Condominio: non è innovazione 'trasformare' il giardino in una area di manovra per le auto
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Condominio: non è innovazione 'trasformare' il giardino in una area di manovra per le auto

Una sentenza del Tribunale di POrdenone conferma la legittimità di una delibera condominiale
Legittima la delibera assembleare che approva con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. (ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio) la trasformazione di un giardino in uno spazio di manovra per le autovetture.
Lo ha chiarito il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 79 del 2 febbraio 2016, dichiarando valida la delibera che uno dei condomini aveva deciso di impugnare ritenendo che l'intervento, oggetto del contendere, avrebbe modificato la destinazione d'uso del giardino con la conseguenza che per la validità della delibera ci sarebbe stato bisogno (ai sensi dell'art. 1117-ter del Codice civile) di una maggioranza qualificata (numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio).
Ma per il tribunale, nonostante nel caso di specie fosse stata costruita una recinzione e persino abbattuti due alberi, tutto ciò non costituisce innovazione e neppure un un mutamento di destinazione d'uso della cosa comune.
Lecita quindi, secondo il tribunale, la delibera approvata con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. (voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio).
Nella motivazione il Tribunale richiama un precedente della Cassazione (la sentenza n. 4340 del 21 febbraio 2013) dove si legge che "non ha ad oggetto un'innovazione, e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione dell'assemblea con cui sia disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l'ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all'uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini".

TESTO CORRELATO

 Il richiamo all'art. 1117-ter del Codice civile, ha specificato il Tribunale, non è inoltre pertinente in quanto i lavori si limitano alla posa sul terreno di piastre in ghiaino lavato «finalizzate a meglio delimitare i percorsi carrai e pedonali» e che quindi non alterano la struttura materiale e funzionale dello scoperto verde.
Per quanto riguarda invece l'abbattimento dei pini, sostituiti da due piante di leccio, il giudice ha evidenziato che gli alberi non presentassero «particolari profili di pregio apparendo invece senz'altro fungibili» e pertanto la loro eliminazione era da considerarsi «strumentale al miglioramento della circolazione all'interno dello scoperto condominiale e alla fruizione dello spazio comune». Infine, come sottolinea il giudice ribadendo la validità della delibera «il condomino non ha neppure allegato l'esistenza di pregiudizi estetici ovvero funzionali conseguenti all'abbattimento dei due pini, non consentendo al Tribunale di apprezzare i profili di illegittimità di tale abbattimento, limitandosi invece l'attore a censurare genericamente l'abbattimento dei due alberi».



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