di Lucia Izzo - Al creditore che faccia richiesta dei dati dei condomini morosi, l'amministratore deve inviare una documentazione completa, comprensiva di data e luogo di nascita del debitore.
In caso contrario, se questa documentazione non fosse sufficiente a identificare compiutamente le parti, mancando le generalità piene e complete, il Tribunale condannerà l'amministratore a produrre integralmente i dati di tutti i condomini su cui gravano le pretese creditorie.
Lo ha stabilito il Tribunale di Tivoli, con un'ordinanza datata 21 aprile 2016 che affronta la tematica riguardante i compiti dell'amministratore condominiale, tenuto alla puntuale redazione e conservazione del registro anagrafico dal quale potranno essere desunti i dati da trasmettere ai creditori dell'ente di gestione che ne facciano richiesta se non insoddisfatti nelle rispettive pretese.
Si tratta di un onere derivante dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale prevede che l'amministratore sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Dinnanzi al giudice di Tivoli agisce un creditore del condominio il quale, munito di titolo definitivamente esecutivo, aveva richiesto all'amministratore dell'ente di trasmettergli i dati di tutti i condomini morosi, dopo aver infruttuosamente esperimento diversi tentativi di espropriazione forzata.
Non giungendo risposta, il creditore attiva la procedura ex art. 702 bis c.c. affinché il condominio venga condannato a fornire dati e quote millesimali dei morosi.
Ciononostante, l'ente produce una serie di dati insufficienti e inservibili al creditore: prima viene prodotta una ripartizione millesimale del rendiconto consuntivo relativo al rispettivo credito, dalla quale tuttavia emergono i soli cognomi dei condomini; in una successiva udienza, invece, viene prodotta copia della scheda anagrafica dei morosi, riportante nomi e cognomi, ma senza altri dati anagrafici precisi, quali luogo e data di nascita, in aderenza a quanto previsto dall'art. 63 disp. att. per consentire una valida identificazione dei debitori.
Il condominio sostiene di aver messo a disposizione dati sufficienti ed esaustivi secondo le previsioni normative, precisando di essere in possesso soltanto dei dati prodotti.
Questa circostanza, secondo la difesa del creditore, rappresenta un ulteriore inadempimento delle previsioni normative a carico dell'amministratore e non certo un elemento di giustificazione, posto che la disposizione richiamata dovrebbe essere interpretata riferendosi alla completezza dei dati dei morosi, comprensiva di luogo e data di nascita.
Tesi difensiva pienamente accolta dal Tribunale che, pertanto, condanna il condominio a trasmettere i dati integrali dei nominativi degli inadempienti, comprensivi dell'anagrafica completa con luogo e data di nascita, nonché alla rifusione delle spese processuali.