La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22346/2004) ha stabilito che l'ex coniuge che voglia interrompere i termini della separazione per ricucire il vincolo matrimoniale, deve dare la prova della effettiva "ricostruzione dell'affectio coniugalis, intesa come integrale ricomposizione dei rapporti caratterizzanti il vincolo matrimoniale, non essendo sufficiente una mera temporaneità ed occasionalità della ripresa della convivenza".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente occorre dichiarare la inammissibilità del controricorso. Questo risulta, infatti, notificato il 20 marzo 2004, e cioè ben oltre il termine prescritto dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art.360, primo comma, c.p.c.), correttamente notificato in data 18 luglio 2002 presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro a ciascuno dei difensori del C., quali procuratori costituiti dello stesso, ivi domiciliati. Secondo la (prevalente) giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve, invero, considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., in quanto entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esistenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità della impugnazione. (Cass. 21 agosto 1997, 7818; Cass. 23 gennaio 1998, n. 666; Cass. 21 novembre 2001, n.14642; Cass. 14 maggio 2003, 7480, ex plurimis).
2. Col primo motivo del ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.3 legge 898/1970, sostiene che l'eccezione sollevata dalla C. in ordine alla mancanza del requisito della ininterrotta separazione da almeno tre anni, richiesto per la proposizione della domanda introduttiva del giudizio, avrebbe determinato in capo al C. l'onere di dimostrare la mancata ricostituzione della cauzione materiale e spirituale durante l'intero triennio il fatto che la norma imponga un onere di eccezione non inciderebbe, infatti, sul regime probatorio che impone di considerare l'esistenza del periodo triennale come una condizione dell'azione.
La censura non ha fondamento.
La Corte d'appello, in conformità all'orientamento già espresso sul tema da questa Corte (Cass. 9 maggio 1997, n. 4056), ha correttamente qualificato il progresso periodo triennale di separazione richiesto dall'art.3, lett.b) cpv. della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, quale requisito dell'azione muovendo dalla considerazione che, una volta provata la separazione legale dei coniugi (3 aprile 1991) e l'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione (14 marzo 1991), deve presumersi (iuris tantum) una situazione di continuità della separazione stessa, ha, poi, affermato che spettava alla convenuta dimostrare, come d'altronde dispone esplicitamente il dettato normativo, l'eccepita interruzione della separazione. Ad abundantiam, ha, inoltre, aggiunto, che il C. aveva, comunque, dimostrato di convivere stabilmente con la madre e di non avere ripreso alcuna forma di coabitazione con la moglie.
Con riferimento all'eccezione formulata dalla C., ha, infine, rilevato che, per contro, la convenuta non aveva assolto all'onere della prova che le incombeva, in quanto le testimonianze rese in ordine all'assunta interruzione avevano contenuto generico ed erano del tutto inidonee a dimostrare l'avvenuta ricostruzione dell'affectio coniugalis, intesa come integrale ricomposizione dei rapporti caratterizzanti il vincolo matrimoniale, non essendo sufficiente una mera temporaneità ed occasionalità della ripresa della convivenza.
3. In questo contesto motivazionale, coerente con il quadro normativo disegnato dal legislatore, si rivelano inconsistenti anche le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo, coi quali si denunciano vizi motivazionali, e si lamenta, rispettivamente, per un verso, che la sentenza impugnata si sia limitata a motivare la propria decisione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie attraverso il mero rinvio alle valutazioni del primo giudice, senza tenere in considerazione i rilievi della appellante) per altro verso, che entrambi i giudici del marito abbiano "adottato due pesi e due misure", "ritenendo che il C. avesse provato di essersi recato da solo a Lugo di Romagna, mediante una semplice esibizione di ricevute di pagamenti e, viceversa, che non fossero rilevanti le prove documentali, par altro osservate dalla teste G., addotte dalla C.".
Le censure, infatti, si risolvono nella generica contestazione della valutazione delle risultanze probatorio operata dalla sentenza impugnata (che ha ritenuto, motivatamente, sulla base degli elementi acquisiti al processo, di far proprie le argomentazioni e le conclusioni del Tribunale), valutazione di cui la ricorrente sollecita il riesame in, questa sede, con il mero rinvio per relationem ad atti delle pregresse fasi del giudizio. Ciò che comporta, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità delle censure stesse per difetto del carattere di esaustività proprio del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 24 gennaio 2002, n. 849 e Cass.14 novembre 2002, n.16021, ex plurimis).
