Previste ispezioni anche dentro l'abitacolo per accertare le violazioni

di Lucia Izzo - Dal 2 febbraio sono entrati in vigore i nuovi divieti sul fumo, parte di una più ampia riforma che gradualmente modificherà il mondo dei fumatori (per approfondimenti: Fumo: ecco i nuovi divieti. Addio anche ai pacchetti da 10).

In particolare la finalità del d.lgs 12 gennaio 2016, n. 6, che ha recepito la direttiva 2014/40/UE relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, "è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l'introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina".

L'art. 24 del decreto ha esteso il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Una manovra che ha portato gli esperti ad interrogarsi soprattutto circa le modalità attuative del divieto, considerando le inevitabili difficoltà pratiche di accertamento della violazione, in particolare quando il veicolo è in movimento.

Il 4 febbraio è intervenuta una Circolare del Ministero della Salute (qui sotto allegata), a dettare indicazioni interpretative e attuative sui divieti: il dicastero ha chiarito che il divieto ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo.

In particolare, "si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l'autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori)".

Il principale nodo gordiano riguarda non tanto le ispezioni visive dell'auto dall'esterno, quanto le ispezioni interne: quest'ultime, infatti, potrebbero essere bloccate se la vettura viene equiparata ad una "privata dimora".

La Circolare, tuttavia, esplicitamente richiama quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 circa l'accertamento della violazione del divieto, che può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia amministrativa locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

La norma afferma che "all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali (...) possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora".

Infine, la Circolare rammenta che è già previsto (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584) il divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime.

Circolare Ministero della Salute, 4/2/2016

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