La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12568/2004) ha stabilito che in base all'art. 83, terzo comma c.p.c. (come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141), la procura rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, "deve essere considerata come apposta in calce a tale atto e, quindi,apprezzata alla stregua di una normale procura rilasciata subito dopo l'ultimo rigo dell'ultima pagina dell'atto medesimo" e che "resta conseguentemente irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare, dovendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal contesto dell'atto".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che "la procura redatta su foglio separato, spillato e quindi materialmente unito al ricorso, per quanto valida, non comporta, di per sè, alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata" e che "la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, dal momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità di essa rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che la procura è stata conferita in data anteriore a detta notifica".
Motivi della decisione
1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per asserito difetto di procura speciale in capo al difensore dalla ricorrente.
In base, infatti, all'art. 83, terzo comma c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, la procura rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, deve essere considerata come apposta in calce a tale atto e, quindi,apprezzata alla stregua di una normale procura rilasciata subito dopo l'ultimo rigo dell'ultima pagina dell'atto medesimo. Resta conseguentemente irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare, dovendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal contesto dell'atto (cfr., tra le altre, Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass. S.U. 10 marzo 1998, 2642).
Ben è vero la procura redatta su foglio separato, spillato e quindi materialmente unito al ricorso, per quanto valida, non comporta, di per sè, alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata (Cass. 13 febbraio 1999, n. 1192, richiamata dalla resistente nelle proprie difese); ma la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, dal momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità di essa rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che la procura è stata conferita in data anteriore a detta notifica (cfr., tra le altre, Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. S.U. 29 novembre 2000, n. 1234).
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Firenze, esaminando uno soltanto dei motivi d'impugnazione avanti ad essa proposti, avrebbe trascurato di considerare il contenuto dell'altro motivo con il quale era stato osservato che l'inserimento del patronimico B. nella ragione sociale della B. fosse da considerare pienamente legittimo, sia perchè nelle società in nome collettivo la legge impone di indicare anche il nominativo di un socio, sia perchè il nome B., graficamente aggiunto alla dizione B. con caratteri minori, non sarebbe tale da ingenerare la confusione prevista dall'art. 2565 c.c..
Il motivo, cui la ricorrente attribuisce carattere di decisività, e infondato. Per un verso, infatti, le argomentazioni della ricorrente si riferiscono letteralmente alla disciplina della ditta, laddove le pronunzie emesse nei suoi confronti dal giudice del merito riguardano l'uso dell'insegna. Per l'altro verso, se e vero che in base all'art.2563, secondo comma c.c. "la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto a disposto dall'articolo 2565", è altrettanto certo che, in base all'art. 2564, primo comma c.c. (applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 c.c.), allorchè la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla"; e l'affermazione che l'aggiunta della dizione B. al nome B., graficamente apposta con caratteri minori, valesse ad escludere ogni possibilità di confusione, costituisce mera allegazione difensiva, inidonea a far assumere al motivo di ricorso il carattere di decisività che l'art. 360, n. 5 c.p.c. viceversa richiede.
3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello di Firenze avrebbe trascurato di considerare che mediante l'atto pubblico a rogito notaio Chiavistelli del 12 novembre 1982 i soci della società in nome collettivo B. avevano riconosciuto che i negozi di Piazza Beccaria e Borgo la Croce non avessero alcuna attinenza con l'attività della società, e che il godimento dei medesimi spettasse esclusivamente ad Oreste B., con la conseguenza che allorquando la s.n.c. B. trasferì l'azienda alla s.r.l. T., di tale azienda non potevano far parte nè i negozi di Piazza Beccarla e Borgo la Croce nè l'attività che in essi veniva esercitata. E tale conclusione avrebbe dovuto imporsi sia nel caso in cui fosse stato dimostrate (come emergeva, secondo la ricorrente, dalla documentazione prodottae dall'istruttoria svolte nel giudizio di merito) che nei locali di Piazza Beccarla Oreste B. aveva svolto un'attività "a latere" ed indipendente rispetto a quella esercitata dalla s.n.c. B., sia nel caso in cui la preesistenza di tale attività non avesse potuto essere dimostrate, dovendosi in quest'ultima ipotesi ritenere che per il tramite del menzionato atto pubblico la totalità dei soci avesse inteso attribuire ad Oreste B. la possibilità di esercitare il commercio nel negozio di Piazza Beccarla con la ditta contenente il nome patronimico. La sentenza impugnata, avendo ignorato il principio secondo cui non è possibile trasferire ciò di sui non si abbia la titolarità, ed avendo giudicato in contrasto con il principio che le decisioni debbono essere prese "iuxta alligata et probata", sarebbe viziata sotto il profilo dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Affermando, poi, che la prova testimoniale aveva confermato la tesi della società appellata secondo cui il fondo di Piazza Beccaria era rimasto chiuso per alcuni anni (ritenuti coincidere con quelli durante i quali Oreste B. avrebbe svolto la sola attività di socio della s.n.c. B.), la corte territoriale sarebbe incorsa anche su questo punto nella erronea interpretazione delle risultanze processuali, violando ancora una volta il principio secondo cui le decisioni debbono essere assunte "iuxta alligata et probata", ed incorrendo in vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c..
Il motivo è inammissibile, essendo evidente che la ricorrente - con il richiamo alla asserita violazione di norme di legge e, in particolare, al principio di cui all'art. 112 c.p.c. - tende in realtà a sovrapporre una propria valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla corte d'appello nella sentenza impugnata. Ma è noto che con il ricorso per Cassazione non può essere fatto valere il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito con il convincimento e con la tesi della parte, giacchè, diversamente opinando, il ricorso finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazioni riservate al giudice del merito, al quale, d'altra parte, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, laddove soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle partie le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (così, tra le altre, Cass. 30 marzo 2000, n. 3904).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura complessiva di Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione Prima Sezione Civile - Sentenza 8.07. 2004 n. 12568Motivi della decisione
1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per asserito difetto di procura speciale in capo al difensore dalla ricorrente.