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
Consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, in relazione (e limitatamente) all'attività difensiva svolta dal resistente all'udienza pubblica.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2004.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n.22346/2004MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente occorre dichiarare la inammissibilità del controricorso. Questo risulta, infatti, notificato il 20 marzo 2004, e cioè ben oltre il termine prescritto dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art.360, primo comma, c.p.c.), correttamente notificato in data 18 luglio 2002 presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro a ciascuno dei difensori del C., quali procuratori costituiti dello stesso, ivi domiciliati. Secondo la (prevalente) giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve, invero, considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., in quanto entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esistenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità della impugnazione. (Cass. 21 agosto 1997, 7818; Cass. 23 gennaio 1998, n. 666; Cass. 21 novembre 2001, n.14642; Cass. 14 maggio 2003, 7480, ex plurimis).
2. Col primo motivo del ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art.3 legge 898/1970, sostiene che l'eccezione sollevata dalla C. in ordine alla mancanza del requisito della ininterrotta separazione da almeno tre anni, richiesto per la proposizione della domanda introduttiva del giudizio, avrebbe determinato in capo al C. l'onere di dimostrare la mancata ricostituzione della cauzione materiale e spirituale durante l'intero triennio il fatto che la norma imponga un onere di eccezione non inciderebbe, infatti, sul regime probatorio che impone di considerare l'esistenza del periodo triennale come una condizione dell'azione.
La censura non ha fondamento.
La Corte d'appello, in conformità all'orientamento già espresso sul tema da questa Corte (Cass. 9 maggio 1997, n. 4056), ha correttamente qualificato il progresso periodo triennale di separazione richiesto dall'art.3, lett.b) cpv. della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, quale requisito dell'azione muovendo dalla considerazione che, una volta provata la separazione legale dei coniugi (3 aprile 1991) e l'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione (14 marzo 1991), deve presumersi (iuris tantum) una situazione di continuità della separazione stessa, ha, poi, affermato che spettava alla convenuta dimostrare, come d'altronde dispone esplicitamente il dettato normativo, l'eccepita interruzione della separazione. Ad abundantiam, ha, inoltre, aggiunto, che il C. aveva, comunque, dimostrato di convivere stabilmente con la madre e di non avere ripreso alcuna forma di coabitazione con la moglie.
Con riferimento all'eccezione formulata dalla C., ha, infine, rilevato che, per contro, la convenuta non aveva assolto all'onere della prova che le incombeva, in quanto le testimonianze rese in ordine all'assunta interruzione avevano contenuto generico ed erano del tutto inidonee a dimostrare l'avvenuta ricostruzione dell'affectio coniugalis, intesa come integrale ricomposizione dei rapporti caratterizzanti il vincolo matrimoniale, non essendo sufficiente una mera temporaneità ed occasionalità della ripresa della convivenza.
3. In questo contesto motivazionale, coerente con il quadro normativo disegnato dal legislatore, si rivelano inconsistenti anche le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo, coi quali si denunciano vizi motivazionali, e si lamenta, rispettivamente, per un verso, che la sentenza impugnata si sia limitata a motivare la propria decisione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie attraverso il mero rinvio alle valutazioni del primo giudice, senza tenere in considerazione i rilievi della appellante) per altro verso, che entrambi i giudici del marito abbiano "adottato due pesi e due misure", "ritenendo che il C. avesse provato di essersi recato da solo a Lugo di Romagna, mediante una semplice esibizione di ricevute di pagamenti e, viceversa, che non fossero rilevanti le prove documentali, par altro osservate dalla teste G., addotte dalla C.".
Le censure, infatti, si risolvono nella generica contestazione della valutazione delle risultanze probatorio operata dalla sentenza impugnata (che ha ritenuto, motivatamente, sulla base degli elementi acquisiti al processo, di far proprie le argomentazioni e le conclusioni del Tribunale), valutazione di cui la ricorrente sollecita il riesame in, questa sede, con il mero rinvio per relationem ad atti delle pregresse fasi del giudizio. Ciò che comporta, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità delle censure stesse per difetto del carattere di esaustività proprio del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 24 gennaio 2002, n. 849 e Cass.14 novembre 2002, n.16021, ex plurimis).
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
Consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, in relazione (e limitatamente) all'attività difensiva svolta dal resistente all'udienza pubblica.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2004.





