Il tenore di vita rappresenta solo un parametro tendenziale che passa in secondo piano di fronte ad un impoverimento della famiglia

di Marina Crisafi - Il parametro del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio dopo la separazione è soltanto tendenziale. Perché quando due coniugi si separano si determina un progressivo aumento dei costi di entrambi (a causa delle due nuove vite da single) e, dunque, un impoverimento generale della famiglia. È questo, in sostanza, il principio affermato dal Tribunale di Velletri che, con la sentenza n. 931/2016 (depositata il 14 marzo), ha deciso di rigettare la richiesta di una donna volta a ottenere l'assegno di divorzio dall'ex marito (vedi anche un precedente simile: "Corte d'Appello di Ancona: con separazione spese aumentano. Meno soldi alla ex.").

Nel caso di specie, la separazione aveva di fatto modificato le condizioni economiche dei due coniugi, aumentando le spese di entrambi. Per di più, lei aveva intrapreso un'attività imprenditoriale che le procurava un certo reddito annuo, oltre ad essere assegnataria della casa. Tutti fattori che hanno avuto il loro peso sul mancato riconoscimento dell'assegno a favore della donna.

Ma ciò che ha pesato di più è senz'altro l'impatto della separazione sulla macroeconomia domestica familiare.

Sul punto, infatti, il collegio ha affermato che è vero che l'assegno di divorzio ex art. 5 della l. n. 898/1978, ha natura assistenziale e va corrisposto quando l'altro coniuge non ha i mezzi adeguati per mantenere il pregresso tenore di vita o in ogni caso non può procurarseli per ragioni oggettive e che il giudice, verificando le condizioni economiche delle parti, deve determinare il contributo in misura tale da assicurare al coniuge il medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio

. Ma è vero altresì che tale parametro è da intendere quale obiettivo tendenziale, nei limiti consentiti dalla situazione economica del coniuge obbligato e in modo compatibile con la normale contrazione delle disponibilità familiari consequenziale alla cessazione del matrimonio.

Ciò in conformità ai principi affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare (cfr. Cass., sentenza n. 17199/2013) che la separazione impoverisce i membri della famiglia, affettivamente ed economicamente, impattando sulla "macroeconomia domestica familiare" con la conseguenza che il diverso declinarsi delle due vite da single degli ex coniugi in due "microeconomie personali" non può certo consentire le sinergie e i risparmi prima possibili.

Per cui, la donna potrà dire addio al contributo pur evitando la condanna al pagamento delle spese di giudizio.


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