Si ritiene che il giudice monocratico sia incorso in errore di fatto in quanto, giudicando insufficiente la classificazione dell'infermità perché non regredibile, ha disposto circa la concessione del beneficio di 8^ ctg. più cura a vita in riferimento alla suddetta visita collegiale del 14.1.1966. Infatti, al ricorrente era stato già assegnato trattamento vitalizio di 8^ ctg. più cura, liquidato con i successivi DD.MM. n. 3208016 e n. 3308135 che non risultano impugnati, trattamento del quale l'interessato ha fruito fino alla data del decesso. Trattasi, invero, di tipico errore di fatto (per omessa valutazione di documentazione degli atti di causa e la cui esistenza e contenuto non possono essere esclusi) idoneo a travolgere, in punto di legittimità, la pronuncia appellata che, sotto il profilo motivazionale, risulta argomentata in maniera avulsa e acritica rispetto al contesto fattuale e documentale emergente dal fascicolo che, ove considerato, avrebbe dovuto determinare il giudice, con nesso di logica e consequenzialità, a conclusioni diverse da quelle nel concreto tratte (cfr. sent. Sez. I Centr. n. 313/2002 A del 17.5.2002). Per quanto sopra esposto, stante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice monocratico e l'impossibilità per l'Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, in quanto si avrebbe un'illegittima duplicazione del trattamento, si chiede che la sentenza
della Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 1139/02 venga riformata con rigetto del ricorso n. 13999/G, proposto da Omissis e riassunto dalla moglie, siccome giuridicamente infondato?.
Corte dei Conti Appello, Sentenza 28 ottobre 2004 n. 374

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: