudiziario.

Infine l'articolo 73 del decreto legge numero 69 del 21 giugno 2013 ha previsto che i tirocini formativi da parte dei laureati in giurisprudenza possono essere svolti anche in assenza di un'apposita convenzione.

Ed è proprio in tale previsione che, per il CSM, va ricercata la risposta al quesito sottopostogli: la natura negoziale del rapporto che può legare il tirocinante a un determinato ufficio non permette di ipotizzare la possibilità di trasferimento da una sede all'altra o di frazionamento del tirocinio in uffici giudiziari diversi. Diversamente, a detta del Consiglio, si snaturerebbe la natura peculiare dell'istituto.

Insomma: il tirocinio formativo, una volta avviato presso un ufficio giudiziario, deve svolgersi interamente presso tale ufficio, senza possibilità di cumulo.

Valeria Zeppilli

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