In base, infatti, all'art. 83, terzo comma c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, la procura rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, deve essere considerata come apposta in calce a tale atto e, quindi,apprezzata alla stregua di una normale procura rilasciata subito dopo l'ultimo rigo dell'ultima pagina dell'atto medesimo. Resta conseguentemente irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare, dovendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della procura previsto dall'art. 365 c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal contesto dell'atto (cfr., tra le altre, Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass. S.U. 10 marzo 1998, 2642).
Ben è vero la procura redatta su foglio separato, spillato e quindi materialmente unito al ricorso, per quanto valida, non comporta, di per sè, alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata (Cass. 13 febbraio 1999, n. 1192, richiamata dalla resistente nelle proprie difese); ma la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l'inammissibilità ove la stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, dal momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità di essa rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che la procura è stata conferita in data anteriore a detta notifica (cfr., tra le altre, Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. S.U. 29 novembre 2000, n. 1234).
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Firenze, esaminando uno soltanto dei motivi d'impugnazione avanti ad essa proposti, avrebbe trascurato di considerare il contenuto dell'altro motivo con il quale era stato osservato che l'inserimento del patronimico B. nella ragione sociale della B. fosse da considerare pienamente legittimo, sia perchè nelle società in nome collettivo la legge impone di indicare anche il nominativo di un socio, sia perchè il nome B., graficamente aggiunto alla dizione B. con caratteri minori, non sarebbe tale da ingenerare la confusione prevista dall'art. 2565 c.c..
Il motivo, cui la ricorrente attribuisce carattere di decisività, e infondato. Per un verso, infatti, le argomentazioni della ricorrente si riferiscono letteralmente alla disciplina della ditta, laddove le pronunzie emesse nei suoi confronti dal giudice del merito riguardano l'uso dell'insegna. Per l'altro verso, se e vero che in base all'art.2563, secondo comma c.c. "la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto a disposto dall'articolo 2565", è altrettanto certo che, in base all'art. 2564, primo comma c.c. (applicabile anche all'insegna in virtù dell'art. 2568 c.c.), allorchè la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla"; e l'affermazione che l'aggiunta della dizione B. al nome B., graficamente apposta con caratteri minori, valesse ad escludere ogni possibilità di confusione, costituisce mera allegazione difensiva, inidonea a far assumere al motivo di ricorso il carattere di decisività che l'art. 360, n. 5 c.p.c. viceversa richiede.
3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello di Firenze avrebbe trascurato di considerare che mediante l'atto pubblico a rogito notaio Chiavistelli del 12 novembre 1982 i soci della società in nome collettivo B. avevano riconosciuto che i negozi di Piazza Beccaria e Borgo la Croce non avessero alcuna attinenza con l'attività della società, e che il godimento dei medesimi spettasse esclusivamente ad Oreste B., con la conseguenza che allorquando la s.n.c. B. trasferì l'azienda alla s.r.l. T., di tale azienda non potevano far parte nè i negozi di Piazza Beccarla e Borgo la Croce nè l'attività che in essi veniva esercitata. E tale conclusione avrebbe dovuto imporsi sia nel caso in cui fosse stato dimostrate (come emergeva, secondo la ricorrente, dalla documentazione prodottae dall'istruttoria svolte nel giudizio di merito) che nei locali di Piazza Beccarla Oreste B. aveva svolto un'attività "a latere" ed indipendente rispetto a quella esercitata dalla s.n.c. B., sia nel caso in cui la preesistenza di tale attività non avesse potuto essere dimostrate, dovendosi in quest'ultima ipotesi ritenere che per il tramite del menzionato atto pubblico la totalità dei soci avesse inteso attribuire ad Oreste B. la possibilità di esercitare il commercio nel negozio di Piazza Beccarla con la ditta contenente il nome patronimico. La sentenza impugnata, avendo ignorato il principio secondo cui non è possibile trasferire ciò di sui non si abbia la titolarità, ed avendo giudicato in contrasto con il principio che le decisioni debbono essere prese "iuxta alligata et probata", sarebbe viziata sotto il profilo dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. Affermando, poi, che la prova testimoniale aveva confermato la tesi della società appellata secondo cui il fondo di Piazza Beccaria era rimasto chiuso per alcuni anni (ritenuti coincidere con quelli durante i quali Oreste B. avrebbe svolto la sola attività di socio della s.n.c. B.), la corte territoriale sarebbe incorsa anche su questo punto nella erronea interpretazione delle risultanze processuali, violando ancora una volta il principio secondo cui le decisioni debbono essere assunte "iuxta alligata et probata", ed incorrendo in vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c..
Il motivo è inammissibile, essendo evidente che la ricorrente - con il richiamo alla asserita violazione di norme di legge e, in particolare, al principio di cui all'art. 112 c.p.c. - tende in realtà a sovrapporre una propria valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dalla corte d'appello nella sentenza impugnata. Ma è noto che con il ricorso per Cassazione non può essere fatto valere il contrasto della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice del merito con il convincimento e con la tesi della parte, giacchè, diversamente opinando, il ricorso finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulla valutazioni riservate al giudice del merito, al quale, d'altra parte, neppure potrebbe imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, laddove soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione il fatto che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle partie le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (così, tra le altre, Cass. 30 marzo 2000, n. 3904).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura complessiva di Euro 2100, di cui Euro 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004.





