Corresponsabile la vittima dell'incidente se il mezzo non è idoneo al trasporto di passeggeri

di Lucia Izzo - Niente risarcimento integrale per la persona trasportata su un motorino non omologato al trasporto passeggeri, caduta a seguito dell'improvvisa apertura dello sportello di un'autovettura parcheggiata.

Si viene a creare, in tal caso, una corresponsabilità della vittima visto che il mezzo è ontologicamente inidoneo al trasporto di altre persone.


Lo afferma la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza 8049/2016 (qui sotto allegata).

L'attrice, trasportata senza casco su un ciclomotore non omologato al trasporto di passeggeri, cadeva dal mezzo dopo che il conducente di un'auto appena parcheggiata apriva lo sportello provocando l'urto e il conseguente sinistro.


I giudici di merito, tuttavia, non avevano concesso alla vittima un risarcimento totale poiché avevano ritenuto sussistente una responsabilità concorrente della donna con il proprietario del veicolo che incautamente aveva aperto la portiera urtandola e facendola cadere.


La ricorrente contesta innanzi agli Ermellini proprio le modalità di accertamento compiute dal giudice d'appello il quale, premesso che al conducente del ciclomotore l'impatto con lo sportello aveva reso difficile mantenere l'equilibrio, avevano ritenuto tale difficoltà aggravata a causa della presenza sul mezzo della ricorrente; la corte territoriale aveva fatto ricorso a regole di comune esperienza, cioè dal fatto che ella viaggiava come trasportata in un veicolo sul quale il trasporto di passeggero era vietato "proprio perché pregiudica in quel tipo di veicolo un adeguato controllo del mezzo".


Ancora, il ricorso adduce che la Corte d'Appello abbia formulato valutazioni di tipo tecnico tanto da affermare una "difficoltà" da parte della conducente del ciclomotore nel "mantenere l'equilibrio" che non è stata, in alcun modo, conclamata"; ciò sarebbe stato, prosegue la difesa, comunque impossibile perché "il ciclomotore con a bordo la vittima si trovava a marciare rasente l'autovettura durante la fase di apertura dello sportello, sicché non poteva compiere alcuna manovra per impedire l'evento". 


Gli Ermellini, respingendo tali argomentazioni, osservano che non si vede quali sarebbero state le "valutazioni di tipo tecnico" che avrebbero fatto fuoriuscire dall'ambito del notorio quanto rilevato dalla corte territoriale. 

La corte, afferma il Collegio, si è limitata a un'osservazione pienamente riconducibile alla comune esperienza, e cioè che la manovrabilità di un ciclomotore è influenzata dal suo carico.

Pertanto non basta la circostanza che il mezzo viaggiasse "rasente l'autovettura" per integrare immediatamente il nesso causale.


Inoltre, rilevano la Suprema Corte, la ricorrente viaggiava senza casco e tale assenza ha avuto incidenza sulle lesioni da lei riportate, confermate in sede di merito a differenza di quanto afferma la difesa. La ricorrente, infatti, aveva precisato che dall'evento vi erano stati effetti solo sugli arti inferiori, mentre una prima diagnosi evidenziava, oltre alle lesioni al malleolo e al tendine, una contusione cranica con ferita lacero contusa alla palpebra superiore destra.


Neppure può ritenersi che il giudice di secondo grado abbia utilizzato "cognizioni particolari o soggettive tratte dalla scienza individuale del giudice" posto che la difesa non indica quali sarebbero le manifestazioni di scienza privata che il giudice di appello avrebbe inserito nella motivazione o di cui si sarebbe comunque avvalso per affermare il concorso di responsabilità nella causazione del sinistro)  


Al contrario la difesa, ancora una volta, pone la critica sul piano fattuale, argomentando nel senso che si può ben pervenire a conclusioni opposte rispetto a quelle della sentenza impugnata, ovvero che il conducente di media abilità di un veicolo a due ruote non può evitare di essere colpito da una repentina apertura di sportello da parte di un'autovettura in sosta nel mentre il conducente del ciclomotore proceda "a filo" dell'autovettura. 


La Corte territoriale, ribadiscono i giudici di Cassazione, ritenendo che la presenza sul mezzo di una seconda persona comporta una maggiore difficoltà nella manovrabilità, si è limitata a un'osservazione pienamente riconducibile alla comune esperienza e che rientra nel fatto notorio.

Ciò è stato riconosciuto dalla Cassazione stessa che in un precedente (Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25218) ha ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata.


Cass., III sez. civ., sent. 8049/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: